Merita indubbiamente una breve nota la sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale il 14 marzo scorso che ha ritenuto fondata la questione sollevata da alcuni Tribunali sulla legittimità costituzionale dei commi 8 e 9 dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 che ha dettato disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. In sintesi i giudici della Consulta hanno censurato le norme poiché emanate dal Governo eccedendo i poteri conferiti dal Parlamento e legiferando, pertanto, oltre i limiti stabiliti dalla Legge Delega. Di fatto la dichiarazione di illegittimità delle due norme ha travolto uno dei capisaldi della cedolare secca sugli affitti che stabiliva una sorta di premio per tutti gli affittuari. Questi ultimi infatti, denunciando la sussistenza di contratti in nero, ottenevano la possibilità, consentita dalle norme ora abrogate, di registrare un contratto di locazione ad uso abitativo della durata di quattro anni più quattro con un canone pari al triplo della rendita catastale oltre all’adeguamento Istat e quindi un canone decisamente più basso. Tale possibilità era prevista nei casi in cui il contratto non fosse stato, appunto, registrato entro i termini di legge, fosse stato indicato un affitto inferiore a quello effettivo e fosse stato registrato un contratto di comodato fittizio, ovvero finalizzato ad eludere la locazione effettivamente sussistente. Vediamo, dunque, quali sono le ragioni che hanno indotto i giudici a cancellare le norme in questione...
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mercoledì 19 marzo 2014
lunedì 27 gennaio 2014
POLIZZA ASSICURATIVA POLIENNALE: DISDETTA E RECESSO
La possibilità di recedere da una polizza assicurativa che per contratto dura diversi anni è una questione che, di recente, mi viene sottoposta con una certa frequenza. Ciò significa che sempre più spesso i contraenti assicurati, specie in occasione delle criticità legate al contratto assicurativo, ma talvolta semplicemente nel caso di sottoposizione agli stessi di prodotti più vantaggiosi sia in termini di rischio sia in termini di costo da parte della concorrenza, si trovano nella condizione di affrontare tale problematica. Il legislatore, per la verità, sul punto è intervenuto diverse volte apportando modifiche all’art. 1899 del codice civile che regolamenta la “durata del contratto assicurativo”. Il risultato dei diversi interventi è quello di una disciplina disorganica e poco chiara artatamente sfruttata, com’è ovvio, dalle compagnie di assicurazione. Sull’argomento è bene innanzitutto chiarire cosa si intenda per disdetta e cosa, invece, per recesso.
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