Successivamente alle ferie estive mi capita talvolta di dovermi occupare della complessa questione dei sinistri stradali avvenuti all’estero e tutte le volte, ahimè, il caso che mi si presenta è differente da quello precedente. Districarsi nella materia, decisamente complessa, anche per noi tecnici, non è per nulla facile. Senza alcuna pretesa di esaustività, quindi, vorrei rivedere con voi i principi fondamentali che regolano l’argomento. La difficoltà di gestione delle pratiche risarcitorie in questo caso risiede nel fatto che necessariamente occorre tenere presenti al contempo la nostra legislazione, quella europea sovranazionale oltre che la normativa, regolatrice della materia, del Paese ove il sinistro si è verificato, in un sistema di diritto internazionale e privatistico, dunque, a volte decisamente complesso. Vediamo allora di fornire qualche utile indicazione sulla pluralità di strumenti a disposizione del danneggiato e, perché no, qualche spunto di riflessione …
L’ITALIA RECEPISCE LA DIRETTIVA EUROPEA CHE AIUTA LE VITTIME Nell’anno 2000 l’Unione Europea ha approvato la quarta direttiva R.C.A. (2000/26/CE successivamente abrogata e trasfusa nella direttiva 2009/103/CE) che consente alla vittima di un sinistro stradale avvenuto all’estero di ottenere il risarcimento direttamente nel proprio Paese. Il sistema introdotto con tale direttiva è stato recepito in Italia con il decreto legislativo n. 190 del 2003 e successivamente trasfuso nel codice delle assicurazioni negli articoli che vanno dal 151 al 155 e dal 296 al 301. In sintesi dall’esame delle norme in questione emerge che:
1) il risarcimento non può essere richiesto in Italia in tutti i casi ma solo se il sinistro si è verificato in determinati Paesi vale a dire negli Stati dell’Unione Europea oppure in un Paese terzo ma aderente al sistema della Carta Verde;
2) l’incidente deve essere stato provocato da determinati veicoli vale a dire da quelli assicurati con un’impresa stabilita in un Paese dell’Unione Europea ovvero con un’impresa avente sede in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo;
3) il veicolo danneggiante deve stazionare abitualmente in uno Stato membro e, quindi, l’immatricolazione o, in alternativa, la targa del veicolo danneggiante deve essere rilasciata da un Paese dell’Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo diverso da quello di residenza della vittima;
4) ogni impresa di assicurazione, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio nel ramo R.C.A., deve provvedere a nominare in ciascuno degli Stati membri, ovvero in ognuno dei Paesi dell’Unione Europea e in ognuno di quelli aderenti al Sistema Economico Europeo, un’impresa, detta mandataria, per la liquidazione dei sinistri a favore delle vittime residenti nel territorio della stessa e diverso da quello ove si è verificato l’incidente. La mandataria riceve la richiesta e provvede al risarcimento entro tre mesi;
5) per l’individuazione della mandataria e/o del suo debitore la vittima può rivolgersi al Centro di Informazione italiano;
6) se il sinistro è stato provocato da un veicolo non assicurato o non identificato o, ancora, quando non viene indicata la mandataria o questa, una volta indicata, non risponde al danneggiato entro tre mesi dalla richiesta, la vittima può ottenere il risarcimento direttamente nel proprio Paese rivolgendosi a un apposito ente denominato Organismo di Indennizzo italiano.
UN PO’ DI GLOSSARIO Le norme del codice delle assicurazioni citate, così come la direttiva già richiamata, fanno riferimento ad espressioni linguistiche il cui significato va compreso per una corretta applicazione delle stesse e allora è bene ricordare che cosa si intenda per:
Luogo di stazionamento abituale: per tale si intende alternativamente il territorio dello Stato in cui il veicolo è immatricolato e, ove l’immatricolazione non sia prevista ma il veicolo sia munito di targa o altro segno distintivo, si intende lo Stato che ha rilasciato la targa stessa o altro segno distintivo. Infine nel caso in cui un veicolo, soggetto all’obbligo di immatricolazione, sia sprovvisto di targa o porti un numero di targa che non corrisponde a quello del veicolo che ha cagionato il sinistro, si considera il territorio dello Stato dove si è verificato il sinistro.
