lunedì 23 febbraio 2015

SINISTRI STRADALI: RISARCIMENTO DANNI AL TRASPORTATO, I CASI PARTICOLARI


Qualche giorno fa, con riguardo alla materia dei sinistri stradali ho introdotto il tema del risarcimento dei danni che spettano ai trasportati tralasciando, tuttavia, ritengo utile affrontare la trattazione di casi particolari in cui talvolta persino gli addetti ai lavori hanno difficoltà a districarsi. La casistica è piuttosto ampia: si pensi ad esempio a cosa fare e a chi rivolgere le richieste quando il responsabile dell’incidente scappa e resta ignoto. Che succede invece se il veicolo antagonista, rispetto a quello su cui il danneggiato viaggia in qualità di trasportato, oltre ad essere responsabile dell’incidente è compendio di furto o non è assicurato? Le norme contenute nell’art. 141 del codice delle assicurazioni private si applicano solo all’ipotesi di scontro tra veicoli oppure anche quando il conducente del veicolo, a bordo del quale si trova il trasportato, perde il controllo del mezzo e fuoriesce dalla strada procurando lesioni a tutti gli occupanti? Vediamo allora di completare l’analisi delle norme di legge e rispondere a questi e altri quesiti… 

È BENE COMPLETARE L’ANALISI DELLE NORME Il terzo comma dell’art. 141 del codice delle assicurazioni private prevede appunto la possibilità per il danneggiato trasportato di agire giudizialmente in via diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro (tecnicamente chiamata, anche, compagnia del vettore), nei termini di cui all’articolo 145 (vale a dire sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento per i danni alle cose e novanta giorni in caso di danni alla persona). In questo caso, l’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo su cui il danneggiato viaggiava, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato surrogandosi, ovvero sostituendosi, all’impresa del vettore e sollevando in sua vece tutte le eccezioni processuali e sostanziali che ritiene. In ogni caso l’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150 del medesimo codice. Ciò significa che, se la compagnia di assicurazioni del veicolo a bordo del quale il trasportato si trova risarcisce i danni patiti da quest’ultimo in base alla richiesta effettuata dal danneggiato e fondata sull’art. 141, la stessa può poi andare a richiedere la restituzione di tali importi alla compagnia che assicura il veicolo il cui conducente ha provocato il sinistro integralmente o in parte (tecnicamente si dice che “agisce in regresso”). È, dunque, importante sottolineare che la compagnia del vettore, che riceve la richiesta risarcitoria, non può sottrarsi a tale obbligo sollevando la circostanza per la quale la responsabilità non è da imputare al conducente del veicolo che assicura, altrimenti verrebbe meno la tutela più favorevole approntata dall’ordinamento giuridico (Corte Costituzionale, Ordinanza del 13 giugno 2008, n. 205).

QUALI SONO I DANNI RISARCIBILI? Poiché l’art. 141, sul punto, non precisa nulla pare corretto ritenere, e la giurisprudenza conforta tale pensiero, che il trasportato possa richiedere, tramite l’azione diretta, il risarcimento di ogni danno patito e, quindi, dei danni patrimoniali, quali per esempio quelli derivanti dalla distruzione di cose che portava con sé (cellulare, orologio, occhiali, indumenti e via dicendo) e quelli connessi alla perdita di guadagno (lucro cessante) per la temporanea o permanente compromissione della capacità lavorativa o ancora quelli che derivano dalle spese affrontate per le cure mediche o per il trasporto da casa ai presidi ospedalieri o agli ambulatori medici (danno emergente). Oltre a ciò, potrà richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali vale a dire del danno alla salute che ha compromesso la propria integrità psicofisica sia in modo temporaneo sia in modo permanente o, ancora del danno morale soggettivo e di quello esistenziale. L’unico limite alla risarcibilità dei danni patiti dal terzo trasportato risiede nel fatto che la norma precisa che l’azione diretta nei confronti della compagnia del vettore potrà coprire i danni entro il massimale minimo previsto dalla legge mentre per quelli eccedenti tale massimale minimo, il danneggiato dovrà e potrà rivolgersi alla compagnia del responsabile civile ammesso, tuttavia, che quest’ultima abbia un massimale di copertura superiore a quello minimo.

