lunedì 24 febbraio 2014

GIOVANI APPRENDISTI SULLA NEVE: SE CADI SON DOLORI (ANCHE PER I MAESTRI)



La stagione attuale si presta agli sport invernali e in particolare allo sci, attività bella e divertente, che i giovani si apprestano ad imparare con l’aiuto di maestri professionisti. E se vogliamo, per gli studenti è ancora tempo di “settimana bianca”. Questa circostanza mi offre lo spunto per riflettere sull’eventuale responsabilità civile delle scuole di sci e degli istruttori. Un nostro lettore, il sig. Leonardo, ha scritto non più tardi di due giorni fa alla nostra redazione, proprio per avere delucidazioni in materia, poiché il nipote minorenne, circa un mese fa, nel corso dello svolgimento di una lezione di sci riportava una frattura al ginocchio destro a seguito di una caduta. Il sig. Leonardo dunque ci chiedeva chi fosse civilmente responsabile dei danni patiti dal nipote e quindi, chi fosse tenuto al risarcimento. A tal proposito, una recentissima sentenza della Suprema Corte pare utile al fine di chiarire le responsabilità e le implicazioni che ne conseguono. Ma quali sono i presupposti su cui si fonda?


IN PRIMO LUOGO: LA SCUOLA DI SCI RISPONDE DEI DANNI SUBITI DAGLI ALLIEVI In base a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, in prima battuta sembrerebbe che l’affidamento di un minore ad una scuola di sci, affinché gli siano impartite lezioni per l’apprendimento dell’attività sportiva, comporti a carico della scuola medesima l’assunzione di obbligazioni, ovvero obblighi di protezione atti a garantire l’incolumità del minore, in ragione del fatto che tra la scuola di sci e i genitori del minore intercorre un contratto, fonte di obbligazioni tra le parti. Alla luce di tale premessa, la normativa di riferimento applicabile, rientrando la fattispecie nell’ambito dei rapporti contrattuali, si individua in due specifici articoli del codice civile, in primo luogo, l’art. 1176, il quale dispone che “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”, precisando al secondo comma che “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” e, in secondo luogo, l’art. 1218 secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. 

MA E’ ANCHE VEROSIMILE CHE: NON SI PUÒ IMPARARE A SCIARE, SENZA MAI CADERE! E’ indiscutibile che per quanta cautela il maestro di sci impieghi, è empiricamente verosimile che l’allievo possa cadere, poiché, come evidenzia la sentenza in questione, “costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute”. In ragione di ciò, bisognerà stabilire innanzitutto se la scuola e il maestro abbiano adempiuto le obbligazioni per garantire la sicurezza dell’allievo e a quale parte incomba l’onere di provare le circostanze secondo quanto disciplinato dall’art. 2697 del codice civile. L’individuazione, peraltro, risulta tutt’altro che scontata, in quanto ciò che va preliminarmente stabilito è se sia la scuola a dover provare di aver fatto quanto doveva per salvaguardare la sicurezza dell’allievo o se, al contrario, sia l’allievo, o chi esercita la responsabilità genitoriale, in caso di minorenne, a dover provare l’inadempimento della scuola. In questo caso la Corte, per risolvere il problema, ha scelto di uniformarsi al principio giurisprudenziale secondo il quale nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio previsto dall’art. 1218 c.c. (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 17 febbraio 2014, n. 3612; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 20 aprile 2010, n. 9325; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 3 marzo 2010, n. 5067).

SCUOLA + ALLIEVO = CONTRATTO La Suprema Corte, inquadrando la questione nell’ambito dei rapporti contrattuali, ha dunque chiarito che l’allievo o, qualora fosse minorenne, chi ne eserciti la potestà genitoriale, laddove agisca per ottenere il risarcimento del danno, debba solo provare la fonte, del proprio diritto ovvero, che sia avvenuta l’iscrizione alla scuola anche eventualmente per un tempo limitato, restando a carico della stessa, nella sua qualità di debitore, l’onere di provare l’avvenuto adempimento dei propri obblighi. In questo caso è stato stabilito dai giudici di legittimità che “dal vincolo negoziale sorto a seguito dell’accoglimento della domanda d’iscrizione all’istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell’allievo alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso”.

Alla luce di tutto ciò possiamo affermare che, trattandosi di responsabilità contrattuale, spetta alla scuola provare che le lesioni occorse all’allievo siano state conseguenza di un fatto ad essa non imputabile, stante l’obbligo specifico di protezione e vigilanza gravante sulla medesima. Solo se manchi la prova, restando dunque la causa delle lesioni ignota, è previsto dal nostro ordinamento che le conseguenze patrimoniali negative dell’evento lesivo siano sopportate da chi abbia oggettivamente assunto la posizione di “inadempiente” rispetto agli obblighi contrattuali (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 3 febbraio 2011, n. 2559).

Dottoressa Roberta Bonazzoli - Studio Comite

Cari lettori, ricordate che l’avv. Patrizia Comite e tutto lo staff è a vostra disposizione per fornire chiarimenti e approfondimenti sulla responsabilità di scuole e maestri nonché sulla risarcibilità dei danni patiti dagli allievi.