lunedì 16 marzo 2015

CASO BENZINAIO STACCHIO: DIFESA LEGITTIMA O REAZIONE ECCESSIVA MA SOCIALMENTE GIUSTIFICABILE?


Il dibattito sul caso del benzinaio di Ponte di Nanto, comune in provincia di Vicenza, non si placa. Socialmente, quanto accaduto, è diventato il pretesto per estrinsecare a gran voce la necessità di tutele più incisive, attraverso strumenti che siano in grado di sorvegliare il territorio, in modo capillare, e proteggerlo dagli attacchi sempre più ricorrenti di rapinatori e ladri senza scrupoli pronti a qualunque sacrificio, anche umano, pur di portare a casa un qualunque bottino. Politicamente, specie in tempi così prossimi ad elezioni (regionali previste per maggio 2015), non vi è partito o movimento che non abbia perso tale occasione per giustificare la reazione del cittadino Graziano Stacchio, diventato l’emblema di un nuovo modo di pensare alla difesa di se stessi e dei propri beni dagli attacchi criminali di soggetti privi di scrupoli. Insomma, il benzinaio vicentino, nel cuore della gente, è diventato un eroe perché ha reagito a un attacco ingiusto tutelando ciò che, in cuor suo, e nel cuore di tutti, era meritevole di essere protetto. Condotta legittima o desiderio giustificato e, tuttavia, incontrollato e pericoloso di Far West? Per capire se è opportuno rimettere il calamaio nella mano del nostro Legislatore, forse, è il caso di rivedere le norme già contenute nel nostro sistema di diritto … 

LA POLITICA, COME SEMPRE, NON HA PERSO TEMPO! I politicanti della regione veneto, e non solo, di qualunque colore e bandiera, non hanno dunque perso tempo a condividere questa battaglia, e imbracciare lo stesso fucile di Graziano Stacchio, schierandosi dalla parte del popolo ferito, ovvero di chi, a breve, si recherà alle urne per eleggere i propri rappresentanti regionali. Ciò è parso chiaramente doveroso per proteggere chi è stato capace di dare, a sua volta, protezione in una situazione che è stata descritta come di estremo pericolo. Naturalmente, tutti hanno reclamato la necessità, a questo punto, di introdurre nel nostro sistema di diritto una legge, più incisiva di quella attuale, che giustifichi certe azioni di difesa in quanto espressione di una reazione giusta e giustificata. La deputata Giorgia Meloni, qualche giorno fa, ha persino posto un quesito specifico al Ministro dell’Interno, domandando, quindi, “quali iniziative intenda assumere al fine di combattere la diffusione dell’illegalità e del crimine nelle nostre città e di potenziare il controllo del territorio svolto dalle forze di polizia”. Per quanto queste prese di posizione appaiano apprezzabili e condivisibili, specie se riferite alla tutela del territorio, ritengo che prima di cedere il passo a qualsivoglia strumentalizzazione politica, utile indubbiamente, e solo, a raggiungere l’agognata carica, occorre con lucidità capire se il nostro ordinamento giuridico già riconosce, tra le cause di giustificazione (vale a dire comportamenti di per sé antigiuridici che in alcune circostanze sono ammessi), condotte come quella posta in essere coraggiosamente dal signor Stacchio o se, invece, è necessario allargare le ipotesi già previste e disciplinate. 

È IMPORTANTE CAPIRE COME SI SONO SVOLTI I FATTI Da un primo sommario esame delle testimonianze e delle stesse dichiarazioni rese da Graziano Stacchio, la sera del 3 febbraio scorso, intorno alle 18.30, la gioielleria Zancan, a Ponte di Nanto (Vicenza), è stata presa d’assalto da un commando di rapinatori armati, con l’evidente intento di svuotarla dei preziosi in essa contenuti. Il signor Stacchio, anni 65, titolare del distributore di benzina posto di fronte alla rivendita, accortosi di quanto stava avvenendo e temendo per la vita della giovane commessa che si trovava all’interno del negozio, ha tentato così di mettere in fuga i rapinatori urlando agli stessi che i carabinieri stavano arrivando e se rimasti non avrebbe ro avuto scampo; non avendo desistito dal loro intento, Stacchio è allora corso a prendere il fucile che conservava regolarmente in casa ed ha prontamente sparato qualche colpo in aria per spaventare i rapinatori. Uno di loro, armato di mitra, gli è, quindi, andato incontro minaccioso. A questo punto il coraggioso benzinaio ha fatto fuoco puntando alle gambe del criminale, ferendolo. Quest’ultimo, allora, ponendosi alla guida di una delle due auto, con cui era giunto insieme ai complici, si è dato alla fuga. Nella corsa, forse a causa del dissanguamento, ha, tuttavia, perso il controllo della guida finendo contro un palo e perdendo la vita. I complici sono riusciti, dunque, a fuggire sull’altra auto abbandonando il quarantenne nomade, Albano Cassol al suo destino di morte. Oggi Graziano Stacchio risulta, doverosamente, iscritto nel registro degli indagati della Procura di Vicenza, con l’accusa di eccesso colposo di legittima difesa. 

È OPPORTUNO NON CEDERE IL PASSO AL POPULISMO SPICCIOLO Ho detto doverosamente, poiché la normativa attuale, ovvero l’art. 52 del codice penale, modificato con la Legge n. 59 del 2006, salutata dagli stessi urlatori politici di oggi come un grande successo, ammette in alcune circostanze, i cui elementi costitutivi vanno opportunamente verificati attraverso una rigorosa attività di indagine, che una persona compia atti di autotutela. La norma in questione afferma, a chiare lettere, che non può essere punito (non va quindi incontro a nessuna conseguenza sanzionatoria) chi ha commesso il fatto (nel caso Stacchio, il fatto è rappresentato dal ferimento che ha poi presumibilmente cagionato la morte del rapinatore) per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui (i beni del gioielliere Zancan e, soprattutto, la propria vita e quella della giovane commessa Genny) contro il pericolo attuale (Stacchio ha reagito immediatamente e non dopo la fuga dei rapinatori correndogli dietro) di un’offesa ingiusta (gli spari dei rapinatori e la tentata rapina) sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa (Stacchio ha reagito sparando ad un uomo che imbracciava anch’esso un’arma da fuoco). Se l’esame delle videoriprese delle telecamere della gioielleria Zancan confermerà che i fatti si sono svolti così come raccontato da Graziano Stacchio e dalle altre vittime coinvolte, Stacchio non subirà alcuna conseguenza sanzionatoria né sul piano penalistico né su quello civilistico (i parenti del nomade hanno già annunciato la richiesta di risarcimento dei danni che hanno patito per la perdita del loro congiunto). I dibattiti e la querelle che si sono scatenati apparirebbero, dunque, assolutamente fuori luogo poiché il nostro ordinamento giuridico contiene già gli strumenti, garantisti, per valutare la giuridicità o meno della condotta di Graziano Stacchio. Altra cosa, naturalmente, sarebbe se si volesse cavalcare l’onda del malessere popolare per ammettere sistemi da Far West, francamente eccessivi e pericolosi per gli stessi aggrediti.

LEGITTIMA DIFESA I presupposti essenziali della legittima difesa sono, dunque costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge (Cassazione penale, Sezione V, Sentenza del 18 giugno 2013, n. 2659), la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. La necessità di difendersi si ha quando il soggetto si trova nell’alternativa tra reagire e subire, nel senso che non può sottrarsi al pericolo senza offendere l’aggressore. La sua reazione dovrà essere, nelle circostanze della vicenda, apprezzata dai giudici di merito con un giudizio a priori (“ex ante”), come l’unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto. Chiaramente la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa, non per la mancanza del requisito dell’ingiustizia dell’offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa (Cassazione penale, Sezione Feriale, Sentenza del 1° ottobre 2014, n. 40642; Cassazione penale, Sezione I, Sentenza del 20 gennaio 2014, n. 2262; Cassazione penale, Sezione I, Sentenza del 23 gennaio 2012, n. 2654). 

LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE L’art. 52 del codice penale, così come riformato dalla Legge 59/2006, disciplina, attraverso i suoi commi 2 e 3, tale nuova tipologia di legittima difesa precisando appunto che nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma del codice penale (violazione di domicilio), sussiste il rapporto di proporzione menzionato al primo comma (proporzione tra difesa e offesa) se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Le norme in questione, disciplinanti la legittima difesa domiciliare, ipotesi speciale di legittima difesa (Cassazione penale, Sezione I, Sentenza del 3 luglio 2014, n. 28802), saranno dunque applicabili anche al caso in esame. La condotta di Stacchio, dunque, se le risultanze degli atti di indagine confermassero le dichiarazioni rese dai protagonisti della drammatica vicenda, sarà pienamente giustificata e considerata dall’ordinamento non punibile.


ECCESSO COLPOSO DI DIFESA Questo è quanto, allo stato, viene contestato a Graziano Stacchio. Perché ciò possa configurarsi occorre, d’altro canto, che si concretizzino tutti gli elementi propri della legittima difesa fatta eccezione per la proporzionalità tra offesa e difesa. Per quanto stabilito dall’art. 55 del codice penale, sussisterà, quindi, l’eccesso colposo qualora per colpa sopraggiunta del reagente (nel nostro caso Stacchio), la reazione risulti esuberante rispetto allo scopo di difendere un diritto contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta. La giurisprudenza e gli studiosi del diritto concordemente ritengono che per misurare l’adeguatezza o l’eccessività della difesa non si deve istituire il confronto tra il male subito o che vi era il pericolo di subire ed il male inflitto per reazione, il quale ultimo può essere di gran lunga superiore al primo senza che per ciò venga meno la giustificante, bensì tra i mezzi reattivi che l’aggredito aveva a propria disposizione e i mezzi da lui adoperati, tenendo presente comunque che se questi erano i soli che in concreto rendevano possibile la repulsione dell’offesa altrui, non si configurerà l’eccesso colposo, bensì la giustificante della legittima difesa (Cassazione penale, Sezione I, Sentenza del 26 febbraio 2015, n. 8566). Anche tenuto conto di tale ultima disposizione, Graziano Stacchio non dovrebbe patire alcuna conseguenza sanzionatoria essendo la sua condotta pienamente giustificata e proporzionata in virtù dei mezzi reattivi utilizzati.