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venerdì 29 maggio 2015

ASSICURAZIONE: SE TI RUBANO L’AUTO L’INDENNIZZO È PAGATO ANCHE A CONTRATTO SCADUTO (MA SOLO ENTRO 15 GIORNI)


Negli ultimi anni mi è capitato spesso di assumere incarichi per assistere e tutelare i proprietari di veicoli nella richiesta di indennizzo conseguente al furto. Ciò significa che le compagnie di assicurazioni adottano sempre più frequentemente strategie di contenimento dei costi e resistono a tali richieste, almeno sino a quando non interviene la sentenza di un giudice. Devo confessare di essermi occupata di casi decisamente singolari, a volta talmente complessi da essere quasi inverosimili. Recentemente, peraltro, mi è capitato che mi venisse sottoposto un quesito al quale, se avessi risposto in modo istintivo, avrei dato un riscontro non corretto. L’esperienza mi ha però suggerito di raccogliere i dati e, anche quando i fatti sono talmente ricorrenti da non lasciare dubbi sulle possibili soluzioni, riservarmi un breve periodo di riflessione per poi esporre un parere fondato sulle norme di legge e sugli orientamenti giurisprudenziali. Ebbene, un mio vecchio assistito mi ha chiamata terrorizzato e balbettando mi ha riferito di aver subito il furto della sua bella auto del valore attuale di circa trentamila euro, sei giorni dopo la scadenza del contratto assicurativo per la Responsabilità Civile Auto. Neanche a dirlo il poveretto era letteralmente in preda ad una crisi di panico: “avvocato sono rovinato, il contratto era appena scaduto! Ho perso l’auto e non avrò neppure un centesimo di indennizzo. Sono davvero un pazzo e uno sconsiderato ad aver aspettato ma, sa com’è di questi tempi, stavo facendo due conti per risparmiare sull’assicurazione e allora mi è scappata la scadenza”. In realtà, qualche chance di ricevere l’indennizzo c’è … 

mercoledì 24 settembre 2014

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, CHE DISDETTA!


"Avvocato, ma secondo lei, è valida la disdetta del contratto di assicurazione fatta tramite fax oppure via e-mail, nel termine pattuito o in quello diverso stabilito dalla legge?" È una domanda, quasi quotidiana, che mi viene rivolta non solo dagli assicurati ma anche dagli assicuratori, sia da parte di quelli che vorrebbero accaparrarsi un nuovo cliente, sia da quelli che, invece, subiscono la disdetta effettuata nei termini previsti dal contratto o dalla legge. La questione non è di poco conto e cercare di fare un po’ di chiarezza indubbiamente aiuta. A mio avviso, tuttavia, non si può fornire una risposta soddisfacente se non si rammentano alcune diposizioni legislative che regolamentano aspetti particolari del contratto di assicurazione. Va poi ricordato che la disdetta è una modalità attraverso cui il contratto assicurativo viene a cessare, che può essere esercitata a ridosso della scadenza dello stesso per evitare il rinnovo tacito, laddove previsto. Ciò significa, innanzitutto, che quando nella polizza non è prevista la clausola del rinnovo tacito il problema non si pone poiché alla scadenza gli effetti del contratto cessano a prescindere dall’invio o meno della comunicazione di disdetta. Anche tale principio, tuttavia, subisce una deroga nell’ipotesi di assicurazione contro i danni. Andiamo, allora, con ordine e cerchiamo di capire… 

lunedì 27 gennaio 2014

POLIZZA ASSICURATIVA POLIENNALE: DISDETTA E RECESSO




La possibilità di recedere da una polizza assicurativa che per contratto dura diversi anni è una questione che, di recente, mi viene sottoposta con una certa frequenza. Ciò significa che sempre più spesso i contraenti assicurati, specie in occasione delle criticità legate al contratto assicurativo, ma talvolta semplicemente nel caso di sottoposizione agli stessi di prodotti più vantaggiosi sia in termini di rischio sia in termini di costo da parte della concorrenza, si trovano nella condizione di affrontare tale problematica. Il legislatore, per la verità, sul punto è intervenuto diverse volte apportando modifiche all’art. 1899 del codice civile che regolamenta la “durata del contratto assicurativo”. Il risultato dei diversi interventi è quello di una disciplina disorganica e poco chiara artatamente sfruttata, com’è ovvio, dalle compagnie di assicurazione. Sull’argomento è bene innanzitutto chiarire cosa si intenda per disdetta e cosa, invece, per recesso.