LA TUTELA DIRETTA SI APPLICA SOLO SE I VEICOLI COINVOLTI SONO PIÙ DI UNO Come avevo evidenziato nel precedente post sull’argomento, cui naturalmente rimando, l’art. 141 del codice delle assicurazioni private ha implementato la tutela del trasportato mettendo a disposizione di quest’ultimo un ulteriore strumento per ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito di incidente stradale. È importante, ora, evidenziare che tale forma di tutela diretta si applica sia nel caso di scontro tra due o più veicoli, vale a dire di collisione tra gli stessi, sia nell’ipotesi di mancata collisione e, quindi, di incidente in cui è coinvolto anche un altro veicolo, o più di uno, senza che sia indispensabile che vi sia stato scontro. Peraltro, nonostante le indicazioni fornite dal Consiglio Superiore della Magistratura (incontro di studio del 20-22 ottobre 2008 sul tema “La responsabilità civile da circolazione stradale: aspetti processuali e sostanziali”), appena dopo l’entrata in vigore dell’art. 141 del codice delle assicurazioni, le quali prevedevano addirittura che tale azione diretta si potesse applicare anche nell’ipotesi in cui il conducente dell’autovettura o del ciclomotore su cui il danneggiato viaggiava in qualità di trasportato perdesse il controllo del mezzo, per le ragioni più svariate, e fuoriuscisse dalla strada cagionando danni a tutti gli occupanti, la giurisprudenza sia di merito sia di legittimità si è assestata in modo praticamente granitico sulla necessità, con riguardo all’ambito di applicazione dell’art. 141, che nel sinistro siano coinvolti più di un veicolo e che tutti siano coperti da valida garanzia assicurativa. Secondo i giudici ciò si evincerebbe, in modo intellegibile, dal tenore letterale della norma (Tribunale di Cassino, civile, sentenza 4 giugno 2013, n. 487). Di segno opposto gli studiosi del diritto (quali U. Scotti in “Il risarcimento del terzo trasportato”; S. Merz in “Manuale pratico e Formulario della responsabilità e della liquidazione del danno nell’infortunistica privata”; G. Buffone in “Circolazione stradale, danni e responsabilità”) che aderiscono, invece, ad una interpretazione estensiva della norma al fine di garantire maggior tutela al trasportato.

MA IL TRASPORTATO È TUTELATO IN OGNI CASO Quando il sinistro è provocato unicamente dalla condotta di guida del conducente del veicolo a bordo del quale si trova il danneggiato, senza che altri veicoli siano coinvolti, il trasportato non resta privo di tutela poiché in tale caso potrà agire, sulla base degli articoli 2043 e 2054 del codice civile, nei confronti del vettore e della compagnia di assicurazione di quest’ultimo; nel caso, poi, che detto veicolo non sia coperto da assicurazione il trasportato potrà chiamare in causa il proprietario del veicolo a bordo del quale si trovava e l’impresa regionalmente designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Ancora, qualora la responsabilità del sinistro sia da imputare unicamente al veicolo antagonista il danneggiato potrà ritenere maggiormente utile agire nei confronti del proprietario di quest’ultimo e della sua compagnia di assicurazioni secondo quanto previsto dagli articoli 144,145, e 148 del codice delle assicurazioni. Laddove, peraltro, tale veicolo non risultasse assicurato il trasportato potrà chiamare in causa il proprietario e l’impresa regionalmente designata, ex art. 286 del medesimo codice, per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada secondo quanto stabilito dagli articoli 283 e 287. Infine in caso di colpa concorrente, il trasportato potrà scegliere tra l’azione diretta in base all’art. 141 oppure l’azione sulla base dell’art. 2055 del codice civile, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro e delle rispettive compagnie di assicurazione. 

ANCHE QUANDO LA COLPA È DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO RUBATO Nel caso in cui il veicolo antagonista responsabile del sinistro risultasse rubato il trasportato potrà scegliere, ancora una volta, tra azione diretta e azione nei confronti dell’impresa designata, ex art. 286, per la gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada in base a quanto disciplinato dall’art. 283, comma 1, lettera d) del codice delle assicurazioni private ove naturalmente l’incidente si sia verificato oltre le ventiquattr’ore dalla denuncia di furto. Al danneggiato spetterà provare solo il fatto storico del sinistro e la circostanza per la quale questo è avvenuto tra due o più veicoli di cui uno risultato rubato. 

E QUANDO LA CIRCOLAZIONE AVVIENE CONTRO LA VOLONTÀ DEL PROPRIETARIO Il terzo comma dell’art. 122 stabilisce che l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. Ciò premesso, per effetto di tale disposizione, l’art. 141, vale a dire l’azione diretta o automatica nei confronti del vettore, non potrà trovare applicazione poiché la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario o dei soggetti equiparati a quest’ultimo. In tali casi il trasportato danneggiato potrà agire solo nei confronti dell’impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a condizione, tuttavia, che provi di essersi trovato a bordo contro la propria volontà, come ad esempio quando lo stesso è tratto in ostaggio, o inconsapevole della circolazione illegale. La norma, quindi, non sarà operativa nell’unico caso in cui il trasportato sia un complice del ladro (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 12 febbraio 2013, n. 3296).


LA DISCIPLINA ESAMINATA LASCIA DUBBI INTERPRETATIVI La materia è davvero complessa e nonostante abbia affrontato le problematiche interpretative più frequenti, le questioni irrisolte, ancora al vaglio degli studiosi, sono numerose. Ancora una volta il Legislatore, seppur mosso da buone intenzioni, ha predisposto un sistema lacunoso che ha lasciato ampi spazi di discussione e orientamenti talvolta altalenanti poi sfociati in arresti giurisprudenziali non totalmente condivisi. Restano, peraltro, da affrontare le questioni più spinose che lasciano spazio ai dibattiti più accesi quali per esempio l’applicabilità dell’azione diretta prevista dall’art. 141 del codice delle assicurazioni, predisposta per la tutela del trasportato, quale strumento totalmente no-fault, anche ai prossimi congiunti nell’ipotesi di morte dello stesso. Ancora si pensi all’adattabilità di tale disciplina al trasportato che sia anche proprietario dello stesso veicolo a bordo del quale si trova. Prossimamente, quindi, rispondendo ai quesiti che mi verranno sottoposti, affronterò anche tali aspetti. 

Avvocato Patrizia Comite - Studio Comite