mercoledì 23 luglio 2014

SINISTRI STRADALI: FACCIAMO CHIAREZZA, CHI PAGA L’ONORARIO DELL’AVVOCATO IN FASE STRAGIUDIZIALE?



La questione è sempre assai dibattuta e lascia spazio a dubbi e interpretazioni sia tra tutti coloro che hanno la sfortuna di imbattersi in un incidente stradale sia tra gli stessi operatori del diritto. Recentemente, peraltro, diversi lettori mi hanno sottoposto, in modo pressoché identico, lo stesso quesito: “… non sono un tecnico e ho la sensazione che non mi stiano risarcendo nella giusta misura. Ma se mi faccio assistere da un avvocato le spese di assistenza chi le paga?” Oppure ancora: “… avvocato la giurisprudenza più recente è ancora la stessa e quindi l’onorario del legale che interviene nella fase stragiudiziale lo paga la compagnia di assicurazione?” Spesso, infatti, gli assicuratori, in virtù di quanto stabilito nell’art. 9, comma secondo, del decreto attuativo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006) dell’indennizzo diretto (disciplinato dall’art. 150 del codice delle assicurazioni) indicano, erroneamente e in modo sommario, che i danneggiati non possono essere assistiti nella fase stragiudiziale da un legale, salvo che accettino consapevolmente di sostenerne in proprio le spese, non essendo previsto il rimborso di tale attività. Sull’argomento appare, dunque, utile un breve aggiornamento e un po’ di chiarezza …

CONSULENZA MEDICO LEGALE E ASSISTENZA TECNICA Partiamo dal dato normativo, l’art. 9 del decreto attuativo dell’indennizzo diretto, che regolamenta appunto la questione dell’assistenza tecnica, parrebbe dire in effetti, al suo secondo comma, che “Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”. Ciò significherebbe che la compagnia di assicurazioni, al momento della liquidazione effettuata in fase stragiudiziale, in caso di accettazione del danneggiato, non sarebbe tenuta a rimborsare le spese di assistenza tecnica, ovvero dell’avvocato intervenuto, ma solo di quelle sostenute per la consulenza medico-legale. Non è proprio così!!!!

LA DIFESA È UN DIRITTO SACROSANTO! La Corte Costituzionale interpellata sulla questione sollevata dal Giudice di Pace di Prato in ben due occasioni, pur ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme relative all’indennizzo diretto, ha evidenziato in modo chiaro e inequivoco, proprio con riguardo alle spese di assistenza stragiudiziale in tema di indennizzo diretto, che una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 9, comma secondo, del decreto attuativo dell’indennizzo diretto consente di ritenere che accanto all’azione diretta contro il proprio assicuratore (ovvero proprio la procedura di indennizzo diretto) permane la tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, ovvero nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo che ha provocato il sinistro, che prevede appunto il rimborso delle spese di assistenza legale nella fase stragiudiziale. Il codice delle assicurazioni, infatti, prevedendo la possibilità per il danneggiato di rivolgersi per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, a propria scelta, sia nei confronti della propria compagnia sia nei confronti di quella del responsabile civile, vale a dire dell’autore del fatto dannoso, ha rafforzato la posizione dello stesso danneggiato, quale appunto soggetto debole (Corte costituzionale, Ordinanza del 29 aprile 2010, n. 154; Corte costituzionale, Ordinanza del 28 maggio 2010, n. 192; coerentemente a Corte costituzionale, Sentenza del 19 giugno 2009, n. 180).

E LA CASSAZIONE CONFERMA TALE PRINCIPIO Quanto evidenziato dalla Corte costituzionale è stato quindi ribadito dai giudici della Suprema Corte i quali, ancora una volta, hanno stabilito che il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente de danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 21 gennaio 2010, n. 997). 

IN UN ALCUNI CASI NON CI SONO DUBBI Va ricordato, inoltre, che ormai pacificamente è stato riconosciuto il diritto al rimborso delle spese per l’assistenza legale stragiudiziale tutte le volte in cui l’offerta della compagnia sia arrivata al danneggiato, vale a dire al proprio assicurato nel caso di indennizzo diretto, oltre il termine dei sessanta giorni previsti dall’art. 148, comma primo, del codice delle assicurazioni e costui abbia rifiutato l’offerta, tramite appunto il legale nominato, non ritenuta soddisfacente. Ancora le spese di assistenza vengono ritenute pacificamente dovute tutte le volte in cui l’impresa di assicurazioni non adempia all’obbligo previsto dal comma primo del citato art. 9 del decreto attuativo dell’indennizzo diretto, ovvero non abbia provato di avere fornito al danneggiato “ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno”. Quest’ultima circostanza, in particolare va tenuta ben presente poiché spesso sottovalutata e dimenticata dagli stessi operatori del diritto, mentre nella pratica accade di frequente che le imprese di assicurazione non adempiano a tale obbligo.

TRIBUNALI E GIUDICI DI PACE RIBADISCONO Per rispondere, dunque, al quesito di uno dei lettori mi pare opportuno evidenziare che, al di là delle note pronunce di merito che più o meno vengono sistematicamente citate con riferimento agli anni 2012 e 2013, meritano di essere segnalate anche due decisioni emesse nell’anno in corso che hanno confermato, condividendo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio della rimborsabilità delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale quale componente del danno emergente, vale a dire delle spese effettivamente sostenute dal danneggiato, da liquidare quindi come spese vive (Tribunale di Vicenza, Sezione II, Sentenza del 26 febbraio 2014; Tribunale di Taranto, Sezione III, Sentenza del 10 gennaio 2014). I Tribunali italiani hanno comunque a più riprese, anche nel passato meno recente, stabilito la rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica nella fase stragiudiziale, anche con riguardo all’indennizzo diretto, ponendo in luce criteri diversi e ricorrendo talvolta anche a una valutazione sulla giustificabilità dell’intervento di patrocinio (Giudice di Pace di Firenze, Sentenza del 31 gennaio 2013 n. 672; Giudice di Pace di Torino, Sezione V, Sentenza n. 9282 del 2012 del dott. Alberto Polotti di Zumaglia; Giudice di Pace di Reggio Emilia, Sentenza del 13 dicembre 2012, n. 2403, Estensore Avv. Elisabetta Freddi).

UN CONSIGLIO a gran voce a tutti i lettori. Non esitate a ricorrere all’assistenza di un buon avvocato tutte le volte in cui vi doveste trovare, obtorto collo, coinvolti in un sinistro stradale e ricordate che, in ogni caso, le spese di assistenza legale possono essere anche oggetto di contrattazione e quindi nulla vieta all’avvocato di accettare solo il compenso liquidato dalla compagnia, specie nei casi in cui l’attività non comporta particolari abilità tecniche e le questioni trattate non necessitano di impegnativi approfondimenti. Ciò detto sottolineo un’ultima importante circostanza ovvero quella che tutte le volte che l’interfaccia di un liquidatore di compagnia assicurativa è un tecnico del diritto con cui è obbligato a trattare, guarda caso i risarcimenti tengono conto di aspetti che diversamente, in barba agli obblighi e ai doveri di completa ed esaustiva informazione, vengono dimenticati!!! Meditate …..

L'immagine di copertina è tratta dal sito dell'Avvocato Anna Andreani

Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite

Articoli correlati, leggi anche:

SINISTRO STRADALE: L'ONORARIO DEL LEGALE NON LO PAGA IL DANNEGGIATO (ANCHE IN CASO DI RISARCIMENTO DIRETTO)