Recentemente il sig. Nello ci ha sottoposto proprio questa domanda, ovvero quale sia il criterio di ripartizione per la costituzione di un fondo finalizzato al pagamento dei fornitori del condominio nell’ipotesi in cui si sia verificato un ammanco dovuto alla sottrazione della cassa da parte dell’ex amministratore e non all’omesso versamento delle quote condominiali da parte dei condomini. La situazione prospettata è comune a molti condomini (molti più di quanto non si pensi). Spesso, infatti, l’assemblea si vede costretta a deliberare un Fondo per far fronte alle morosità o, come nel caso del signor Nello, a un ammanco di cassa determinato dalla “mala gestio” del precedente amministratore poi naturalmente destituito. Lo sgomento dei condomini che si vedono costretti, in tale circostanza, a versare nuovamente quanto già corrisposto per il pagamento di beni e servizi di cui il condominio necessita, è ovviamente notevole. Come si deve regolare, allora, il nuovo amministratore con riguardo alla costituzione del Fondo per sopperire alla carenza di liquidità ed evitare la chiamata in giudizio dei fornitori che giustamente pretendono di essere pagati? Dovrà ripartire le quote per millesimi di proprietà, visto che il debito riguarda indistintamente il condominio oppure utilizzare un altro criterio?