All’incirca un paio di settimane fa, navigando sul web, mi sono imbattuta in una notizia che ha attirato la mia attenzione e soprattutto mi ha riportato alla memoria una pronuncia della Corte di Cassazione che, poco prima della fine dello scorso anno, avevo avuto modo di esaminare e sulla quale mi ero soffermata per qualche riflessione. La notizia ha suscitato il mio interesse poiché coinvolgeva i miei cari studenti ai quali, come ormai sanno bene gli affezionati lettori, mi rivolgo sempre con estremo affetto e senso di materna protezione. Ebbene, nella scuola elementare di Villavallelonga, un comune in provincia dell’Aquila, una maestra, al termine della Festa di Carnevale, si è resa conto che qualcuno aveva asportato dal proprio portafoglio, riposto nella borsetta, banconote per un importo di trenta euro. Ha deciso allora di radunare i bimbi sottoposti alla sua sorveglianza (si trattava di alcuni alunni della prima, terza e quarta classe) e perquisirli spogliandoli per cercare di identificare il ladro e recuperare il bottino. Tale comportamento è chiaramente illegittimo. Vediamo perché …
REAZIONE IMMEDIATA Le Autorità scolastiche e comunali, allertate dai genitori dei piccoli studenti, si sono immediatamente messe in moto per la verifica dei fatti, la predisposizione di strumenti di tutela e protezione nei riguardi dei bimbi e ovviamente per l’assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti della maestra e del personale ausiliario che l’ha assistita nell’arbitraria perquisizione e ispezione di zaini e persone. Anche i Carabinieri, per i poteri che competono loro, hanno avviato indagini per verificare la sussistenza di fattispecie di reato e per informare la Procura competente al fine di avviare eventuali procedimenti penali.
LA MAESTRA HA LESO LA DIGNITA’ E LA RISERVATEZZA DEGLI ALUNNI E’ quanto ha stabilito, in un caso del tutto identico, la Cassazione penale per la quale se è pur ammissibile che la maestra non abbia avuto la consapevolezza di agire illegittimamente quanto alla perquisizione degli oggetti, ovvero degli zaini e delle tasche dei bimbi è altrettanto vero che l’ispezione corporale degli stessi presenta connotati talmente gravi, incidendo sulla dignità e riservatezza dei medesimi, che non è pensabile che la docente non abbia avuto la percezione di porre in essere una condotta vietata. In altre parole i giudici della Suprema Corte, confermando la decisione dei colleghi dell’appello, hanno ritenuto che, pur essendo antigiuridiche entrambe le condotte prese in esame, secondo il disposto di cui all’art. 609 del codice penale, per la prima, ovvero la perquisizione di zaini e tasche degli alunni, si può ammettere che la maestra abbia agito senza intenzionalità (dolo) e, quindi, con la convinzione di porre in essere un comportamento rientrante nei poteri disciplinari alla stessa consentiti. Quanto all’altra condotta, l’ispezione personale attraverso il denudamento dei piccoli, lasciandoli in slip e canottiera, i giudici hanno invece ritenuto che la maestra abbia agito pur essendo consapevole che ciò fosse contrario alla legge, mossa dall’unico intento di recuperare il maltolto, in questa come nella prima azione, sacrificando tuttavia un bene (la dignità e la riservatezza degli studenti), in tale caso, di ben altra portata rispetto alla segretezza del contenuto di zaini e tasche (Cassazione penale, Sezione V, Sentenza del 27 novembre 2013, n. 47183).
NIENTE PERQUISIZIONI il prof. dunque non può perquisire neppure gli zaini e le tasche degli alunni, pur essendo un pubblico ufficiale, a meno che non vi sia un pericolo grave e imminente, per esempio sporga da questi un’arma o un coltello o qualsiasi altro oggetto che potenzialmente possa nuocere l’incolumità degli altri alunni, oppure quando egli stesso abbia effettivamente e materialmente visto uno studente trafugare (flagranza di reato) oggetti o denaro appartenenti ad altri alunni o docenti o, ancora, a personale ausiliario; deve quindi ritenere, secondo elementi più che fondati, che “il ladro” sia proprio il soggetto che subisce la perquisizione di zaino e tasche. Il motivo della perquisizione, che è bene che l’insegnante dichiari esplicitamente per non incorrere in un abuso di potere, è, infatti, quello di rinvenire il c.d. corpo del reato sulla persona o in un determinato luogo. Non basta, dunque, un semplice sospetto ma occorrono rilevanti indizi. Al di fuori di queste ipotesi, che peraltro si verificano assai raramente, lo studente può rifiutarsi di sottoporre ad ispezione le proprie cose, poiché secondo quanto stabilito dall’art. 42 della costituzione la proprietà privata è inviolabile, salvo che non vi sia un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che autorizzi tale condotta. L’insegnante che insiste e procede, pur credendo che ciò rientri nel suo potere disciplinare, commette un reato previsto e punito dal nostro ordinamento giuridico.
PRIVACY, PRIVACY, PRIVACY! Altre condotte che ledono il diritto alla riservatezza dei giovani riguardano per esempio l’imposizione da parte dell’insegnante di aprire il diario per controllare ciò che vi è scritto o l’ordine con cui lo stesso è tenuto e ciò a prescindere dai regolamenti scolastici. Il principio che tutela la privacy ha infatti portata superiore rispetto a quello stabilito e seppur accettato nei regolamenti scolastici. Analogo discorso vale per i telefoni cellulari il cui utilizzo durante le ore di lezione è vietato grazie a una direttiva del Ministro dell’Istruzione, del 15 marzo 2007, e comporta in caso di violazione una sanzione disciplinare a carico dello studente che contravviene a tale norma. La sanzione può spingersi fino al temporaneo ritiro del bene che, tuttavia, dovrà comunque essere riconsegnato allo studente, alla fine della lezione unitamente alla nota di biasimo, o ai genitori convocati per la circostanza. Al di fuori delle lezioni, e quindi per esempio durante l’intervallo, il telefonino può dunque essere utilizzato e tenuto con sé senza che i professori o gli altri ausiliari scolastici possano obiettare alcunché. Neppure è illegittimo registrare tramite smartphone la lezione del prof. quando ciò viene domandato dallo studente e poi autorizzato. Illegittimo è, quindi, il comportamento dell’insegnante che sequestra e porta a casa il cellulare dello studente, anche quando quest’ultimo l’ha utilizzato durante la lezione poiché, al limite, come si è detto, si può far seguito solo a un sequestro provvisorio. Ancora è illegittima la condotta del prof. che imponga all’alunno di mostrare la galleria di foto presenti al suo interno o di cancellarne la memoria poiché di per sé scattare foto in classe non è atto illecito; è invece vietato pubblicare la foto o il video quando non vi sia il consenso dell’interessato.
Con l’auspicio di essere stata d’aiuto a studenti e insegnanti per comprendere quali siano le condotte consentite e rientranti nel c.d. potere disciplinare dei docenti ma anche per ricordare agli alunni, di tutte le età, quali siano i propri doveri e i propri diritti, ricordo che qualora abbiate dei dubbi sull’argomento potrete contattarmi telefonicamente ai recapiti dello studio o inviarmi una richiesta via posta elettronica.
Avv. Patrizia Comite - Studio Comite
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