In occasione di un recente incontro con un vecchio assistito mi è stata sottoposta una questione che, per la verità, è piuttosto ricorrente: Paolo, artigiano, ha acquistato qualche settimana fa un’auto usata da un rivenditore autorizzato sostenendo un esborso di quasi diecimila euro. Oltre al pagamento del prezzo per il veicolo in sé ha, inoltre, richiesto al medesimo rivenditore la lucidatura della carrozzeria, che presentava alcuni difetti, e l’installazione di accessori, per lui essenziali, pagando per tali interventi l’ulteriore importo di duemila euro. Purtroppo, a distanza di soli due giorni, l’autovettura ha presentato difetti e problemi meccanici al cambio che determinano una prestazione non soddisfacente e decisamente inadeguata, soprattutto in fase di accelerazione su lunghi percorsi. Il signor Paolo ha prontamente denunciato tale difetto al rivenditore il quale, tuttavia, pur essendosi preso l’incarico di verificare il guasto segnalato e provvedere all’eventuale messa a punto del bene, oggetto di compravendita, ha restituito l’auto nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuta affermando che il veicolo non presenta difetti rilevanti che possano determinare la risoluzione del contratto o la sostituzione del veicolo. Qualche giorno fa, guarda caso, la Corte di Giustizia europea ha pronunciato un’interessante sentenza in cui ha richiamato alcuni importanti criteri sulla vendita di beni di consumo e sulla garanzia che viene prestata in tali occasioni, proprio in relazione ad un caso simile a questo. Credo, dunque, sia utile a tutti ricordarli…