Tra le numerose modifiche introdotte dal Decreto Legge n.
83, pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato 27 giugno, meritano uno sguardo di
attenzione anche quelle che riguardano il pignoramento del conto corrente
bancario intestato al debitore, sino ad ora possibile senza limiti.
L’intenzione del Legislatore sembra essere quella di salvaguardare sia gli
interessi dei creditori a vedere soddisfatto il proprio legittimo diritto di
riscossione sia quelli dei debitori a non essere privati dei mezzi economici
per sopravvivere. A dirla tutta la normativa in questione non fa altro che
recepire un’esigenza più volte evidenziata dai giudici e dalle associazioni
rappresentative di alcune parti sociali, ovvero pensionati e lavoratori. Sembra,
dunque, essere il frutto di una concertazione che contempera esigenze
contrapposte per non scontentare nessuno. A mio avviso è necessario, allora,
chiarire e porre bene in evidenza in che modo si possa d’ora innanzi procedere
al blocco del conto corrente e con quali limiti, laddove lo stesso sia
alimentato con denari provenienti da pensione, o altre indennità assimilabili
ad essa, e da stipendio. Peraltro, quest’ultima espressione sembra richiamare
unicamente i proventi da lavoro dipendente, lasciando intendere che, invece, i
redditi da lavoro autonomo non siano sottoposti ad alcun limite, creando una
sperequazione di trattamento, contraria ai criteri di ragionevolezza stabiliti
dalla nostra Costituzione, che ci si auspica venga corretta al più presto e
magari già in occasione della prossima discussione che si terrà in Parlamento
finalizzata alla conversione in legge delle norme appena varate in via
d’urgenza dal Governo. Ma, in concreto cosa cambia? Vediamolo insieme …