martedì 12 maggio 2015

ASSICURAZIONE: INFORMATIVA ESAUSTIVA, CHIARA E COMPLETA


Mai come oggi si avverte il bisogno di garanzie e certezze. Garanzie sulla salute, in caso di malattia, sulla casa, sulla perdita di lavoro, sui beni in genere e chi più ne ha ne metta. In altre parole, si avverte il bisogno di essere garantiti rispetto al verificarsi di certi eventi che avrebbero conseguenze dannose, e talvolta devastanti, sulla propria vita e sul proprio patrimonio. Mi riferisco, per esempio, al caso, ahimè assai frequente di questi tempi, di coloro che perdendo il posto di lavoro rischiano di perdere, quale conseguenza più immediata, anche l’abitazione acquistata a fronte di un prestito di denaro. Come pagare la rata di finanziamento se viene a mancare la fonte di reddito data dal lavoro? Sorge, quindi, la necessità di stipulare un contratto assicurativo per soddisfare l’esigenza di garantire se stessi o il proprio patrimonio dal verificarsi di un evento futuro e incerto, tecnicamente chiamato rischio. Nel contratto assicurativo, dunque, il rischio, il cui verificarsi dipende da cause esterne alla volontà di assicuratore e assicurato, si trasforma in una spesa. In altre parole il versamento del premio, ovvero il costo della garanzia, quantificato sulla base di alcuni parametri, fa sorgere in capo all’assicuratore l’obbligo di versare una certa somma di denaro, pattuita al momento della sottoscrizione del contratto, sotto forma di capitale o di rendita, al verificarsi dell’evento garantito. Ma come fa l’assicuratore ad individuare il prodotto più adatto alle esigenze del proprio cliente affinché, all’occorrenza, risulti efficace? 

IL BRAVO ASSICURATORE SI COMPORTA BENE Il codice delle assicurazioni private impone alle imprese di assicurazione e agli intermediari, ovvero quei professionisti che propongono la conclusione di contratti assicurativi nell’interesse della mandante per soddisfare le esigenze della clientela, di comportarsi con correttezza sia con riguardo all’offerta sia in relazione all’esecuzione dei contratti stessi. L’art. 183 stabilisce, infatti, in generale che imprese e intermediari devono: 

- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;

- acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;

- organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitto di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;

- realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

L’IVASS E LE REGOLE GENERALI Il medesimo art. 183 dispone che l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2014, che ha sostituito l’ISVAP) adotti, attraverso lo strumento regolamentare, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli. Inoltre, l’IVASS nell’adottare tali regolamenti tiene conto delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall’impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.

MA LA CORRETTEZZA È LA REGOLA FONDAMENTALE… La Corte di Cassazione recentemente è intervenuta sull’argomento dichiarando l’illegittimità di una decisione assunta dalla Corte d’Appello di Milano la quale aveva stabilito, erroneamente, che nella stipula del contratto assicurativo, avvenuta prima dell’entrata in vigore del codice delle assicurazioni, non dovesse essere seguita alcuna regola di comportamento e tanto meno di correttezza. I giudici del supremo consesso hanno, dunque, chiarito che prima ancora dell’introduzione del testo unico in materia assicurativa (Codice delle Assicurazioni private introdotto con Decreto Legislativo n. 209 del 2005 e successive integrazioni) la stipula delle polizze era soggetta alla disciplina dettata dal codice civile in generale per tutti i contratti (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 24 aprile 2015, n. 8412). E così, gli articoli 1175, 1176, 1337 e 1375 del codice civile impongono all’assicuratore prima della stipula del contratto:

- di informare il contraente sui costi e sulla redditività della polizza;

- di fornire informazioni esaustive;

- di fornire informazioni utili;

- di fornire informazioni chiare.

…FONDATA SU UN DOVERE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE… l’art. 1175, imponendo sia al creditore sia al debitore di comportarsi con correttezza, stabilisce un principio di reciprocità che si colloca nel quadro di valori introdotto dalla Carta costituzionale. In particolare, il criterio di correttezza reciproca tra creditore e debitore deve essere inteso come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall’art. 2 della Costituzione. La sua rilevanza si esplica pertanto nell’imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o legali.

…E IMPONE DUE OBBLIGHI PRECISI, cui l’impresa di assicurazioni e l’intermediario sono tenuti. Nel dettaglio, in materia assicurativa, il dovere di correttezza impone di: 

- proporre ai contraenti non già contratti assicurativi qualunque, cioè genericamente ed astrattamente coerenti con le loro esigenze di previdenza o di risparmio, ma proporre prodotti assicurativi utili: cioè coerenti con il profilo di rischio (nell’assicurazione danni) o con gli intenti previdenziali (nell’assicurazione vita) del contraente;

- mettere il contraente in condizione di compiere una scelta consapevole, e dunque informarlo in modo esaustivo sulle caratteristiche del prodotto, nulla lasciando di occulto.

DILIGENZA, BUONA FEDE, SAGGEZZA E PRUDENZA, ALTRE REGOLE IMPORTANTI Diligenza (art. 1176), buona fede nella formazione del contratto (art. 1337) e anche nell’esecuzione dello stesso (art. 1375). Nello specifico il dovere di diligenza imposto dall’art. 1176 impone all’assicuratore di comportarsi con saggezza, prudenza e zelo offrendo contratti utili ed informando il cliente sulle caratteristiche del prodotto. La buona fede nella formazione del contratto, prevista dall’art 1337 impone che anche nello svolgimento delle trattative l’assicuratore debba:

- informare la controparte su tutte le circostanze rilevanti relative all’affare 

- usare espressioni chiare e intelligibili;

- non indurre la controparte a stipulare contratti inutili, invalidi, inefficaci o dannosi.

Quanto alla buona fede nell’esecuzione del contratto, secondo ciò che è previsto dall’art. 1375 impone all’assicuratore di tenere informato il cliente dei costi per la riscossione dei premi e per la gestione della polizza. 

OGNI REGOLA VA RISPETTATA CON FRANCHEZZA E SENZA SOTTERFUGI Agire con franchezza e con finalità chiare significa che l’assicuratore non può pretendere di aver adempiuto all’obbligo di informazione precontrattuale dichiarando al cliente che egli non darà informazioni ma che è a disposizione nel caso il cliente voglia chiedergliele. L’assicuratore, infatti, deve fornire informazioni a prescindere dalle domande poiché, in linea di massima, il cliente non possiede le nozioni per la valutazione di un contratto assicurativo e, quindi, difficilmente potrà fare domande sensate e pertinenti rispetto ai propri interessi (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 24 aprile 2015, n. 8412). In sintesi, dunque, il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato, sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori.


Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite