martedì 16 settembre 2014

EXPO2015 GRAFFITI, GUAI IN VISTA PER I MILANESI PROPRIETARI DI CASE E GRATTACAPI PER GLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI


Una giovane amministratrice di condominio, mi ha fatto partecipe di una questione piuttosto spinosa che sta interessando gli edifici condominiali milanesi ubicati nella zona expo e in quelle limitrofe. Mi ha contattato giovedì 11 settembre e mi ha informata di essere stata invitata, per così dire, a un incontro, che si è svolto nella mattinata di ieri, unitamente ad altri amministratori, con l’assessore ai lavori pubblici e arredo urbano, Maria Carmela Rozza, per discutere della delicata questione della manutenzione delle facciate interessate da scritte e disegni che ledono l’immagine e il decoro della città, in vista del prossimo evento internazionale e, soprattutto, in vista dell’entrata in vigore del “Nuovo regolamento edilizio” del Comune di Milano. Alcune delle disposizioni contenute nella normativa comunale prevedono, infatti, l’obbligo, ingiusto e ingiustificato, a carico dei partecipanti al condominio, di provvedere a proprie spese alla ripulitura dei muri imbrattati, da ignoti “writer”, con graffiti ingiuriosi e indecorosi. Insomma, la giovane amica, giustamente ancorata al concreto, mi evidenziava come i condòmini fossero decisamente infuriati, considerato che, di questi tempi, non si riesce a metter mano al portafogli neppure per spese necessarie e urgenti. Per farla breve, la questione mi è entrata dentro e ha cominciato a divorarmi. Vorrei, dunque, condividere con voi, giuridicamente parlando s’intende, i motivi che mi inducono a esprimere il mio disappunto … 


UNA NORMA “PUNISCE” I POVERI IMBRATTATI Il 14 aprile 2014 il Consiglio Comunale di Milano ha approvato, con la Delibera n. 9, il testo del “Nuovo regolamento edilizio”. La delibera di approvazione è stata, dunque, pubblicata nell’Albo Pretorio a giugno e successivamente resa disponibile al pubblico (dal 7 al 21 luglio) per l’eventuale deposito di osservazioni, da parte di chi ne avesse avuto interesse, entro il termine perentorio del 9 agosto scorso. Da tale data decorrono i sessanta giorni entro cui il Consiglio comunale dovrà approvare il testo definitivo esprimendosi contestualmente sulle osservazioni pervenute. A breve, quindi, avremo il testo definitivamente approvato e auspicabilmente emendato in molti dei suoi punti su cui ora non voglio soffermarmi, riservandomi di farlo in altro momento. Ciò che mi auspico maggiormente, per ciò che oggi ci interessa, è la revisione del primo comma dell’art. 11, il quale prevede, appunto, che “I proprietari hanno l’obbligo di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza socio ambientale, assicurando tutti i necessari interventi”. Chiaramente per chi non ottemperasse a tali oneri, di per sé giusti benché costosi, sono previste sanzioni pecuniarie, ovvero multe, piuttosto salate e che variano da 100 a 500 euro. Come è facile notare la norma non opera alcuna distinzione sulle cause che abbiano reso indecorose le facciate dei palazzi milanesi e questo, altrettanto chiaramente, comporta non poche problematiche giuridiche … 

DI TUTTA L’ERBA UN FASCIO Il fatto che la norma non abbia fatto alcuna distinzione tra indecorosità dovuta all’incuria dei proprietari e quella, invece, dovuta al reato di imbrattamento da parte di ignoti, ovvero quella per la quale sono stati chiamati gli amministratori di condominio davanti all’assessore Rozza, ingenera un trattamento generalizzato e inammissibile. Il caso specifico va, dunque, a mio avviso, disciplinato in maniera diversa e, soprattutto, in modo coerente alle altre disposizioni, di valore superiore, presenti nel nostro ordinamento giuridico che non possono in alcun modo essere ignorate o dimenticate. È indubbio, infatti, che i Comuni abbiano il potere di legiferare in materia di “ornato pubblico” e di sicurezza ambientale ma è altrettanto indiscutibile che il proprietario privato non può essere in alcun modo obbligato a rimuovere il risultato del danneggiamento subito su una cosa che gli appartiene o dell’imbrattamento che generi violazione del decoro per le scritte contenenti frasi offensive e ingiuriose, dovuti al fatto di un soggetto terzo. 

