Una recentissima
sentenza della Corte di Cassazione Penale punisce severamente la condotta
dell’automobilista che illecitamente posteggia la propria autovettura nel
parcheggio riservato ad uso esclusivo di una persona con handicap. Ad avviso
dei Giudici di legittimità, infatti, sussiste in tali ipotesi il reato previsto
e punito dall’art 610 del codice penale ossia violenza privata. Tale
pronuncia accoglie i consensi e gli applausi di molti; mentre altri la
ritengono un po’ eccessiva. Analizziamo insieme tale pronuncia così da poter
avere una nostra personale opinione…
IL CODICE DELLA STRADA all’art 158 comma 2
punisce la condotta dell’automobilista che parcheggia la propria autovettura “negli spazi riservati alla fermata o alla
sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art 188 e in corrispondenza
degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e
la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli”. Tale norma prevede
l’applicazione di una sanzione per coloro che pongono in essere un
comportamento così antipatico e ineducato: il pagamento di una somma di denaro
che va da 40 Euro a 163 Euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da
84 Euro a 335 Euro per i restanti veicoli. L’art 158, comma 2, ha un ambito applicativo molto generico,
essendo possibile farvi rientrare tutte
le ipotesi in cui si occupi un parcheggio riservato ad una persona disabile.
Ebbene, sulla scorta di ciò la Corte di Cassazione ha ritenuto di poter
applicare non la norma in commento bensì l’art 610 del codice penale al caso
che la occupava.
IL FATTO per il quale è stata
adita, in ultimo grado, la Corte di legittimità riguardava la condotta di un
automobilista che per ben due giorni aveva parcheggiato la propria autovettura
nello stallo riservato, esclusivamente, ad una determinata persona affetta da
gravi patologie. Quest’ultima, infatti, aveva ottenuto dal comune di
appartenenza il diritto assoluto e
incondizionato a usufruire di uno spazio a parcheggio vicino casa e
l’esercizio di tale facoltà gli era stato negato
dall’imputato: solo l’intervento della Polizia Municipale era riuscito a
rimuovere la situazione di illegittimità creata dall’automobilista.
COS’È LA VIOLENZA
PRIVATA?
L’artiolo 610 intitolato appunto “violenza privata” sanziona con la reclusione fino
a 4 anni “chiunque, con violenza o
minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”.
Trattasi di reato che richiede la
volontà e la piena consapevolezza dell’illiceità della propria condotta,
quest’ultima potendosi realizzare con qualsiasi mezzo purché finalizzata a uno
degli eventi indicati. Proprio tale genericità ha spinto la Corte di Cassazione
a ravvisare il reato di cui all’art 610 al caso più sopra raccontato. In
particolare, i giudici di legittimità hanno accolto l’orientamento dominante
nella giurisprudenza affermando che costituisce violenza privata la condotta di
colui che, immediatamente identificabile, impedisce ad un’autovettura di
muoversi e mettersi in marcia; in tale descrizione ben potendosi far rientrare
altresì l’ipotesi in cui l’automobilista,
parcheggiandosi in uno spazio riservato a persona certa e determinata, ostacola
il libero esercizio del diritto attribuito a quest’ultima così da coartarne
la volontà. La Corte di Cassazione, inoltre, ha disposto che nel caso de quo
non potesse trovare applicazione l’art 158 c.d.s. in quanto norma che non copre
l’ipotesi in cui lo spazio a parcheggio sia stato destinato ad uso esclusivo di
una persona in forza della propria accertata disabilità (Corte di Cassazione penale, Sentenza del 7 aprile 2017, n. 17794).
IN CONCLUSIONE la Corte di Cassazione si
allinea alla più recente, corretta, condivisibile e costante giurisprudenza sul
punto, sanzionando rigorosamente il comportamento
poco sociale ed educato di alcuni automobilisti.
Avv.
Licia Vulnera – Redazione Giuridicamente Parlando