Qualche giorno fa ho ritenuto che fosse opportuno focalizzare l’attenzione sulla necessità di distinguere ciò che ormai comunemente viene chiamato “divorzio breve”, indicandosi con tale espressione il tempo che intercorre tra la separazione e, appunto il divorzio, rispetto alle procedure di separazione e divorzio, denominate “lampo” tra le quali è ricompresa quella che è possibile esperire davanti al sindaco. Tra le precisazioni necessarie avevo, così, evidenziato che era possibile ricorrere a tale procedura per ottenere separazione e divorzio, ma anche la modifica delle condizioni, stabilite in tali occasioni, solo se i contenuti dell’accordo, manifestato davanti al primo cittadino, non toccassero questioni patrimoniali e, quindi, di carattere economico, così come avevo sottolineato che non era possibile ricorrere a tali procedure in presenza di figli. In sintesi, la prima interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno con riguardo alla legge introduttiva di tali nuove procedure era decisamente restrittiva, consentendo di ricorrere a queste modalità solo in pochissimi casi, ovvero solo nel caso di divorzi congiunti e separazioni consensuali privi di contenuti economici e in assenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti o disabili. In realtà subito dopo l’entrata in vigore della Legge, l’infelice dizione “patti di trasferimento patrimoniale”, pur in presenza del parere ministeriale, ha condotto ad un’applicazione disomogenea della norma. Recentemente, quindi, il Ministero è nuovamente intervenuto per allargare le possibilità applicative e soprattutto fare chiarezza. Vediamo come…
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sabato 9 maggio 2015
SEPARAZIONE E DIVORZIO: OK AL MANTENIMENTO ANCHE SE DAVANTI AL SINDACO
mercoledì 18 giugno 2014
SE PENSAVI DI CAVARTELA CON UN REGALO…
Il tema del mantenimento dei figli minori, purtroppo, ricopre costantemente un ruolo di primo piano nella giurisprudenza della Cassazione Penale, dal momento che sono frequenti casi in cui i genitori, peraltro in misura drasticamente maggiore i padri, “dimenticano” che un figlio ha delle necessità primarie da soddisfare, come ad esempio mangiare o vestirsi, che implicano necessariamente dei costi, dunque denaro. A tal proposito, una recentissima sentenza della Cassazione Penale ci offre la possibilità di approfondire l’argomento in quanto mette in evidenza la circostanza per la quale il genitore presso cui non sono collocati stabilmente i figli, sul quale dunque grava l’obbligo di contribuire al mantenimento, che faccia dei regali ai medesimi, senza contestualmente provvedere al versamento dell’assegno di mantenimento al genitore presso cui sono collocati stabilmente, di per sé non esclude la commissione del reato di cui all’art. 570 del codice penale, ossia la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale della famiglia. Prima di analizzare la sentenza oggetto del presente contributo, vediamo come il nostro ordinamento giuridico qualifica chi tenta di sfuggire alle proprie responsabilità genitoriali…
lunedì 6 gennaio 2014
SMETTI DI FARTI MANTENERE! LO DICO PER IL TUO BENE (?)
Iniziamo l’anno affrontando la questione che mi ha sottoposto Anna la quale, separata da vent’anni e divorziata da quindici, con una figlia trentadue, Chiara, ancora studentessa, specializzanda in medicina, incalzata dall’ex marito, Guido, intende sapere se effettivamente rischia di perdere il contributo al mantenimento per la “bimba” vista l’età, ormai ampiamente adulta. Anna (farmacista) e Guido (architetto) per la verità hanno mantenuto dei rapporti abbastanza distesi, nonostante la crisi della relazione che ha poi portato ad una separazione concordata e a un divorzio senza particolari conflitti. Tuttavia di recente Guido non perde occasione per far notare alla ex moglie che sarebbe ora che Chiara desse segno di voler prendere in mano le redini della propria vita cominciando a gestirsi, anche economicamente, in modo autonomo. Guido sottolinea che Chiara, quando vuole, riesce a guadagnare discrete sommette, anche se con lavori precari, senza trascurare gli studi scelti che, per quanto impegnativi, non possono continuare a incidere sulle tasche di entrambi i genitori. Quindi…
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