mercoledì 6 novembre 2013

INFORTUNIO A SCUOLA: SENTENZE A CONFRONTO, NESSUNA NOVITA’



Non è raro registrare casi in cui l’alunno subisca un infortunio all’interno dell’edificio scolastico o durante l’orario delle lezioni o della ricreazione. Quando ciò accade il diritto al risarcimento si fonda su un ormai consolidato principio di diritto secondo cui nell’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a sé medesimo (autolesionismo), l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. Ma cosa accade se l’infortunio dell’alunno avviene prima che lo stesso faccia materialmente ingresso nell’edificio scolastico, per esempio in un cortile o piazzale, adiacente e pertinenziale, o ancora sui gradini della scuola?