Paese terzo: è quel Paese che non fa parte né dell’Unione Europea né dello Spazio Economico Europeo;
Paesi del Sistema Carta Verde: Albania; Andorra; Austria; Belgio; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Bulgaria; Repubblica Ceca; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; F.Y.R.O.M. (ex Repubblica Jugoslava della Macedonia); Germania; Grecia; Iran; Irlanda; Islanda; Israele; Italia; Lituania; Lettonia; Lussemburgo; Malta; Marocco; Moldavia; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; Romania; Serbia e Montenegro; Rep. Slovacca; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Tunisia; Turchia; Ucraina; Ungheria;
Stato membro: secondo le previsioni dell’art. 1 del codice delle assicurazioni per tali si intendono tutti i Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e tutti quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo (i 28 dell’Unione Europea oltre a Islanda, Norvegia e Liechtenstein);
A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI? A partire dal gennaio 2013, a seguito del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto l’istituzione dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), in luogo dell’ISVAP, la gestione del Centro di Informazione italiano non è più di competenza di tale Istituto ma della CONSAP Spa (Centro di Informazione Italiano, Via Yser, 14 - 00198 Roma, mail: richieste.centro@consap.it, fax: +39 06 85796270) e, pertanto, a tale ente potranno essere rivolte tutte le richieste di informazioni relative alla ragione sociale, alla sede dell’assicuratore del responsabile, al numero di polizza e alle generalità del responsabile oltre che, naturalmente, quelle che riguardano il nominativo e la sede della mandataria nominata dall’impresa estera per la gestione dei sinistri i cui danneggiati risiedano in Italia. Nelle richieste devono essere indicati in modo chiaro tutti gli elementi che permettono di risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota). La CONSAP raccoglie le informazioni necessarie presso il Centro Informazioni e risponde all’interessato, indicandogli il nome del mandatario cui ci si dovrà rivolgere ai fini della gestione e liquidazione del sinistro. Per l’esercizio delle proprie funzioni nel settore dei sinistri accaduti all’estero, il Centro di Informazione Italiano promuove e coopera attraverso tutte le forme di collaborazione necessarie con i Centri di Informazione degli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo.
AZIONI DIRETTE CONTRO L’ASSICURAZIONE DEL RESPONSABILE È chiaro che il danneggiato italiano avrà la possibilità di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alternativamente nei confronti del responsabile del sinistro o del suo assicuratore oppure al mandatario operante in Italia per la liquidazione dei sinistri. Nel primo caso la richiesta inviata all’assicuratore straniero, così come i criteri di accertamento della responsabilità e quelli relativi alla liquidazione del danno e ai termini prescrizionali, dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalla legge del luogo dove è avvenuto il sinistro (altrimenti detta lex loci), così come dispone l’art. 151, comma 2, del codice delle assicurazioni il quale fa appunto salve le norme di diritto internazionale privato.
SE INVECE LA RICHIESTA VIENE RIVOLTA AL MANDATARIO Il codice delle assicurazioni non disciplina in modo specifico le modalità della richiesta da inviare al mandatario per la liquidazione dei sinistri ma si limita a indicare che l’impresa nominata deve adottare “tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione”, e che questa ha tre mesi di tempo per formulare un’offerta di risarcimento oppure per comunicare i motivi che vi ostano. Per analogia, dunque, pare corretto ritenere che i requisiti della richiesta debbano essere i medesimi di quelli indicati negli articoli 145 e 148 del codice delle assicurazioni trattandosi di atto giuridico che la vittima ha il diritto di esercitare in Italia e, quindi, soggetto alla legge italiana. Quanto, invece, ai criteri di accertamento della responsabilità, a quelli di liquidazione del danno e ai termini di prescrizione si dovrà far riferimento alla legge del Paese ove è avvenuto l’incidente. Se il mandatario non rispetta il termine di tre mesi per la formulazione dell’offerta, così come accade per il caso di omessa designazione del mandatario da parte dell’impresa di assicurazione del responsabile, la vittima potrà rivolgersi all’Organismo di Indennizzo italiano secondo quanto previsto dall’art. 298 del codice delle assicurazioni le cui funzioni sono svolte dalla Consap s.p.a..