LA VITTIMA DEL REATO NON PUÒ ESSERE OBBLIGATA A RIPRISTINARE I DANNI SUBITI L’art. 639 del codice penale, così come modificato dalla Legge 94/2009, disciplina in modo specifico il reato di imbrattamento prevedendo che chiunque deturpi o imbratti venga punito, a querela della persona offesa, in misura via via più grave a seconda che l’oggetto dell’imbrattamento sia una cosa mobile, immobile o un mezzo di trasporto pubblico o privato. Le norme contenute nel nostro codice penale mirano chiaramente a proteggere e tutelare gli interessi della vittima o persona offesa che patisce un danno a causa del fatto-reato, posto in essere da un soggetto terzo il quale, qualora venisse individuato, verrebbe punito per la violazione commessa e condannato al risarcimento dei danni procurati. Questo principio fondamentale non può in alcun modo essere sacrificato poiché, in via diversa, sarebbe come dire che la vittima, proprietaria del bene, viene sanzionata per il reato commesso da altri ovvero ancora, per dirla più semplicemente, che l’imbrattato subisce il danno e poi anche la beffa di essere obbligato a ripulire ciò che altri hanno deturpato in nome del decoro della città. Affermazione che, da un punto di vista giuridico, in assenza di corresponsabilità della vittima, è assolutamente aberrante! Questo, in realtà, è proprio ciò che avverrà qualora non si operassero le giuste modifiche e distinzioni all’interno della norma in discussione. 

ANCHE DA UN PUNTO DI VISTA CIVILISTICO Con riguardo al risarcimento del danno, ipotesi disciplinata in generale dall’art. 2043 del codice civile, l’unico soggetto che può essere condannato al ristoro delle conseguenze del fatto-reato o comunque del fatto doloso o colposo ingiusto, è il soggetto che ha appunto commesso la violazione. A nulla valgono, poi, gli eventuali richiami alle norme sull’obbligo di vigilanza e custodia del bene o rovina di edificio (artt. 2051 e 2053 del codice civile) poiché, se è pur vero che i condòmini hanno la custodia dell’edificio e il conseguente onere di vigilare sull’incolumità dello stesso, tale onere non si può estendere sino a prevedere la vigilanza dell’accesso alla pubblica via come è per marciapiedi e strade. Il condominio non può, infatti, per tutelare se stesso, limitare il pubblico passaggio alla via né, quindi, vigilare o escludere che estranei, frequentatori della strada, imbrattino i muri dei palazzi di loro proprietà. La pubblica amministrazione ha, invece, questo sì, l’onere di proteggere il cittadino e, una volta messa a conoscenza della commissione di un reato, quale è l’imbrattamento di un bene immobile, ha l’onere di assicurare alla giustizia il colpevole o quanto meno fare in modo che il fatto non si ripeta.

E POI VA COORDINATA CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI L’art. 23 della nostra costituzione richiede che in tema di protezione ambientale e sicurezza urbana le prestazioni personali o patrimoniali, come accadrà nel caso in cui la norma non subisse le modifiche e la distinzione auspicata, siano imposte solo dalla legge. Si tratta di una riserva di legge relativa e quindi significa che, se è pur vero che il legislatore, ovvero lo Stato, non è chiamato a disciplinare integralmente la prestazione, vale a dire la modalità di ripulitura delle facciate in nome del decoro, e i presupposti per richiederla, deve comunque almeno disciplinare i principi e gli indirizzi che poi i Comuni dovranno seguire in sede amministrativa, tramite regolamenti e ordinanze. Ciò che nel caso che ci interessa non è avvenuto!!! La norma in questione è, inoltre, contraria all’art. 42, comma secondo, della costituzione il quale conferisce al legislatore, vale a dire allo Stato e non alle Regioni o Comuni, il potere di determinare il godimento ed i limiti della proprietà privata. Tutto ciò significa che il Consiglio comunale meneghino sta potenzialmente incorrendo in una palese violazione poiché ignora la riserva di legge, demandata allo Stato, disciplinata dalla nostra carta costituzionale.

LE OSSERVAZIONI AVRANNO EVIDENZIATO QUESTI ASPETTI? Non è possibile avere contezza di tutte le osservazioni depositate entro il termine del 7 agosto e, quindi, se contengano qualche riferimento ai rilievi giuridici evidenziati che, peraltro, sono solo indicativi e non certo esaustivi. Certo è che le poche osservazioni rese disponibili sulla rete paiono un po’ generiche e frammentarie. Allo stesso modo poco convincenti sembrano le prese di posizione di alcune associazioni di categoria degli amministratori condominiali che si limitano a evidenziare quanto il decoro della città sia di giovamento a tutta la cittadinanza e, quindi, che norme di siffatto tenore comportano un sacrificio a patto, però, che vengano assicurati alla giustizia gli imbrattatori per evitare il pericolo che i medesimi fatti, a distanza di poco tempo, si ripetano. Ciò equivale a dire esattamente ciò che ho evidenziato: la vittima viene danneggiata e pure sanzionata! 

LA SOLUZIONE PIÙ COERENTE sarebbe quella di prevedere, nell’ipotesi di imbrattamento da parte di un soggetto terzo, rimasto ignoto nonostante la denuncia della parte offesa, che sia la pubblica amministrazione a caricarsi del costo per la ripulitura delle facciate deturpate e rese indecorose dalle scritte ingiuriose utilizzando, vista l’urgenza di presentare la città come un modello di eleganza e ordine, i fondi destinati all’allestimento dell’expo 2015, ammesso che ne siano rimasti a disposizione! Peraltro, qualche giudice temerario ha già cominciato a porre in evidenza che l’inefficienza della pubblica amministrazione, nel rispondere alle esigenze di sicurezza e tutela dei governati debba essere sanzionata ponendo a carico di quest’ultima il risarcimento del danno patito dalle vittime di reato che non possono trovare ristoro in altro modo. Altra soluzione potrebbe essere quella di costituire un fondo per il ripristino delle facciate, sempre naturalmente in nome del decoro della nostra meravigliosa città, da impinguare con i quattrini delle sanzioni che si dovrebbero comminare agli imbrattatori e contestualmente obbligare costoro a svolgere loro stessi i lavori di ripulitura secondo l’antica ed eloquente massima che la fatica insegna!

PRONTI A PARTIRE CON I RICORSI E LE OPPOSIZIONI Vedremo cosa accadrà alla norma in questione. Intanto, mi permetto di invitare gli amministratori di condominio e tutti i proprietari di casa a opporsi, qualora la disposizione venisse confermata nei termini proposti, a tutte le multe che ingiustamente verranno comminate per la mancata ripulitura delle facciate imbrattate. Tutte le volte che le vostre case subiscono un danneggiamento per scritte e disegni, denunciate i fatti e, qualora vi siate presi la briga di ripulire, pur non essendo vostro onere, e ancora gli imbrattatori vi abbiano colpito, denunciate nuovamente e poi nuovamente ancora. Ricordate che più denunce avrete depositato, più avrete dimostrato l’inefficienza dei nostri tutori a garantirci sicurezza e ordine. In barba all’aria che tira, credo ancora nel ruolo dei giuristi e degli avvocati che pionieristicamente portano avanti piccole e grandi crociate in nome del diritto e dei diritti. Vi aspetto … 

Avvocato Patrizia Comite - Studio Comite