L’ambiente lavorativo, si sa, provoca normalmente ansia, agitazione, frustrazione, stress. La colpa è delle scadenze da rispettare, dei contrasti e delle competizioni tra colleghi, delle pressioni dei capi, ma anche della cattiva organizzazione del lavoro (scarsa partecipazione ai processi decisionali e organizzativi, poca chiarezza nei ruoli e nelle mansioni). In questi casi, infatti, il lavoratore si sente incapace e inadeguato di fronte alle richieste provenienti dal contesto lavorativo con conseguenti effetti negativi sulla sua sfera psico-fisica, e spesso sulla qualità del suo lavoro. È lo stress da lavoro, appunto. Il compito di mantenere un ambiente di lavoro sereno sia per l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori sia per una piena ed efficiente produttività aziendale è del datore di lavoro che ha l’obbligo giuridico di adottare un sistema di gestione idoneo a individuare, valutare ed eliminare i fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ma, che succede se a creare una situazione di stress e malessere lavorativo è proprio il datore di lavoro?
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lunedì 4 aprile 2016
mercoledì 20 gennaio 2016
SALUTE: NON ESISTE UN DIRITTO A NON NASCERE SE NON SANO
È questo il succo di un’articolata e raffinatissima sentenza emessa poco prima di Natale dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, che, chiamate a pronunciarsi su un caso di responsabilità medica per nascita indesiderata, hanno negato ai genitori di una bimba affetta da sindrome di Down non rilevata dal medico ginecologo durante la gravidanza, il risarcimento del danno, affermando che il nato con disabilità non è legittimato ad agire per il danno da vita ingiusta, in quanto il nostro ordinamento ignora il diritto a non nascere se non sano. È una sentenza, in contrapposizione a precedenti orientamenti di cui tra l’altro ci eravamo occupati già nel gennaio 2013, che, indubbiamente, lascia il segno non solo per l’egregia esposizione di articolati concetti e principi giuridici, nazionali e sovranazionali, ma anche per la delicatezza e complessità della materia che affronta e che induce a riflessioni giuridiche, ma anche filosofiche, etiche, religiose, intimistiche, di coscienza. Riflessioni che non cesseranno dopo questa sentenza, ma anzi ancor più si soffermeranno sul rapporto, spesso di contrapposizione, tra rispetto e tutela della vita umana, già nata o nascente e dignità e salute della persona. Infatti…
venerdì 10 luglio 2015
SINISTRI STRADALI: NON PERDETE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO!
La decisione emessa qualche giorno fa dalla Cassazione costituisce un altro importante precedente che non solo rappresenta dal punto di vista giuridico un valido riferimento ma fornisce a tutti gli operatori del settore, liquidatori ed avvocati, uno strumento utile per comprendere quali siano gli atti che possono e devono essere considerati interruttivi della prescrizione. La questione non è di poco conto, poiché è proprio dal compimento di tali atti che il danneggiato a seguito di un sinistro stradale mantiene vivo il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno. In verità occorre precisare che i giudici della Suprema Corte si erano già occupati in passato di affrontare tale questione affermando il principio ora ribadito e allargandolo, appunto, all’esame dell’atto compiuto dal liquidatore preposto alla mera trattazione del sinistro, su incarico della compagnia di assicurazione cui fa capo il dovere di risarcire il danno in virtù dell’obbligo contrattuale assunto. L’atto preso in considerazione è rappresentato dall’invito a visita medico legale. Ma cosa si intende esattamente con tale espressione? E, soprattutto, perché tale atto secondo i giudici di legittimità non può essere considerato un atto che mantiene vivo il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno? Quali sono gli atti che interrompono la prescrizione dei diritti delle vittime da sinistro stradale? Vediamolo insieme …
giovedì 19 febbraio 2015
SINISTRI STRADALI: IL TRASPORTATO HA SEMPRE DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI?
Il tema del diritto al risarcimento per coloro che, trasportati su un veicolo, subiscano lesioni più o meno gravi o danni alle cose a causa del verificarsi di un sinistro stradale può sembrare semplice da affrontare. In realtà sono diversi gli aspetti ed i casi che nella pratica si verificano e che, volta a volta, necessitano di trattazione particolare. Tra gli argomenti che indubbiamente meritano approfondimento vi è per esempio la questione relativa alle norme di legge cui far riferimento per l’individuazione della tutela più appropriata. Non solo: cosa accade se la persona trasportata sull’autovettura o sul ciclomotore contribuisce a procurarsi i danni che lamenta? E se i danni sono di entità tale da superare il massimale cui la legge fa riferimento? Qualora, poi, il povero trasportato perdesse la vita o subisse lesioni gravissime a seguito dell’incidente stradale, in che modo otterrebbero tutela i prossimi congiunti? Le norme di legge cui far riferimento sarebbero le medesime? Cosa accade, infine, se il responsabile del sinistro rimane ignoto o se la circolazione del veicolo, sul quale il soggetto in questione era trasportato, avviene contro la volontà del proprietario? Ognuno di questi temi richiederebbe un esame approfondito e molta pazienza da parte del lettore. Vediamo, allora, di fornire delle indicazioni sintetiche per affrontare in termini pratici tali questioni, magari a più riprese …
lunedì 26 gennaio 2015
SINISTRI STRADALI: QUANTO TEMPO HO PER LA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI?
Argomento decisamente interessante e spinoso sul quale ritengo opportuno spendere qualche considerazione per rammentare, in modo sintetico, il punto di vista dei giudici. Nella pratica è una questione assai dibattuta e, talvolta, anche noi operatori del diritto abbiamo qualche dubbio e qualche perplessità data dal fatto che non è possibile fornire una risposta secca. La soluzione comporta, infatti, l’analisi del caso concreto e, dunque, deve essere necessariamente ragionata. Spesso, peraltro, la questione sorge, e va necessariamente affrontata, con riguardo al danno parentale che subiscono i prossimi congiunti in relazione alle lesioni gravi che patisce la vittima del sinistro. In parole semplici, può accadere che l’avvocato incaricato della tutela del danneggiato si concentri sulle questioni che necessitano di istruttoria più immediata, accantonando temporaneamente i danni che subiscono mogli, mariti e figli della vittima in conseguenza di gravi incidenti stradali. L’approccio è indubbiamente corretto, tuttavia non bisogna dimenticare che il diritto a richiedere il risarcimento soggiace sempre, e ineluttabilmente, a termini che vanno rispettati sia per le vittime primarie sia per quelle secondarie. Allo stesso modo anche la richiesta di risarcimento dei danni materiali, ovvero dei danni alle cose, è sottoposta ad un termine che, laddove spirato, comporta la perdita del diritto. Ma allora quanto tempo abbiamo?
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