lunedì 17 giugno 2013

TI PROCURI LESIONI SU UN MARCIAPIEDE SCONNESSO A CAUSA DI RADICI D'ALBERO? NESSUN RISARCIMENTO!




Un caso più frequente di quanto non si creda è rappresentato dai sinistri che coinvolgono i pedoni che, utilizzando regolarmente il marciapiede, cadono e si feriscono inciampando in quei dossi o sconnessioni provocate sull’asfalto delle radici degli alberi. E’ lecito pensare che queste "imperfezioni", comportino spesso un’insidia per il comune cittadino che cammina sul marciapiede specie se, per le condizioni di tempo e di luogo, queste risultino oggettivamente poco visibili. La giurisprudenza tuttavia non la pensa così!


Sebbene le pronunce di merito e, ancor più, la Cassazione abbiano ribadito il principio secondo cui la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di causa di pericolo per i terzi" (Cass. n. 1691/09)  farsi risarcire le lesioni patite in conseguenza in caso di caduta cagionata dal dislivello provato dalle radici sull’asfalto del marciapiede sembra impresa ardua  se non impossibile.  

In linea di principio – affermato anche dalla stessa Suprema Corte – la P.A. è tenuta a far sì che la strada non presenti per l'utente, che fa ragionevolmente affidamento sulla sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto rappresentata dal carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo e da quello soggettivo della sua non prevedibilità, secondo i parametri della normale diligenza (Cass. 15383 del 6.7.06, Cass. 16179 del 21.12.01).

Tuttavia l’orientamento dei giudici si è attestato, sempre più frequentemente, nell’escludere in tali casi la responsabilità del Comune considerando tali eventi ascrivibili alla categoria del “caso fortuito” o, ancor più precisamente, rilevando un comportamento negligente del danneggiato. Tali imperfezioni dell’asfalto sono state spesso definite “assolutamente normali e prevedibili in contesti quali quelli dei grandi centri urbani. Di tali tristemente comuni imperfezioni, in particolare in vicinanza di alberi le cui radici hanno un naturale sviluppo che tali conseguenze comportano, i pedoni, è nozione di comune esperienza, sono certamente consapevoli. 

Ne deriva che per evitare che tali imperfezioni causino un danno deve essere prestata una normale attenzione che consenta di rilevarle. I pedoni non possono cioè pretendere di essere esonerati da qualsiasi minima attenzione facendo affidamento sul fatto che la P.A. debba garantire loro una pavimentazione priva di imperfezioni e ciò anche in aree (vicinanza di albero) in cui tali imperfezioni sono facilmente prevedibili” (così Trib. Milano, Sex X, 08/05/2012). La responsabilità del Comune è stata esclusa persino in caso analogo dove ad essere vittima di una caduta era stata una persona anziana.

Anzi l’età avanzata della danneggiata è stata considerata persino come onere di maggiore diligenza da parte della stessa nel camminare sul marciapiede dove, peraltro, nel caso specifico l’irregolarità del marciapiede era resa meno visibile dall’ombra proiettata dalle fronde degli alberi (Trib. Foggia, Sez. II, 19/06/2012). Peraltro queste pronunce di merito hanno trovato avallo anche dalla Cassazione che ha respinto il ricorso condannando il danneggiato alle rifusione spese di giudizio benché la caduta sia avvenuta in ore serali in un tratto di strada poco illuminato (Cass. Civ., Sez. III, 26/03/2009 n° 7354)

Questo orientamento non ci trova pienamente concordi per due ordini di motivi. Il primo ci sembra che la giurisprudenza, in maniera piuttosto disinvolta, abbia intrapreso la strada di non tenere in debito conto la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., sopra citato, in capo alla P.A.. Laddove infatti si afferma che è noto ai cittadini che la presenza di alberi con massa radicale importante possano creare dislivelli anche rilevati del manto stradale del marciapiede, pretendendo dagli stessi una maggiore diligenza, ancor più diligenza – proprio in virtù della notorietà della circostanza – vi deve essere da parte della P.A. che ha potere e mezzi per intervenire per la manutenzione delle strade nei punti critici. 

Il secondo motivo attiene alla sfera soggettiva dell’utente della strada che per sua natura e condizione (bambini, anziani persone ipovedenti o con difficoltà motorie) non può esercitare appieno le capacità di “vigilanza” sulle condizioni del marciapiede., vigilanza che sembra richiesta., invece, in modo maggiore proprio a causa di tali condizioni soggettive.