SE IL MANDATARIO NON ADEMPIE… Alla Consap, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta anche la funzione di Organismo di Indennizzo Italiano il quale, peraltro, nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi dell’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) secondo modalità stabilite con apposita convenzione. Tale ente interviene nella liquidazione dei sinistri avvenuti in uno Stato membro o in un Paese terzo aderente al sistema della Carta Verde a causa di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante stabilmente in altro Stato membro, qualora l’impresa di assicurazione del responsabile (in caso di azione diretta) o il suo mandatario italiano non abbiano fornito una risposta motivata rispetto alla richiesta loro avanzata entro tre mesi dalla stessa. Ancora, le vittime possono presentare richiesta di risarcimento all’Organismo di Indennizzo italiano qualora l’impresa di assicurazioni del responsabile non abbia designato un mandatario nel territorio della Repubblica italiana e a condizione che i danneggiati non abbiano fatto tale richiesta direttamente all’assicuratore estero del responsabile. L’intervento dell’Organismo è, infatti, sussidiario rispetto ai soggetti che ho citato. Il termine in cui tale ente deve formulare l’offerta è di due mesi dalla data in cui i danneggiati presentano la loro richiesta e l’obbligo viene meno nel caso in cui nel medesimo termine l’assicuratore del responsabile o il suo mandatario in Italia mandino nel frattempo una risposta motivata.
E SE L’OFFERTA È INSUFFICIENTE DOVE SI FA LA CAUSA? Nel caso in cui tutte le procedure stragiudiziali, di cui si può avvalere la vittima italiana, che ho messo in evidenza, non sortissero l’effetto di far ottenere alla stessa il giusto risarcimento dei danni patiti, per il rifiuto della richiesta o per l’insufficienza dell’offerta risarcitoria, sarà necessario intraprendere un’azione giudiziaria. E qui sorgono i problemi più complessi poiché si dovrà tenere conto di un sistema normativo articolato che contemperi diverse esigenze. Innanzitutto va detto che il danneggiato italiano potrà sempre chiamare in giudizio davanti al giudice italiano l’assicuratore del responsabile civile del sinistro, secondo quanto previsto dall’art. 18 del Regolamento CE n. 864 del 2007, ma non potrà chiamare davanti a questo giudice anche il responsabile dell’incidente. Lazione giudiziaria nei confronti dello straniero che non sia residente né domiciliato in Italia non è disciplinata dalla legge italiana e sfugge, quindi, alla giurisdizione di questo giudice (art. 3 della Legge 218 del 1995). Tale principio viene ribadito in una decisione della Corte di Giustizia della Comunità Europea che ha sancito la possibilità di esperire azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro ove è domiciliato il danneggiato qualora una siffatta azione diretta sia consentita (come di fatto il nostro codice delle assicurazioni consente) e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sentenza del 13 dicembre 2007, n. 463). Sebbene nell’ipotesi descritta la giurisdizione appartenga al giudice italiano la legge applicabile sarà, tuttavia, quella del luogo ove si è verificato il sinistro (Tribunale di Milano, Sezione X, Sentenza del 15 maggio 2013, Giudice dott. Amina Simonetti, nella causa civile di I Grado iscritta al n. di R.G. 62642/2011).
NON È CHIARO SE SIA POSSIBILE CHIAMARE IN GIUDIZIO IL MANDATARIO Più complesso è stabilire se si possa citare davanti al giudice italiano il mandatario per la liquidazione dei sinistri in qualità di rappresentante dell’assicuratore del responsabile; alcuni studiosi del diritto non condividono, infatti, tale soluzione anche se a mio avviso sarebbe auspicabile e, peraltro, coerente con il sistema normativo introdotto a tutela delle vittime da sinistro stradale avvenuto all’estero. Mi auspico, dunque, che in futuro nell’ottica di ottenere una sempre maggior tutela dei danneggiati ed al fine di rendere chiaro e coerente il complesso di norme richiamate venga chiarita la possibilità di chiamare in giudizio sia il mandatario sia l’Organismo di indennizzo italiano.
Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite