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lunedì 16 febbraio 2015

CONDOMINIO: GARANTITO SE I LAVORI SONO ESEGUITI MALE MA…


Nei precedenti post ho spiegato cosa debba intendersi con l’espressione lavori straordinari, distinguendo tra quelli definiti straordinari tout court e quelli invece considerati di notevole entità. Nel fare, poi, un breve excursus sulle fasi salienti dell’appalto, ho cercato di approfondire un momento essenziale del contratto ovvero l’accettazione dell’opera eseguita. Oggi mi ripropongo, invece, di fornire alcune utili informazioni sui rimedi offerti dalla legge nell’ipotesi in cui, dopo l’ultimazione dei lavori straordinari, le cose non vanno come ci si auspica, affrontando, quindi, il tema delle garanzie. Infatti, tra le molteplici cause che danno origine a vertenze e controversie che coinvolgono il condominio una sicuramente la fa da padrona e riguarda il contenzioso generato dalla difformità del lavoro svolto, rispetto a quanto richiesto, o dai vizi (ovvero difetti) che l’opera appaltata spesso presenta. La disciplina relativa alle garanzie prestate dall’ordinamento è contenuta negli articoli 1667 e 1669 del codice civile e, benché in apparenza il tenore letterale di queste norme sia chiaro, la loro esatta applicazione ai casi concreti ha reso necessaria una produzione copiosa di pronunce giurisprudenziali interpretative finalizzate a chiarire limiti ed estensioni delle garanzie medesime. Vediamole...

mercoledì 9 ottobre 2013

INFILTRAZIONI D’AUTUNNO: SE CAUSATE DA GRAVI DIFETTI OK AL RISARCIMENTO, MA CON CAUTELA



Con l’autunno arrivano le prime piogge intense e molti sono i casi di infiltrazione di acque meteoriche dai tetti e dai lastrici solari. Quando le infiltrazioni non dipendono da una normale usura dello strato di impermeabilizzazione, usura determinata dal decorso del tempo, ma da deficienze costruttive od opere non eseguite a regola d’arte ci si pone il problema se e come sia possibile avvalersi della garanzia decennale prevista dal codice civile per le opere non eseguite correttamente. E’ bene ricordare che il costruttore è responsabile dei “gravi difetti” dell’immobile che si presentano nel corso di dieci anni dal suo compimento (art. 1669 codice civile). Ma quali sono i difetti che possono essere considerati gravi? Come ci si comporta e quali sono le valutazioni che occorre effettuare a priori?