Stipulare un contratto assicurativo per la Responsabilità Civile Auto è circostanza che molti di noi prima o poi affrontano. Conoscere e capire per saper valutare ciò che ci garantisce al meglio è, invece, un fatto riservato a pochi. Spesso è la fretta o, più frequentemente, specie di questi tempi, la necessità di limare più possibile il premio assicurativo, accade quindi che molti di noi sottoscrivano dei contratti senza comprendere il reale significato delle condizioni che hanno accettato. Capita, allora, drammaticamente che ci si accorga della portata e dei limiti di ciò che si è scelto proprio nel momento in cui si verifica il sinistro. In merito ai veicoli, come tutti sanno, vige l’obbligo di assicurazione per i danni che possono essere cagionati alle persone e alle cose altrui dalla circolazione. Oltre alla garanzia per la responsabilità civile è possibile, tra l’altro, estendere il contratto ad altre garanzie accessorie facoltative. È così possibile garantirci dal rischio di furto o di incendio del veicolo o da altri eventi (atti vandalici, rottura dei cristalli, traino del veicolo in caso di guasto meccanico etc.) che potrebbero comportare, un danno economico ingente e difficilmente sopportabile. Tra questi l’evento furto è indubbiamente uno dei rischi più temuti che si cerca di garantire per non patire perdite economiche ingenti. Non tutti sanno, però, che i criteri indennitari e quindi, l’ammontare del risarcimento cambia a seconda delle scelte operate, più o meno consapevolmente…
COSA SIGNIFICA ASSICURARE IL VEICOLO PER IL SUO VALORE A NUOVO? Molti di noi sono convinti che nell’ipotesi in cui l’evento furto (quello che in gergo tecnico viene chiamato rischio), garantito da apposita clausola a fronte del pagamento di un premio (vale a dire di un costo prestabilito), si verifichi entro i primi sei mesi dall’acquisto dell’autovettura nuova o, talvolta, addirittura entro l’anno, l’indennizzo che ci spetta ammonti sempre e comunque al valore a nuovo dedotti, naturalmente, eventuali scoperti e franchigie. Ciò, tuttavia, non corrisponde sempre al vero in quanto tale circostanza si verificherà nella sola ipotesi in cui nella polizza sia prevista la formula indennitaria del valore a nuovo. In altre parole se il contratto assicurativo, con riguardo alla garanzia furto, prevede un indennizzo in base alla formula del valore a nuovo, qualora il veicolo dovesse essere rubato, entro un certo periodo di tempo (sei mesi, ma talvolta anche un anno), senza essere più ritrovato, ovvero nel caso di perdita totale del bene, l’ammontare del danno e del conseguente risarcimento sarà pari al valore di acquisto, ovvero al valore assicurato che di solito coincide appunto con questo, senza tenere conto del degrado dovuto all’uso del medesimo, dedotta la sola percentuale di scoperto o della franchigia.
FURTO CON RITROVAMENTO Nel caso di ritrovamento dell’autovettura rubata, entro il termine che ho evidenziato, qualora l’ammontare delle riparazioni sia superiore all’80% del valore d’acquisto, si continuerà a parlare di furto totale (seppur con ritrovamento) e, quindi, l’indennizzo cui si avrà diritto sarà pari al valore di acquisto dedotto quanto eventualmente si riuscisse a realizzare per la vendita del relitto (ciò che resta dell’auto ritrovata). Qualora, invece, il veicolo ritrovato necessitasse di riparazioni modeste ciò che verrà rimborsato sarà il valore dei pezzi di ricambio a nuovo senza che si tenga conto del degrado per l’uso che gli stessi pezzi avevano subito prima del furto, qualora questo si verifichi nel termine di sei mesi e, talvolta, entro l’anno. Insomma, per farla breve, la stipula di una polizza che garantisca dal rischio di furto che preveda l’indennizzo secondo la formula del valore a nuovo ci consente di recuperare una somma molto vicina all’esborso sostenuto per l’acquisto. Ma non per sempre! Ciò vale solo se l’evento si verifica entro un certo periodo di tempo, anch’esso oggetto di trattativa contrattuale (più è lungo il periodo, maggiore sarà l’ammontare del premio). Naturalmente tale formula, per l’indennizzo offerto che prevede una pressoché integrale reintegrazione del patrimonio del derubato, avrà un costo (premio assicurativo) più elevato.
SE IL BENE È SOTTOASSICURATO SI APPLICA LA REGOLA PROPORZIONALE Può accadere, d’altra parte, che al momento della stipula del contratto assicurativo il veicolo venga sotto assicurato. Ciò significa che in tal caso pur essendo stata scelta la formula del valore a nuovo il premio sia stato versato con riguardo ad un valore inferiore rispetto a quello di acquisto, leggermente superiore. In tale ipotesi si applicherà la regola proporzionale menzionata dall’art. 1907 del codice civile. Secondo tale disposizione l’assicurato non verrà indennizzato per l’intero ammontare del danno, ma riceverà un indennizzo ridotto in modo proporzionale al rapporto tra capitale assicurato e valore dei beni al momento del sinistro (Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, Sezione I, Sentenza del 12 novembre 2007, nella causa iscritta al n. 2105/06 di Ruolo Generale).
ATTENZIONE ALLO SCOPERTO E ALLA FRANCHIGIA! Accettare una percentuale di scoperto, di solito associato proprio alle polizze furto che prevedono la formula indennitaria del valore a nuovo, significa accettare che una percentuale del risarcimento del danno resti a carico del danneggiato. Ecco perché si parla di scoperto assicurativo, ovvero di porzione non coperta dalla garanzia. Lo scoperto viene determinato in proporzione al danno mentre la franchigia è un ammontare fisso che talvolta concorre con lo scoperto. Mi spiego meglio: spesso nelle polizze che garantiscono il furto (ma anche l’incendio o gli atti vandalici) si pattuisce uno scoperto del 10% con una franchigia minima di 250 euro. Cosa significa tale previsione apparentemente complicata? In realtà si tratta di un concetto piuttosto semplice; scoperto e franchigia sono due clausole a favore dell’assicuratore che quest’ultimo applicherà a seconda di ciò che ritiene a sé più favorevole. Per semplificare, qualora si verificasse un danno da 1.000 euro, necessari per la sostituzione di alcuni pezzi di ricambio oggetto di furto, gli stessi verranno pagati a nuovo se il furto si verificherà nel termine di vigenza della clausola “valore a nuovo”, con applicazione della franchigia di 250 euro poiché superiore allo scoperto che sarebbe di soli 100 euro (10% del danno). Se invece il danno ammonta a 5.000 euro, l’assicuratore, anziché applicare la franchigia minima di euro 250, applicherà lo scoperto del 10% del danno, perché a lui più favorevole, e, quindi, decurterà euro 500 dall’importo che verserà all’assicurato a titolo di indennizzo.
L’INDENNIZZO IN BASE AL VALORE COMMERCIALE è una formula che prevede, per l’assicurato un risarcimento inferiore e commisurato al valore del bene al momento del verificarsi dell’evento garantito, ovvero del sinistro. Considera, dunque, il deprezzamento e lo stato d’uso del bene assicurato. Per tale circostanza il premio è, in genere, inferiore rispetto a quello che si versa per la formula indennitaria “valore a nuovo”. Anche in tale ipotesi, peraltro, possono essere previsti scoperti e franchigie, anche se non obbligatoriamente, di ammontare diverso e più favorevole all’assicurato. Tale formula, dunque, a prescindere dal tempo in cui si verifica il sinistro, darà luogo ad un indennizzo pari al valore commerciale del mezzo, alla data del furto, che subisce un deprezzamento già a distanza di pochi giorni dall’acquisto. Coloro che pensano, quindi, di poter ottenere automaticamente l’indennizzo pari al valore di acquisto del bene (con l’eventuale deduzione di scoperti e franchigie, se previsti) a seguito di un furto verificatosi dopo un mese dall’acquisto dell’auto nuova sbagliano di grosso! Se la polizza, infatti, prevede, la formula indennitaria del “valore commerciale” sarà a tale criterio che si farà riferimento e non al “valore a nuovo”. L’assicurato si troverà così la, sgradita ed inaspettata, sorpresa di un risarcimento inferiore alle aspettative. Il valore commerciale sarà, peraltro, determinato in base alle quotazioni effettuate da riviste di settore (es. Quattroruote, ecc.) espressamente menzionate nelle condizioni di assicurazione e, in mancanza, in modo equitativo dal giudice.
CHI PIÙ SPENDE MENO SPENDE È abbastanza intuitivo, a questo punto, comprendere che la prima soluzione, essendo più vantaggiosa per il danneggiato, per via del maggior ritorno in caso di sinistro, comporti il versamento di un premio più alto. Quanto alla formula del “valore commerciale”, invece, prevedendo un indennizzo inferiore a prescindere dal tempo in cui si verifica il sinistro, avrà naturalmente un costo inferiore in termini di premio assicurativo. La scelta va, quindi, operata tenendo conto di tali considerazioni e della consapevolezza che un maggior premio potrebbe garantirci meglio, quanto meno nel primo periodo di assicurazione. In ogni caso ricordiamoci sempre di chiedere l’adeguamento annuale del premio in base al diverso valore del bene che, purtroppo, con il tempo in ogni caso muta e diminuisce. Sarebbe quindi sciocco, pagare un premio commisurato ad un valore dell’auto che, dopo oltre un anno, sarà indubbiamente diminuito, così come non avrebbe senso, decorso tale periodo, sottoscrivere una clausola che prevede l’indennizzo secondo la formula del “valore a nuovo” poiché l’assicuratore, in caso di sinistro, potrà contestare la circostanza che è trascorso ormai il tempo che prevede il risarcimento in base al valore a nuovo.
Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite