Il tema del diritto al risarcimento per coloro che, trasportati su un veicolo, subiscano lesioni più o meno gravi o danni alle cose a causa del verificarsi di un sinistro stradale può sembrare semplice da affrontare. In realtà sono diversi gli aspetti ed i casi che nella pratica si verificano e che, volta a volta, necessitano di trattazione particolare. Tra gli argomenti che indubbiamente meritano approfondimento vi è per esempio la questione relativa alle norme di legge cui far riferimento per l’individuazione della tutela più appropriata. Non solo: cosa accade se la persona trasportata sull’autovettura o sul ciclomotore contribuisce a procurarsi i danni che lamenta? E se i danni sono di entità tale da superare il massimale cui la legge fa riferimento? Qualora, poi, il povero trasportato perdesse la vita o subisse lesioni gravissime a seguito dell’incidente stradale, in che modo otterrebbero tutela i prossimi congiunti? Le norme di legge cui far riferimento sarebbero le medesime? Cosa accade, infine, se il responsabile del sinistro rimane ignoto o se la circolazione del veicolo, sul quale il soggetto in questione era trasportato, avviene contro la volontà del proprietario? Ognuno di questi temi richiederebbe un esame approfondito e molta pazienza da parte del lettore. Vediamo, allora, di fornire delle indicazioni sintetiche per affrontare in termini pratici tali questioni, magari a più riprese …
QUALI NORME SI APPLICANO? Innanzitutto mi pare necessario evidenziare che in base a quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 122 del codice delle assicurazioni private (Decreto Legislativo n. 209/2005), l’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Fatta questa doverosa premessa, devo ora sottolineare che le norme cardine del tema trattato sono contenute nell’art. 141 del citato codice il quale, al suo primo comma, stabilisce che, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
MAGGIOR TUTELA PER IL TRASPORTATO Tale normativa, dunque, secondo la più recente interpretazione della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del citato art. 141, con riguardo appunto ai principi espressi nella nostra carta costituzionale, non introduce una nuova regola di responsabilità né sostituisce la compagnia di assicurazioni del vettore, cioè del veicolo a bordo del quale si trova il danneggiato, al colpevole dell’incidente, ovvero responsabile civile, e al suo assicuratore (Corte Costituzionale, Ordinanza del 13 giugno 2008, n. 209). In altre parole secondo quanto espresso dai giudici delle leggi, la norma contenuta nell’art. 141 si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso. Tutta la disciplina della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) è, infatti, preordinata al conseguimento di uno scopo: apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della strada, così come peraltro confermato anche nell’ordinamento comunitario e quindi sovranazionale (2°, 12° e 14° Considerando della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.9.2009) e più volte ribadito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (tra le molte Corte giustizia CE 28-03-1996, Bernaldez, in causa C-129/94). Sul piano processuale l’attuazione di quel principio comporta il dovere per il giudice di compiere ogni sforzo, ovviamente nei limiti del principio dispositivo e dei poteri attribuitigli dall’ordinamento, per l’accertamento della verità e la liquidazione del danno patito dalla vittima (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 18 novembre 2014, n. 24469; Tribunale di Roma, Sezione XII Civile, Sentenza del 30 giugno 2010; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 31 marzo 2008, n. 8292; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 21 settembre 2007, n. 19492).
IL TRASPORTATO NON DEVE PROVARE LA RESPONSABILITÀ DEL SINISTRO Dall’attenta lettura dell’art. 141 si evince, dunque, chiaramente che l’unico onere giudiziale che avrà la difesa del trasportato sarà quello di provare e documentare il fatto storico “sinistro stradale” e la sua qualità appunto di trasportato. Non è invece necessario che provi la responsabilità di uno (conducente dell’auto su cui viaggiava in qualità di traportato) o dell’altro (conducente del veicolo antagonista) ed il grado di colpa di costoro, ma solo l’esistenza di una responsabilità in capo all’uno o all’altro o di una corresponsabilità secondo le norme contenute negli articoli 2043 e 2054 del codice civile. Sarà, quindi, onere dell’ente assicurativo del vettore allegare e provare tutte le eventuali circostanze di fatto, quali la sussistenza del caso fortuito, o di diritto o processuali che comportano per esempio l’improponibilità della domanda oppure il rigetto in radice della domanda svolta dal trasportato (Tribunale di Roma, Sezione XII Civile, Sentenza 30 giugno 2010).
IL CASO FORTUITO ESCLUDE IL RISARCIMENTO DEL DANNO AL TERZO TRASPORTATO È da intendersi tale ogni evento interruttivo del nesso causale, esterno alla sfera di controllo del soggetto cui si imputa il danno, imprevedibile ed inevitabile che inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo della persona cui si attribuisce l’evento dannoso, rende inevitabile il verificarsi dell’evento stesso, ponendosi come unica causa efficiente di esso. Si pensi ad esempio ad un sinistro addebitabile ad un improvviso allagamento o frana sulla sede stradale. Il verificarsi di tali eventi interrompe l’operatività della norma e impedisce che il soggetto trasportato possa pretendere il risarcimento dei danni che ha patito.
SE IL DANNO SUPERA IL MASSIMALE Nel 2009 sono entrati in vigore i nuovi importi minimi per i massimali del sistema R.C.A., previsti dalle norme comunitarie per tutti i veicoli, e quindi il massimale minimo per i danni alle persone è salito a 5 milioni di euro (per i danni alle cose è invece pari ad un milione di euro). È chiaro che laddove il danno subito dal trasportato, o da tutti i trasportati insieme, superasse tale limite è, non solo opportuno ma, altresì necessario coinvolgere nel giudizio oltre che l’assicuratore del veicolo a bordo del quale i medesimi si trovano anche la compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro in via esclusiva o il corresponsabile e naturalmente il proprio assicuratore. In questo modo ci si garantisce una maggior possibilità di ristoro per tutti coloro che, in tale qualità, hanno subito lesioni e, in genere, danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito del sinistro
COME VA FATTA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO NELLA FASE STRAGIUDIZIALE? Il secondo comma dell’art. 141 prevede che, per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148. Ciò significa, dunque, che quanto meno nella fase stragiudiziale, in base a quanto stabilito nella norma appena citata, la richiesta risarcitoria andrà certamente rivolta, in proprio o tramite un avvocato (soluzione sempre preferibile per ottenere il massimo della tutela che l’ordinamento prevede), all’assicuratore del veicolo a bordo del quale il trasportato si trovava secondo i principi dettati dagli articoli 144, 145 e 148 del codice delle assicurazioni private. Queste norme vanno oggi coordinate da quanto dispone la Legge di conversione del Decreto Legge n. 132/2014 che ha introdotto l’obbligo di esperire la negoziazione assistita prima di accedere al giudizio. Si tratta di una tecnica alternativa al processo per tentare di comporre un conflitto. Tale disposizione comporta per il richiedente, ovvero per il danneggiato, l’obbligo di inserire nella raccomandata con avviso di ricevimento, oltre a tutto quanto previsto nei richiamati articoli, anche l’invito a negoziare sottoscrivendo una convenzione con la quale le parti stesse concordano di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la controversia facendosi assistere ciascuna da degli avvocati. La parte che riceve l’invito ha tempo 30 giorni per dare una risposta. Se in questo termine non fornisce un riscontro oppure offre una risposta negativa è possibile ricorrere al giudice.
IN FASE GIUDIZIALE IL DANNEGGIATO PUÒ SCEGLIERE Come ho già evidenziato, la tutela predisposta dall’art. 141 rafforza la posizione del trasportato il quale rimarrà libero di fondare il giudizio, a seconda di ciò che ritiene più utile e vantaggioso ai fini risarcitoti:
1) sull’azione contrattuale basata sugli articoli 1218 e 1681 del codice civile, nel caso sussista un contratto di trasporto in virtù del quale il danneggiato era a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro;
2) sull’azione ordinaria prevista dall’art. 2043 del codice civile che tutela tutti i danneggiati vittime di fatti dolosi o colposi da chiunque commessi;
3) sull’azione particolare prevista dall’art. 2054, primo e secondo comma, del codice civile fondata sulla presunzione di responsabilità del conducente del veicolo su cui si trovava, anche per cortesia;
4) sull’azione basata sull’art. 2054, terzo comma del codice civile, fondata sulla presunzione di responsabilità del proprietario, dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio, del veicolo su cui era trasportato, anche per cortesia;
5) sull’azione prevista dall’art. 2054, quarto comma, del codice civile fondata sulla presunzione di responsabilità del conducente e del proprietario del veicolo su cui viaggiava, anche per cortesia;
6) sull’azione diretta basata sull’art. 141 del codice delle assicurazioni privata nei confronti del solo assicuratore; tale azione sarà da preferire tutte le volte in cui il danno patito dal trasportato sia di modesta entità o non vi sia pericolo di superare il massimale minimo previsto legislativamente.
La facoltà di scegliere tra tutte le possibili azioni descritte è stata più volte ribadita sia dai giudici di legittimità sia da quelli di merito (Tribunale di Campobasso, Sentenza del 23 ottobre 2014; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 20 ottobre 2014, n. 22228; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 13 marzo 2014, n. 5795; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 30 agosto 2013, n. 19963; Tribunale di Roma, Sezione XII Civile, Sentenza 30 giugno 2010; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 31 marzo 2008, n. 8292)
IL CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO Il risarcimento del danno da parte dell’assicuratore del vettore che compete al trasportato può essere diminuito laddove questo dimostri che le conseguenze dannose sono in parte da attribuire allo stesso danneggiato. Ciò accade, per esempio, nell’ipotesi in cui lo stesso non indossi le cinture di sicurezza e, nel corso del giudizio, venga accertato che il mancato uso delle stesse ha contribuito alla causazione delle lesioni, sebbene in misura gradata e non esclusiva (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 13 marzo 2014, n. 5795). In questo ed in casi simili si verifica una cooperazione nell’azione produttiva dell’evento che ha rilevanza ai fini della quantificazione dei danni risarcibili. Nel prossimo post chiarirò, sempre in modo schematico, come vengono affrontati i casi particolari…
Avvocato Patrizia Comite - Studio Comite