La decisione emessa qualche giorno fa dalla Cassazione costituisce un altro importante precedente che non solo rappresenta dal punto di vista giuridico un valido riferimento ma fornisce a tutti gli operatori del settore, liquidatori ed avvocati, uno strumento utile per comprendere quali siano gli atti che possono e devono essere considerati interruttivi della prescrizione. La questione non è di poco conto, poiché è proprio dal compimento di tali atti che il danneggiato a seguito di un sinistro stradale mantiene vivo il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno. In verità occorre precisare che i giudici della Suprema Corte si erano già occupati in passato di affrontare tale questione affermando il principio ora ribadito e allargandolo, appunto, all’esame dell’atto compiuto dal liquidatore preposto alla mera trattazione del sinistro, su incarico della compagnia di assicurazione cui fa capo il dovere di risarcire il danno in virtù dell’obbligo contrattuale assunto. L’atto preso in considerazione è rappresentato dall’invito a visita medico legale. Ma cosa si intende esattamente con tale espressione? E, soprattutto, perché tale atto secondo i giudici di legittimità non può essere considerato un atto che mantiene vivo il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno? Quali sono gli atti che interrompono la prescrizione dei diritti delle vittime da sinistro stradale? Vediamolo insieme …
COS’È L’INVITO A VISITA MEDICO LEGALE? Quando a seguito di un sinistro stradale la vittima patisce anche lesioni ed il bene primario della salute, fisica e psichica, viene compromesso occorre procedere ad un esame medico legale allo scopo di valutare l’entità del danno biologico (ovvero alla vita stessa) sopportato in tutte le sue componenti, permanenti e temporanee. L’impresa di assicurazioni tenuta al risarcimento del danno ha il diritto di esaminare il danneggiato stesso per verificare che quanto lamentato, e magari valutato dal fiduciario della vittima, corrisponda alla situazione reale. È per tale motivo che la compagnia, attraverso il liquidatore preposto alla trattazione del sinistro, invita il danneggiato a sottoporsi a visita medico legale presso un proprio fiduciario che procede all’accertamento dell’entità delle lesioni e della loro natura. A tale invito, dunque, in considerazione del contesto in cui matura, non si può di per sé attribuire il carattere di riconoscimento del diritto in capo al danneggiato ad ottenere il risarcimento che domanda.
È SOLO UNA TAPPA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE La sottoposizione del danneggiato a tale valutazione è, dunque, solo una tappa della procedura di liquidazione che non è incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto vantato. Ciò significa che tale invito non può essere interpretato quale rinuncia, da parte della compagnia tenuta al risarcimento, a far valere la prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento. Tale eccezione, a prescindere dalla fondatezza o meno della stessa, può ben essere sollevata anche dopo tale visita e dopo che la relazione valutativa sia stata predisposta dallo specialista incaricato dall’impresa di assicurazioni. Questo, in sintesi, è uno dei punti evidenziati dalla decisione che ho preso in esame, la quale chiarisce contestualmente, confermando un orientamento ormai consolidato, che la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 26 giugno 2015, n. 13184; Cassazione civile, Sezione VI, Ordinanza del 2 dicembre 2010, n. 24555; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 24 novembre 2010, n. 23821; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4324; Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza del 7 settembre 2007, n. 18904).
COSÌ ANCHE LE TRATTATIVE La Suprema Corte in un’altra occasione ha precisato che le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’articolo 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’articolo 2937, terzo comma, cod. civ., a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 27 gennaio 2010, n. 1687; in modo conforme anche Cassazione civile, Sezione III, Sentenza dell’8 marzo 2007, n. 5327).
IL DIRITTO AL RISARCIMENTO PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO, MA NON DA TUTTI! Un altro punto importante sottolineato nella decisione emessa qualche giorno fa dai giudici della Cassazione è quello in base al quale la prescrizione può essere validamente interrotta a seguito del riconoscimento da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere, ovvero da parte dell’impresa di assicurazioni. Tuttavia, perché tale riconoscimento sia valido, occorre che provenga da un soggetto che abbia il potere di disporre di tale diritto e non da parte di un terzo che non sia stato autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 26 giugno 2015, n. 13184). In altre parole, laddove il riconoscimento dell’esistenza del diritto a richiedere il risarcimento venga effettuato dal liquidatore preposto alla trattativa, soggetto privo di poteri dispositivi, lo stesso sarà privo di qualsiasi valenza.
MA IL RICONOSCIMENTO DEVE ESSERE UNIVOCO Peraltro, perché tale riconoscimento sia efficace deve essere univoco ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso. Il semplice invito a sottoporsi a visita medico legale non presenta, dunque, assolutamente tale valenza. Coerentemente a tale principio i giudici di legittimità hanno affermato in un’altra occasione che qualora, in una situazione nella quale, dopo lo svolgimento di trattative per la definizione bonaria od anche in assenza di esse e della sola manifestazione della pretesa, sia maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale, la società assicuratrice della responsabilità civile o (come nella specie) il commissario liquidatore dell’impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa manifesti al danneggiato con una lettera l’invito a riprendere la trattativa per la “definizione del sinistro”, il comportamento dell’assicuratore è apprezzabile come comportamento implicante rinuncia ad avvalersi della prescrizione già maturata agli effetti dell’art. 2937 del codice civile, comma 3 (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 30 marzo 2011, n. 7243).
Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite