mercoledì 29 gennaio 2014

OMICIDIO STRADALE: PENE SEVERE E RISARCIMENTI PIU’ RAPIDI, LA GIUSTIZIA RISPONDE AI FAMILIARI DELLE VITTIME



Proprio in quest’ultimo periodo si sta discutendo sempre di più della possibilità di introdurre nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato, ovvero quella di “omicidio stradale”. Vediamo allora brevemente quali sono gli obiettivi che il legislatore intende perseguire al fine di rispondere (finalmente) al dolore e alle giuste richieste di giustizia dei familiari delle vittime della strada che, nonostante la positiva riduzione degli ultimi anni, restano comunque sempre troppe e con numeri spaventosi. Iniziamo dai dati…

ECCO I NUMERI Negli ultimi 12 anni, per incidenti stradali in Italia sono morte 63.941 persone. Per farvi meglio comprendere le proporzioni di questa tragedia, è come se fosse scomparsa una città come Siena! Sempre nel suddetto periodo, i feriti ed invalidi sono invece stati 3.918.352, ovvero quanto una metropoli come Roma!!! Nel 2012 si sono registrati in Italia 186.726 incidenti stradali con lesioni a persone. I morti, (entro il 30° giorno), sono stati 3.653, i feriti 264.716. Ogni giorno in Italia si verificano mediamente 590 incidenti stradali che provocano la morte di 12 persone ed il ferimento di altre 842. Secondo una stima dell’Istituto Superiore di Sanità, circa 1/3 sarebbero vittime di un ubriaco o di un soggetto sotto l’effetto di droghe o psicofarmaci alla guida. Nel 2013 su circa un milione e mezzo di infrazioni contestate, ci sono stati oltre 18.000 denunce per guida in stato di ebbrezza e oltre 1.000 per chi invece era sotto l’effetto di droghe. Già da questi dati si spiega da sola la necessità di intervenire urgentemente, al fine di cercare quantomeno di porre rimedio a quella che, dai numeri sopracitati, non può che essere definita come una vera e propria guerra quotidiana.

OBIETTIVI E NUOVE NORME L’obiettivo primario della riforma dovrebbe essere quello di garantire un processo rapido, in modo che le vittime possano ottenere giustizia ed essere risarcite nel più breve tempo possibile. Il reato di omicidio stradale potrebbe essere introdotto con un disegno di legge, o addirittura un decreto, entro la fine di gennaio, inserito in un pacchetto più ampio di nuove norme sulla giustizia che avrà come obiettivo principale la tutela di chi attualmente spesso deve attendere anni prima di arrivare alla fine dell’iter processuale. Ovviamente non potrà essere tralasciato il profilo sanzionatorio della riforma, con condanne e pene accessorie più rigorose per chi provoca incidenti mortali. Dalle poche informazioni pervenute sino ad oggi, viene riferito che la fattispecie si configurerà sulla base del reato di omicidio colposo, contemplando però nei casi più gravi, ad esempio lo stato di ubriachezza oppure l’assunzione di sostanze stupefacenti, arrivando fino a una pena di dieci anni. In altre parole, la gradualità della condanna dovrebbe essere stabilita sulla base delle condizioni psicofisiche del guidatore e anche sul comportamento tenuto dopo l’incidente. Rischierà dunque una pena alta anche chi non si ferma per prestare soccorso (anche già adesso può comunque trovare applicazione il reato di omissione di soccorso). Inoltre, potrebbe essere anche prevista la possibilità  dell’arresto obbligatorio nei casi dei sinistri più gravi. Quanto al processo, la riforma dovrebbe introdurre il rito direttissimo quando la dinamica dei fatti sia stata accertata con ragionevole precisione e, nei casi più complicati, che si possa comunque procedere con il rito immediato, saltando dunque alcuni passaggi che certamente allungano i tempi di durata del dibattimento. In questo modo si accelererebbero i tempi del risarcimento economico (non è ancora escluso che alla fine si possa anche introdurre l’obbligo della provvisionale). 

LA SOTTILE DIFFERENZA TRA COLPA E DOLO Occorre premettere che, sotto il profilo sanzionatorio, il tutto ruota attorno alla configurazione dell’azione del danneggiante all’interno della colpa cosciente o del dolo eventuale (distinzione di non poco rilievo, in quanto determinerebbe la rubricazione del reato come omicidio colposo o doloso con conseguente differente pena da applicare). Si tratta di una differenza piuttosto sottile e che pone non pochi problemi di interpretazione ai Giudici: in parole semplici, il dolo eventuale consiste nella volontà dell'azione a costo di causare l'evento, e quindi nella volontà - anche - del detto evento (il conducente, sostanzialmente, accetta il rischio di mettersi alla guida), mentre la colpa cosciente consiste nella volontà dell'azione nella convinzione che l'evento - sia pur prevedibile - non si verificherà. In una recente pronuncia riguardante un caso di incidente mortale causato da un soggetto in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti (Sent. n. 20465/2013), la Cassazione ha escluso il dolo eventuale in capo al danneggiante: in particolare, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice d'appello, che aveva condannato affermando la responsabilità a titolo di dolo eventuale di un automobilista che, in stato di alterazione provocata dall'assunzione di uno spinello e di una pastiglia di Xanax, aveva effettuato un sorpasso azzardato, scontrandosi con un veicolo procedente in direzione opposta e così cagionando la morte del conducente del veicolo medesimo. Diciamo che storicamente, alla tendenza dei tribunali di merito di qualificare tali ipotesi nei termini di omicidi dolosi – nella forma del dolo eventuale – ha (di regola) fatto seguito la qualificazione da parte della Suprema Corte nei termini di omicidi colposi – nella forma della colpa con previsione. Solo con la nota sentenza n. 10411/2011 per la prima volta la Suprema Corte ha qualificato come dolosi l’omicidio e le lesioni personali commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale.



NELLA GIUSTA DIREZIONE A parere dello scrivente, la proposta di riforma, se approvata, va sicuramente nella giusta direzione. Anche i rappresentanti delle diverse Associazioni che tutelano le vittime della strada hanno rilasciato dichiarazioni complessivamente favorevoli ad un cambiamento così come sopra delineato. Non posso che condividere in toto quanto dichiarato recentemente dal segretario dell’Ania Umberto Guidoni, ovvero che, “è necessario fornire ai giudici uno strumento che renda certa la pena nei confronti di chi commette quelli che, in taluni casi, sono dei veri e propri omicidi. Siamo convinti che nei casi in cui ci si metta alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di droghe, si debba configurare l’ipotesi di dolo eventuale del conducente, per la gravità sociale, umana ed etica di certi comportamenti che provocano incidenti stradali. E sicuramente non si può più permettere che certi episodi restino impuniti”. Il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, con delega alla riforma del Codice della strada Erasmo D’Angelis, ha inoltre aggiunto che, “non si fa mai abbastanza per evitare anche un solo incidente sulle nostre strade, è un dovere morale prima che politico ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza, è l’unico modo, concreto, che abbiamo per rispondere al dolore e alle giuste richieste dei familiari delle vittime della strada, che nonostante la positiva riduzione degli ultimi anni restano sempre troppe e con numeri spaventosi”. 


MA ALLE BELLE PAROLE SEGUANO I FATTI circostanza quanto mai rara nella politica del nostro Paese! Permettetemi un’ultima riflessione: non è tollerabile che nel caso di furto di 100 Euro dalla borsa di una signora ed arresto da un agente di polizia, si entri in carcere immediatamente con svolgimento del processo subito. Lo stesso si verifica nel caso di furto di una bicicletta (processo per direttissima e condanna a 1 anno e 6 mesi); non per fare il difensore di Fabrizio Corona, ma potrei citare anche i ben 7 anni e 10 mesi di reclusione per aver scattato fotografie a personaggi noti chiedendo in cambio denaro per non pubblicarle. Ebbene, se invece provochi un sinistro stradale ed uccidi una o più persone, magari sotto l’effetto pure di cannabis e con un tasso alcolemico che supera di 3 volte il limite di legge (significa aver bevuto circa 15 birre o 2 bottiglie di vino), non solo non vieni arrestato subito, ma in carcere non ci andrai mai e la patente ti sarà pure restituita! Serve allora una pena “equa” in relazione alla gravità del fatto commesso e “certa” che possa fungere quantomeno da “prevenzione”. Servirebbe da deterrente e renderebbe un minimo di giustizia a chi ha perso la vita per il comportamento criminale di un conducente che si è messo alla guida non essendo in condizione di farlo. Perché l’auto è sì un mezzo di trasporto, ma in taluni casi può trasformarsi in una vera e propria arma. Mai i familiari delle vittime potranno riavere indietro la persona cara: quantomeno gli si dia giustizia, ed in tempi celeri, per non aggravare ancor di più quello che sarà per loro un dolore per sempre immenso ed incolmabile.

Avv. Roberto Carniel – Studio Comite