mercoledì 11 giugno 2014

MIGLIOR AMICO DELL’UOMO O PEGGIOR NEMICO DEL VICINO?


Una delle novità della legge di riforma del condominio è quella che sancisce il diritto dei proprietari di detenere animali domestici all’interno della propria abitazione. Il legislatore, infatti, ha introdotto all’articolo 1138 del codice civile un comma, il quinto, che espressamente dispone che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Una norma che vuole essere espressione del principio di quelle libertà che spettano ad ogni singolo condomino di poter godere e disporre al meglio della propria proprietà esclusiva facendo rientrare a pieno titolo la detenzione degli animali domestici nelle facoltà di godimento del proprietario dell’immobile. Ne consegue che un divieto non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali approvati dalla maggioranza dei partecipanti ma solo in un regolamento approvato con il consenso unanime dei condomini poiché solo in tal modo è possibile limitare le facoltà comprese nel diritto di proprietà. Come si concilia, quindi, il diritto alla detenzione di animali in appartamento con il diritto alla quiete e al riposo dei vicini di casa?