lunedì 9 giugno 2014

LA SCUOLA È FINITA: GIUDIZI, PREGIUDIZI E BOCCIATURE DISCUTIBILI



In questi giorni gli studenti della maggior parte degli istituti festeggiano la fine dell’anno scolastico. Qualcuno ha la valigia già pronta per la partenza e qualcun altro è in “religioso raccoglimento” (leggasi “prega”) in attesa degli scrutini finali che ne determineranno il destino estivo. Quale migliore occasione, dunque, per affrontare il delicato e spinoso argomento della bocciatura, prendendo spunto da alcune recenti decisioni dei Tribunali Regionali Amministrativi, meglio conosciuti come TAR, e della Cassazione che hanno dettato degli interessanti principi cui i Consigli di classe, e i docenti che ne fanno parte, dovrebbero uniformare l’esercizio del loro potere discrezionale in relazione alla valutazione dei risultati e, quindi, alla sorte dei loro alunni. Potere che spesso viene esercitato con buon senso e nel rispetto delle normative vigenti in materia e altre volte travalicando i limiti imposti dalla legge per applicare, o “tentare” di applicare, una giustizia molto personale che tiene conto di giudizi o pregiudizi decisamente soggettivi e che danno luogo, in alcune occasioni, a decisioni giuridicamente discutibili. Vediamo allora quali sono questi principi …


UNA BOCCIATURA MATEMATICA Un giovane studente iscritto al liceo classico, aveva riportato votazioni ben superiori alla sufficienza in molte materie e gravi insufficienze in alcune specifiche materie (matematica, fisica e storia dell’arte). Il Consiglio di classe aveva deliberato la bocciatura dello studente semplicemente in quanto la media dei voti acquisiti durante l’anno scolastico conduceva ad una valutazione nel suo complesso insufficiente. I genitori dell’alunno decidevano, quindi, di impugnare la decisione del consiglio di classe avanti al TAR adducendo, a motivo del ricorso, che durante l’anno, pur essendosi accorti delle carenze nella preparazione dello studente, gli insegnanti non avevano mai lasciato intendere che queste fossero così gravi da condurre a una bocciatura basata, peraltro, su di un mero calcolo matematico dei voti riportati durante l’anno, senza alcuna valutazione complessiva. Adducevano, poi, che tale valutazione era stata effettuata con violazione dei criteri predeterminati nel Piano dell’Offerta Formativa (POF), che prevede la sospensione del giudizio di non promozione per gli studenti che pur avendo accumulato carenze gravi in una o più discipline, a giudizio del Consiglio di classe siano ritenuti in grado di colmare le lacune e di affrontare proficuamente l’anno scolastico successivo.

IL TAR DEL LAZIO NON ACCETTA e infatti, nella decisione in esame, accogliendo il ricorso dei genitori dell’alunno ha proprio evidenziato come il Consiglio di classe avrebbe dovuto sospendere il giudizio di non promozione e valutare se lo studente possedeva i requisiti per colmare le lacune durante il periodo estivo e affrontare, poi, l’anno scolastico successivo. I Giudici hanno evidenziato inoltre che, in occasione del Consiglio di classe non è stata operata la dovuta valutazione complessiva del grado di preparazione conseguito dallo studente (voto in italiano: otto) né tantomeno, appunto, la sua capacità di recupero delle materie insufficienti, peraltro, scientifiche e diverse dall’indirizzo scelto (liceo classico). In altre parole, la valutazione dello studente deve avere ad oggetto il processo d’apprendimento e il rendimento scolastico complessivo dell’alunno e non si deve fermare, senza approfondita motivazione, di fronte al giudizio negativo della singola materia (TAR Lazio, Sentenza n. 3838 del 9 aprile 2014).

QUELLO DELLA REGIONE PUGLIA ANNULLA LA BOCCIATURA In questo caso i Giudici hanno ritenuto di annullare il provvedimento di bocciatura di uno studente che aveva frequentato la seconda media, promuovendolo e ammettendolo alla classe terza. In tale occasione il Tribunale, senza operare alcuna valutazione di merito sulla correttezza o meno del provvedimento adottato dal Consiglio di classe, ha ritenuto di accogliere il ricorso semplicemente affermando da un lato che non risultava provato che la scuola avesse adempiuto all’onere di informazione nei confronti dei genitori del minore in ordine alle carenze formative riscontrate durante l’anno scolastico e che, per altro verso, il minore non risultava essere stato invitato a partecipare alle attività di recupero organizzate presso l’istituto e rese in favore di altri alunni: manca, in definitiva, la dimostrazione della comunicazione formale, da parte della scuola alla ricorrente, del negativo andamento scolastico del figlio di quest’ultima. La decisione evidenzia, infatti che l’art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 stabilisce che “Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie”.

LA COMUNICAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA È NELL’INTERESSE DELLO STUDENTE La decisione appena esaminata merita di essere evidenziata proprio perché mette in luce l’importanza di una costruttiva comunicazione tra scuola e famiglia nell’interesse dello studente, che dovrebbe avere come obiettivo finale quello di sollecitare appunto i genitori a farsi carico di un sostegno incisivo per aiutare l’alunno a superare le difficoltà che si presentano durante il percorso scolastico. Non avendo la scuola fornito la prova di aver formalmente fornito l’informazione del negativo andamento scolastico la stessa ha leso un diritto fondamentale dell’allievo, ovvero quello della possibilità di recupero delle carenze (T.A.R. Puglia, Bari, Sentenza n. 640 del 29 maggio 2014).

REGISTRO DI CLASSE E REGISTRO PERSONALE DEVONO COINCIDERE Una menzione particolare merita, inoltre, una recentissima decisione della Corte di Cassazione penale che ha ritenuto illegittima la decisione di non luogo a procedere, emessa dal Giudice del merito (Giudice dell’Udienza Preliminare), a favore di un insegnante che aveva bocciato un alunno sulla base delle risultanze di valutazione contenute non sul registro di classe, ufficiale, ma sul registro personale custodito a casa. La Cassazione, sulla base delle discrasie emergenti tra i due registri ha, dunque, annullato la sentenza rinviando la causa al Tribunale di Crotone per un nuovo esame della vicenda. 

IL PROF RISCHIA LA CONDANNA PENALE PER FALSO IDEOLOGICO Poiché nel registro per così dire personale, tenuto a casa, erano segnate due valutazioni con voto 3, una riferita ad un giorno in cui dal registro ufficiale (di classe) l’alunno risultava assente e l’altra apposta a scrutini chiusi, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso della parte civile (i genitori dell’alunno bocciato) evidenziando che nel giudizio dibattimentale non erano state approfondite e chiarite le prove disponibili, al fine di sciogliere i dubbi circa la riscontrata contraddittorietà, non solo documentale. I giudici della Cassazione hanno evidenziato inoltre che il giudice di merito non aveva preso posizione sull’esistenza di più registri, sulla loro contraddittorietà e sul fatto che l’insegnante, giustificando tale condotta inusuale con una motivazione apparentemente inconsistente, tenesse un registro a casa propria. 

NESSUNA ULTERIORE VALUTAZIONE A SCRUTINI CHIUSI Infine, secondo tali giudici, sussiste il lamentato ed assoluto difetto di motivazione per il reato contestato e cioè quello relativo all’apposizione, a scrutini già conclusi, della ulteriore valutazione espressa nei confronti dell’alunno bocciato con il voto 3 in corrispondenza della data del 4 marzo 2009. Sul punto il G.U.P. non spende nemmeno una riga di motivazione (Cassazione penale, Sezione V, Sentenza del 4 giugno 2014, n. 23237). Attenzione, dunque, perché le conseguenze possono essere anche di carattere personale e non solo amministrative e limitate all’annullamento della bocciatura. Colgo l’occasione, infine, per fare un grosso “in bocca al lupo” a tutti gli studenti impegnati con gli esami e per augurare agli altri buone vacanze, anche se, talvolta, con qualche debito! 

Avv. Roberto Carniel – Studio Comite