venerdì 28 marzo 2014

STRISCE BLU: SE PROLUNGHI LA SOSTA OLTRE L’ORARIO PAGHI SOLO LA DIFFERENZA! MA IN REALTA’…



È solo di qualche giorno fa la notizia, a firma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in base alla quale la sosta delle auto sulle strisce blu oltre l’orario regolarmente pagato non deve essere punita con sanzione amministrativa bensì mediante il saldo della tariffa non corrisposta. Ma vediamo cosa ha precisato sul punto il Ministero…


IL PAGAMENTO IN MISURA INSUFFICIENTE E’ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NON DIVIETO DI SOSTA Il ministero dei Trasporti ha ripetutamente espresso nel tempo il parere che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisca violazione di una norma di comportamento, ma configuri unicamente una “inadempienza contrattuale. Pertanto, alla luce del suddetto parere, in caso di pagamento per la sosta in misura insufficiente un’eventuale verbale per divieto di sosta sarebbe del tutto illegittimo e/o nullo in quanto tale inadempienza implicherebbe solo ed unicamente il saldo della tariffa non corrisposta. Il ministro Maurizio Lupi ha dichiarato: “La questione è semplice: se ho pagato la sosta e poi sto 10 minuti in più, non posso ricevere la multa, ma dovrò pagare la differenza e il tempo in più. Ai Comuni chiediamo di rispettare le regole che il codice della strada prevede. Non serve una norma, perché abbiamo verificato che l’interpretazione della norma è chiara e quindi il caso è chiuso. Per una volta non complichiamo la vita ai cittadini”. In altre parole, quindi, niente sanzione amministrativa in quanto in materia di sosta l’art. 157, comma 6 stabilisce l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo, ovvero pagamento di una somma da Euro 41,00 a Euro 168,00. Pertanto, chi sosta oltre l’orario consentito e pagato, dovrebbe corrispondere solo la differenza non rientrando tale violazione negli obblighi sopracitati e, soprattutto, non essendo assimilabile tale condotta ad una mera sosta vietata bensì ad un’inadempienza contrattuale.

APRITI CIELO! VIETATO TOCCARE IL PORTAFOGLIO DEI COMUNI Come era facilmente prevedibile, l’interpretazione di cui sopra non poteva che far infuriare l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ovviamente perché desiderosa di voler contribuire anch’essa, con il proprio parere giuridico, alla discussione e non certo perché tale orientamento potrebbe incidere sul proprio portafoglio (ogni e qualsivoglia lettura ironica di quanto appena esposto dallo scrivente è puramente voluta!). Eccepiscono alcuni Comuni che, un parere del ministero dell’Interno del 2003 direbbe il contrario. La risposta del Ministero dei Trasporti: “Non risulta alcuna situazione di conflitto interpretativo con il ministero dell’Interno: quest’ultimo, infatti, in seguito a un riesame della propria posizione espressa nel 2003, ha successivamente (nel 2007) condiviso la disamina della tematica svolta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed emesso (nel 2010) una serie di pareri in tal senso”, 

SANZIONI COME SE PIOVESSE In Italia le sanzioni amministrative relative al traffico sono più di 26.000 al giorno, ovvero 1.083 all’ora o se preferite 18 ogni minuto. Si calcola che gli utenti della strada in Italia paghino per le sanzioni amministrative circa un miliardo di Euro l’anno (132,00 Euro in media per ogni automobilista). Per il solo “divieto di sosta” vengono fatti ogni anno più di 2,7 milioni di verbali. Insomma, dai dati appena esposti è facile comprendere che ci troviamo di fronte alla principale fonte di introito per i Comuni; va da sé, quindi, che dinanzi alla sopracitata interpretazione del Ministero, i Comuni non potevano che alzare la voce per farsi sentire in qualche modo.


E ADESSO? MENO INTROITI PER I COMUNI? ASSOLUTAMENTE NO, SI TROVA SEMPRE IL MODO PER AGGIRARE LE NORME Di fronte ai venti di guerra scatenati dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani ad al panico sollevato dal rischio di minori introiti nelle casse dei Comuni, è intervenuto subito in soccorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale, in ossequio all’usanza tipica italiana “fatta la legge trovato l’inganno”, ha immediatamente suggerito agli Enti locali come recuperare i mancati pagamenti, dichiarando con assoluta nonchalance “le amministrazioni locali possono affidare al gestore del servizio le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo”. Il mancato incasso potrà, quindi, essere compensato dal rimborso delle spese e dalle penali che andranno a sommarsi al pagamento della differenza tra quanto pagato e l’effettivo periodo di sosta.

SIAMO ALLE SOLITE da una parte si paventano, ad alta voce ai mass media, interpretazioni normative favorevoli ai cittadini con l’unico scopo di accaparrare i loro consensi (casualmente fra poco vi saranno le elezioni europee) dall’altra sottovoce, si apre la strada ad una vera e propria privatizzazione del sistema di elevazione e incasso delle contravvenzioni. Cosa accadrà è semplice: le riscossioni verranno affidate al gestore del servizio, che di solito è una società controllata dal Comune; in questo modo, l’utente della strada indisciplinato potrebbe non trovarsi più di fronte a una semplice contravvenzione, ma potenzialmente a una causa civile per inadempienza contrattuale in cui, in caso di mancato pagamento, verrebbe citato in giudizio da una società privata partecipata dal Comune. Altro aspetto rilevante è che, in questo modo, le somme corrisposte a titolo di penale, essendo sottratte al campo di applicazione del codice della strada, non saranno più soggette agli obblighi di cui all’art. 7, comma 7, e art. 208 del medesimo, ovvero alla destinazione delle somme incassate almeno in parte ad interventi legati alla garanzia della sicurezza stradale. In altri termini, se prima con il pagamento della contravvenzione il cittadino poteva avere la magra consolazione di vedere parte di quanto versato nel miglioramento delle infrastrutture stradali da lui utilizzate, ora quanto da lui versato diventerà mero profitto delle società che gestiscono il servizio ed i Comuni che le controllano potranno usarli come vogliono. Così come al solito, a compensare i tagli effettuati dallo Stato centrale agli Enti locali ci penserà il cittadino con il suo portafoglio. Che dire di più…

Avvocato Roberto Carniel - Studio Comite