mercoledì 24 settembre 2014

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, CHE DISDETTA!


"Avvocato, ma secondo lei, è valida la disdetta del contratto di assicurazione fatta tramite fax oppure via e-mail, nel termine pattuito o in quello diverso stabilito dalla legge?" È una domanda, quasi quotidiana, che mi viene rivolta non solo dagli assicurati ma anche dagli assicuratori, sia da parte di quelli che vorrebbero accaparrarsi un nuovo cliente, sia da quelli che, invece, subiscono la disdetta effettuata nei termini previsti dal contratto o dalla legge. La questione non è di poco conto e cercare di fare un po’ di chiarezza indubbiamente aiuta. A mio avviso, tuttavia, non si può fornire una risposta soddisfacente se non si rammentano alcune diposizioni legislative che regolamentano aspetti particolari del contratto di assicurazione. Va poi ricordato che la disdetta è una modalità attraverso cui il contratto assicurativo viene a cessare, che può essere esercitata a ridosso della scadenza dello stesso per evitare il rinnovo tacito, laddove previsto. Ciò significa, innanzitutto, che quando nella polizza non è prevista la clausola del rinnovo tacito il problema non si pone poiché alla scadenza gli effetti del contratto cessano a prescindere dall’invio o meno della comunicazione di disdetta. Anche tale principio, tuttavia, subisce una deroga nell’ipotesi di assicurazione contro i danni. Andiamo, allora, con ordine e cerchiamo di capire… 


TACITAMENTE PROROGANDO Inizio col prendere in considerazione un’altra frequente domanda: “Il contratto assicurativo scaduto può essere prorogato?” Certamente sì! Ciò può accadere in due circostanze, ovvero per tacito accordo delle parti e per omessa disdetta nel termine pattuito. Va precisato, peraltro, che la proroga tacita, che si verifica quando l’assicurato, pur essendo scaduto il contratto, continua a pagare il premio e l’assicuratore a riscuoterlo, è possibile solo per l’assicurazione contro i danni. Tale possibilità è espressamente prevista dal secondo comma dell’art. 1899 del codice civile e non è applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita. Dunque, quando assicurato e assicuratore continuano a dare tacitamente esecuzione al contratto questo estende la propria efficacia nel tempo, alle stesse condizioni precedentemente pattuite. La durata, tuttavia, non potrà essere superiore a due anni secondo quanto stabilito dalla citata norma a seguito delle modifiche operate dal comma terzo dell’art. 21 della Legge n. 99 del 2009. L’altra circostanza per la quale il contratto assicurativo viene prorogato è, come accennavo, l’omessa o intempestiva disdetta nei termini nell’ipotesi in cui, appunto, nella polizza sia presente una clausola di rinnovo automatico.

NESSUNA DISDETTA PER LA R.C.A. L’art. 170 bis del codice delle assicurazioni private (inserito dall’art. 22, comma uno, del Decreto Legge n. 179 del 2012 convertito con modifiche dalla Legge 221 del 2012) stabilisce espressamente che il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, pur essendo un’assicurazione contro i danni e, dunque, in deroga a quanto previsto dall’art. 1899, primo e secondo comma del codice civile, abbia durata annuale e non possa essere tacitamente rinnovato. Ciò significa che tra le clausole contrattuali non potrà essere inserita la condizione di rinnovo automatico e, dunque, l’assicurato, ad ogni scadenza annuale, sarà libero di assicurarsi con un’altra impresa a condizioni diverse e ritenute economicamente più vantaggiose senza necessità di disdetta formale. Nella prassi accade, tuttavia, di frequente, che tale tipologia di contratto venga rinnovato alle medesime condizioni dell’anno precedente anche se sarebbe consigliabile, ogni anno, adeguare il contratto alle mutate condizioni del veicolo che naturalmente invecchia e che non ha più lo stesso valore commerciale dell’anno precedente. Ricordate, quindi, nell’ipotesi in cui decidiate di rimanere fedeli alla vostra compagnia di assicurazioni di chiedere l’adeguamento del premio e delle condizioni contrattuali, specie quelle relative all’incendio e al furto. 

IL RINNOVO AUTOMATICO È UNA CLAUSOLA VESSATORIA Vale a dire che è considerata dalla legge particolarmente onerosa per l’assicurato e, quindi, secondo quanto previsto dall’art. 1341, comma secondo, del codice civile, sarà invalida qualora non venisse sottoscritta due volte. È come dire, insomma, all’assicurato di fare particolare attenzione a ciò che sta sottoscrivendo perché tale condizione potrebbe costringerlo a subire gli effetti del contratto per un ulteriore periodo in caso di omessa o tardiva disdetta. Peraltro bisogna tenere in debito conto che, qualora tale condizione venisse apposta in un contratto stipulato con un consumatore (vale a dire con un soggetto che non sia un imprenditore commerciale), la clausola sarebbe abusiva e, quindi, invalida nonostante la doppia sottoscrizione secondo quanto disciplinato dal codice del consumo.

MENTRE ALTRE FORME PARTICOLARI PER LA DISDETTA NO Purtroppo, e qui arriviamo al nocciolo della questione, la condizione che regola la forma della disdetta, vale a dire la modalità attraverso cui questa debba essere esercitata, non è considerata dalla legge e dalla giurisprudenza come vessatoria. Ciò significa che se il contratto contiene una clausola che dispone espressamente che la disdetta debba essere esercitata solo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e all’indirizzo dell’agenzia presso cui viene fisicamente stipulata la polizza, l’utilizzo di una forma diversa rende, di fatto, invalida la disdetta. È vero che nella quotidianità accade spesso che anche la disdetta, effettuata nei termini, con fax oppure via e-mail venga accettata, ma è altresì vero che laddove l’oggetto della comunicazione sia un contratto succulento con un premio di entità considerevole, difficilmente l’assicuratore si farà portare via l’osso senza sollevare l’eccezione di invalidità appunto della disdetta perché esercitata in spregio di quanto pattuito. La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, conferma tale impostazione, ritenendo che l’indicazione di modalità particolari per la comunicazione di disdetta non possa essere considerata vessatoria e non necessiti, quindi, di doppia sottoscrizione (Tribunale di Genova, Sezione II, Sentenza del 27 aprile 2012, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. di Ruolo Generale 6789 /2010; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 26 aprile 2010, n. 9916).

FORMA LIBERA SOLO SE… La comunicazione contenente la disdetta potrà, allora, avere forma libera solo qualora il contratto non ne preveda una particolare. In tale circostanza la volontà di far cessare gli effetti dell’accordo potrà essere manifestata anche attraverso fatti concludenti, vale a dire senza necessità di comunicazione scritta ma con un comportamento che sia univocamente incompatibile con la volontà di prorogare tacitamente il contratto (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 29 maggio 2001, n. 7278). Nell’ipotesi, dunque, in cui il contratto non preveda alcuna forma particolare, la disdetta potrà essere tranquillamente inviata anche a mezzo fax o e-mail purché venga manifestata nei termini corretti (di solito sessanta giorni prima della scadenza, salvo che il contratto non preveda un diverso termine più favorevole all’assicurato!).

L’IMPORTANTE È SPEDIRE In sintesi, se è pur vero che la disdetta deve essere esercitata nelle forme e nei modi stabiliti nel contratto, salvo che questo nulla preveda in tal senso, è altresì vero che i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto provata la disdetta con la produzione della sola ricevuta di spedizione della missiva, senza che fosse necessario esibire anche l’avviso di ricevimento, laddove sia possibile raggiungere la presunzione di ricevimento attraverso elementi anch’essi presuntivi. Il rilascio da parte dell’ufficio postale di apposita ricevuta di spedizione contenente l’indirizzo del destinatario e la data di spedizione è stato ritenuto elemento sufficiente a presumere che il plico avesse raggiunto l’indirizzo dell’agenzia riportato in polizza (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 21 marzo 2013, n. 7122)


RICORDATEVI CHE LA DISDETTA È DIVERSA DAL RECESSO Quest’ultimo determina la cessazione del contratto anche prima della sua naturale scadenza e può essere esercitato solo in ipotesi particolari legislativamente e contrattualmente stabilite. Questo argomento necessità però di attenzione particolare e, quindi, mi riservo di trattarlo in uno dei prossimi post. 

Avvocato Patrizia Comite - Studio Comite