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lunedì 19 febbraio 2018

BANCA: CONTO CORRENTE COINTESTATO, PRASSI DIFFUSA E DUBBI DA CHIARIRE



Solitamente ogni conto corrente ha un solo intestatario il quale ha la disponibilità dell’intera somma depositata dall’apertura del conto stesso alla sua estinzione. Tuttavia, una pratica assai comune è quella di avere un conto corrente cointestato, che può essere a firma congiunta (per ogni operazione è necessaria la firma di tutti i cointestatari) oppure disgiunta (ogni titolare può disporre liberamente delle somme depositate). Svariati i motivi della scelta: il marito con la moglie per garantire i necessari e frequenti prelievi per tutto quello che riguarda le spese domestiche, allo stesso modo l’anziano, ormai non più autosufficiente, con una badante convivente, oppure la zia con il nipote per anticipare un lascito successorio. Al di là delle ragioni e della comodità di gestione, la cointestazione dà però luogo a qualche dubbio. Si tratta solo di un atto formale oppure può essere considerata una donazione a tutti gli effetti? Sul tema, di recente, si è espressa la Corte di Cassazione chiarendo con maggior precisione quali siano i confini, gli effetti legali e le conseguenze di questa scelta. Guardiamo quali…

giovedì 6 novembre 2014

MINORI VITTIME DI INCIDENTE STRADALE: PER L’INCARICO AL PROFESSIONISTA SERVE L’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE


Qualche tempo fa mi sono occupata del caso di una sedicenne che, in qualità di pedone, era rimasta vittima di un brutto incidente stradale. I genitori, poco dopo il sinistro, si erano affidati ad un professionista (specialista in infortunistica stradale), non avvocato, per l’assistenza necessaria a ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ragazza gravemente lesa (investita da un’auto in corsa, condotta da un neo patentato, all’uscita da scuola). L’incarico di patrocinio era stato firmato dalla sola madre e conteneva condizioni piuttosto onerose a carico del patrocinato (minore e genitori) con riguardo al compenso spettante al professionista in questione, alle ipotesi di revoca e all’esonero da responsabilità in caso di errore. Nel corso del rapporto la madre della minore, nei rari momenti in cui non era costretta a occuparsi, insieme al consorte, della cura della minore, si era, peraltro, resa conto che la gestione della vertenza non la soddisfaceva. Si rivolgeva, dunque, alla sottoscritta per verificare che l’operato del professionista fosse corretto e che l’incarico conferito al medesimo, mediante contratto, fosse valido. Senza entrare nel merito dell’operato del professionista, la sottoscritta rilevava una macroscopica causa di invalidità con riguardo proprio all’accordo siglato dalla madre. L’incarico era, pertanto, annullabile perché …