sabato 9 maggio 2015

SEPARAZIONE E DIVORZIO: OK AL MANTENIMENTO ANCHE SE DAVANTI AL SINDACO


Qualche giorno fa ho ritenuto che fosse opportuno focalizzare l’attenzione sulla necessità di distinguere ciò che ormai comunemente viene chiamato “divorzio breve”, indicandosi con tale espressione il tempo che intercorre tra la separazione e, appunto il divorzio, rispetto alle procedure di separazione e divorzio, denominate “lampo” tra le quali è ricompresa quella che è possibile esperire davanti al sindaco. Tra le precisazioni necessarie avevo, così, evidenziato che era possibile ricorrere a tale procedura per ottenere separazione e divorzio, ma anche la modifica delle condizioni, stabilite in tali occasioni, solo se i contenuti dell’accordo, manifestato davanti al primo cittadino, non toccassero questioni patrimoniali e, quindi, di carattere economico, così come avevo sottolineato che non era possibile ricorrere a tali procedure in presenza di figli. In sintesi, la prima interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno con riguardo alla legge introduttiva di tali nuove procedure era decisamente restrittiva, consentendo di ricorrere a queste modalità solo in pochissimi casi, ovvero solo nel caso di divorzi congiunti e separazioni consensuali privi di contenuti economici e in assenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti o disabili. In realtà subito dopo l’entrata in vigore della Legge, l’infelice dizione “patti di trasferimento patrimoniale”, pur in presenza del parere ministeriale, ha condotto ad un’applicazione disomogenea della norma. Recentemente, quindi, il Ministero è nuovamente intervenuto per allargare le possibilità applicative e soprattutto fare chiarezza. Vediamo come… 


SEPARAZIONE E DIVORZIO “FAI DA TE”: AUMENTANO LE POSSIBILITÀ In pratica, dopo l’ultimo intervento chiarificatore del Ministero dell’Interno aumenta la possibilità di ricorrere alla separazione consensuale e al divorzio congiunto, davanti al Sindaco. Infatti, la circolare n. 6 del 24 aprile 2015 ha precisato che gli unici accordi di separazione o divorzio non ammessi alla procedura semplificata in parola sono quelli contenenti patti produttivi di effetti traslativi di diritti reali. In altre parole non si potrà prevedere, per esempio, l’impegno di un coniuge a favore dell’altro a cedere una casa o anche solo una porzione di essa. Tale impegno, o addirittura il trasferimento stesso, sarà possibile unicamente davanti al giudice ordinario e, quindi, per coloro che volessero prevedere tale condizione non rimarrà altra scelta che depositare un ricorso, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato (o di uno per parte), avanti al Tribunale del luogo di residenza di uno dei due coniugi.

E, QUINDI, IL “MANTENIMENTO” ORA È POSSIBILE ANCHE DAVANTI AL SINDACO Negli accordi di separazione e divorzio firmati davanti al Sindaco, dunque, dopo l’intervento del Ministero, è ora possibile inserire condizioni che regolino il mantenimento del coniuge economicamente più debole. Ciò significa che i Comuni saranno obbligati a ricevere le richieste di separazione e divorzio pur in presenza di patti che stabiliscano l’obbligo di versare un importo mensile a titolo di sostegno della parte economicamente più svantaggiata. In presenza di tale previsione, l’Ufficiale dovrà limitarsi a recepire tale accordo e non potrà entrare nel merito dello stesso. Tuttavia, non è possibile prevedere una liquidazione unica; in altre parole il patto che stabilisca un versamento di importo notevole quale forma di mantenimento in un’unica soluzione viene considerata attribuzione patrimoniale e, quindi, non consentita davanti al Sindaco. Chi ritenesse, quindi, indispensabile inserire tale condizione dovrà rivolgersi al Tribunale. 

E ANCHE IN PRESENZA DI FIGLI DI UNO DEI CONIUGI La circolare in questione è intervenuta a fare chiarezza anche sul punto relativo alla presenza di figli. Qualche Comune, infatti, aveva ritenuto inammissibile la domanda di separazione e divorzio anche quando i figli erano di uno solo dei coniugi e generato da precedenti unioni. Tale interpretazione restrittiva limitava ulteriormente la rosa di possibilità che consentiva il ricorso alla procedura “fai da te”. Insomma, un pretesto ulteriore per evitare di accogliere le richieste di separazione e divorzio davanti al Sindaco. Oggi, invece, il Ministero ha chiarito che con l’espressione “presenza di figli” ci si riferisce alla prole generata insieme dai coniugi apparsi davanti al Sindaco o suo delegato facente funzioni. In tal modo se uno o entrambi i coniugi hanno avuto figli da precedenti unioni legali o di fatto possono comparire e dar seguito a separazione e divorzio veloci anche senza l’assistenza di un avvocato (che appare comunque consigliabile, pur non essendo obbligatoria). Ricordo, dunque, per scrupolo che non sarà possibile ricorrere alla modalità “fai da te” quando invece entrambi i coniugi abbiano avuto insieme figli e questi siano minorenni oppure maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave. Anche in tali ultime circostanze, non rimarrà altra via che l’affidarsi ad un legale per il deposito del ricorso in Tribunale o per attivare la procedura di negoziazione assistita, di cui ritengo opportuno discorrere separatamente.  

LA PROCEDURA IN SINTESI Premesso che l’Ufficiale di stato civile non è competente a fornire assistenza e consulenza sui patti condivisi dalle parti, per procedere alla domanda di separazione o divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) i coniugi devono presentarsi, previa prenotazione on-line, insieme davanti all’Ufficiale di stato civile (Sindaco o suo delegato) facendosi assistere, facoltativamente, da un avvocato o da uno per ognuno di loro. All’incontro prenotato i coniugi dovranno presentarsi con il modulo contenente l’accordo e la documentazione a corredo che varia a seconda che si domandi la separazione o il divorzio. Perché l’accordo sia valido i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all’Ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell’atto) per confermarlo. L’Ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l’accordo che non può essere modificato in sede di conferma. 



SPERIAMO CHE ORA NON VI SIANO PIÙ DUBBI INTERPRETATIVI La circolare ha indubbiamente il merito di aver fatto un po’ di chiarezza. Ora spetta ai Comuni rendere effettivamente operativa la Legge e consentire ai cittadini la possibilità di godere di tale modalità semplificata e meno costosa, pur facendosi assistere da un avvocato, per ottenere la separazione e il divorzio laddove non vi siano particolari questioni da affrontare e vi sia la volontà congiunta di ottenere tale risultato, ma soprattutto non vi siano soggetti deboli, ovvero figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o, infine, maggiorenni con handicap gravi, da tutelare. 

Avvocato Patrizia Comite - Studio Comite