mercoledì 10 settembre 2014

SINISTRO STRADALE: SE UNO STUDENTE RIPORTA GRAVI LESIONI E LA CAPACITÀ LAVORATIVA FUTURA SI RIDUCE, IL RISARCIMENTO È DOVUTO?


I colleghi avvocati che si occupano di responsabilità civile, e in particolare di assistere le vittime da sinistro stradale, sanno molto bene quanto sia difficile, direi quasi impossibile, ottenere in via bonaria, e al di fuori del contenzioso giudiziario, il risarcimento del danno patrimoniale da perdita o ridotta capacità lavorativa futura. Ciò è particolarmente vero laddove il soggetto danneggiato sia un minorenne, studente all’epoca del sinistro. Le compagnie di assicurazione, in tali circostanze, si limitano a respingere ogni richiesta risarcitoria adducendo laconicamente la mancanza di ogni prova sul punto. La realtà è, invece, che qualunque elemento di prova, a supporto della richiesta, venga allegato non viene in alcun modo preso in considerazione! Oggi cercherò, dunque, di spiegarvi il motivo di tale atteggiamento e, soprattutto, quanto sia importante per i nostri assistiti insistere con ogni strumento giuridico a disposizione per ottenere il ristoro che merita una partita di danno tanto importante e, a volte, decisamente cospicua.


LE ORECCHIE DA MERCANTE Tale approccio lo ritroviamo tutte le volte in cui la prova del danno e gli elementi indiziari, sebbene gravi, precisi e concordanti, siano sottoposti a un apprezzamento libero da parte degli incaricati della liquidazione dei danni e non a regole rigide legislativamente determinate. Per dirla in altre parole, le imprese di assicurazione, tutte le volte in cui debbano provvedere al risarcimento di un danno la cui determinazione e quantificazione soggiace a criteri prognostici, appunto liberamente apprezzabili, e non a principi rigorosi dettati dalla legge, fanno orecchie da mercante reputando economicamente più vantaggioso accettare il rischio di accoglimento della richiesta in via giudiziaria piuttosto che aderire, in via bonaria, alle legittime istanze dei danneggiati. Come dire, i numeri fanno la differenza! Contano, dunque, sul libero apprezzamento delle prove che il giudice dovrà operare, purtroppo sovente assai superficiale, e sulle défaillances in cui, talvolta, anche per l’assenza di sinergia con gli assistiti, ahimè, incappano gli avvocati, giovani o anziani che siano. Appare, quindi, fondamentale adottare particolare accortezza, preparazione, studio e abilità dialettica. Il sacrificio e l’impegno pagano sempre! Badate è un’esortazione che faccio anche a me stessa, senza alcuna presunzione poiché nel nostro mestiere non si finisce mai di imparare.

COSA SI INTENDE PER DANNO ALLA CAPACITÀ LAVORATIVA FUTURA DELLO STUDENTE? Tutte le volte in cui a causa del fatto illecito di un terzo, come avviene nei sinistri stradali, vengono procurate lesioni di una certa entità che si riflettono sulla diminuzione o addirittura la perdita della capacità di un soggetto di produrre reddito si verifica un danno per così dire patrimoniale. Quando il soggetto che patisce le lesioni svolge un’attività lavorativa al momento del sinistro il danno patrimoniale è indubbiamente attuale; quando, invece, la vittima non svolge nessuna attività al momento dell’infortunio, come nel caso di un minore, di uno studente o del disoccupato il danno patrimoniale sarà futuro, ovvero si manifesterà concretamente nel momento in cui il soggetto in questione non sarà in grado, per le sopraggiunte condizioni psico-fisiche, di produrre quel reddito che sarebbe stato verosimile auspicarsi. Il fatto che non ci sia un’attività di lavoro cui far riferimento al momento del sinistro non autorizza, tuttavia, specie in presenza di lesioni gravi, ovvero macro permanenti, a escludere l’esistenza di un danno futuro e a non effettuare, dunque, indagini per verificare la sussistenza dello stesso. 

VALE ANCHE L’INCIDENZA DEI POSTUMI È fondamentale che il consulente incaricato della valutazione dei postumi patiti dalla vittima indichi la percentuale di invalidità medicalmente accertata nonché la natura e la qualità dei postumi affinché il giudice, con giudizio prognostico fondato su basi probabilistiche e su presunzioni anche semplici, valuti la misura in cui i postumi incideranno sulla capacità di guadagno tenendo appunto conto delle indicazioni e delle valutazioni operate dal professionista medico-legale, dell’orientamento manifestato dal danneggiato verso un’attività redditizia, delle sue inclinazioni, degli studi svolti o che stava svolgendo, della situazione del mercato del lavoro, dell’educazione ricevuta, della posizione sociale ed economica della famiglia d’origine, del lavoro e del grado di istruzione dei genitori.

C’È DIFFERENZA TRA CAPACITÀ LAVORATIVA GENERICA E QUELLA SPECIFICA Nel primo caso la lesione dell’integrità psico-fisica incide sulla generica capacità al lavoro ed è risarcibile quale danno biologico, voce di danno idonea a ricomprendere tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che colpiscono il bene salute in sé considerato. Nella seconda ipotesi, vale a dire quando alla riduzione della capacità lavorativa generica si aggiunge una riduzione della capacità lavorativa specifica, e quindi una riduzione della futura capacità di produrre guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Il danno da lucro cessante non consegue, quindi, automaticamente alla lesione, ma deve essere provato in concreto dal soggetto che ne invoca il risarcimento, sulla base di un criterio prognostico, anche tramite presunzioni semplici, non essendo possibile raggiungere la prova assoluta, in termini di certezza, del mancato guadagno. Ciò significa che una volta provata la riduzione o la perdita della capacità lavorativa specifica può presumersi anche che la capacità di guadagno risulterà ridotta o addirittura persa nella sua proiezione futura (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 26 agosto 2014, n. 18240; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 13 maggio 2014, n. 10318; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 6 marzo 2014, n. 5249; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 30 novembre 2011, n. 25571). 

MA IL RISARCIMENTO È ESCLUSO solo nell’ipotesi in cui il danneggiante o, l’assicuratore, provino che il danneggiato non avrebbe certamente svolto alcuna attività di lavoro poiché per qualificare il danno occorre porsi dal punto di vista degli interessi tutelati e non dei rimedi quale è appunto il risarcimento.


Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite