lunedì 6 luglio 2015

PIGNORAMENTO: BLOCCO DEL CONTO CORRENTE IN BANCA OK, MA PENSIONE E STIPENDIO NON SI TOCCANO (O QUASI)


Tra le numerose modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 83, pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato 27 giugno, meritano uno sguardo di attenzione anche quelle che riguardano il pignoramento del conto corrente bancario intestato al debitore, sino ad ora possibile senza limiti. L’intenzione del Legislatore sembra essere quella di salvaguardare sia gli interessi dei creditori a vedere soddisfatto il proprio legittimo diritto di riscossione sia quelli dei debitori a non essere privati dei mezzi economici per sopravvivere. A dirla tutta la normativa in questione non fa altro che recepire un’esigenza più volte evidenziata dai giudici e dalle associazioni rappresentative di alcune parti sociali, ovvero pensionati e lavoratori. Sembra, dunque, essere il frutto di una concertazione che contempera esigenze contrapposte per non scontentare nessuno. A mio avviso è necessario, allora, chiarire e porre bene in evidenza in che modo si possa d’ora innanzi procedere al blocco del conto corrente e con quali limiti, laddove lo stesso sia alimentato con denari provenienti da pensione, o altre indennità assimilabili ad essa, e da stipendio. Peraltro, quest’ultima espressione sembra richiamare unicamente i proventi da lavoro dipendente, lasciando intendere che, invece, i redditi da lavoro autonomo non siano sottoposti ad alcun limite, creando una sperequazione di trattamento, contraria ai criteri di ragionevolezza stabiliti dalla nostra Costituzione, che ci si auspica venga corretta al più presto e magari già in occasione della prossima discussione che si terrà in Parlamento finalizzata alla conversione in legge delle norme appena varate in via d’urgenza dal Governo. Ma, in concreto cosa cambia? Vediamolo insieme …