sabato 11 gennaio 2014

DESTINAZIONE ITALIA #2: IL GOVERNO STRIZZA L’OCCHIO AI COLOSSI ASSICURATIVI



Nel precedente post ho cercato di porre in evidenza le perplessità e le incoerenze più evidenti della norma che ha incredibilmente introdotto nel nostro sistema di diritto, decisamente in contro tendenza rispetto all’evoluzione dei sistemi vigenti in altri paesi, il divieto di libera circolazione del credito limitando, tuttavia, ancora più inspiegabilmente, tale divieto alla sola categoria dei crediti ceduti ai riparatori di veicoli. Ciò risponde all’esigenza dei colossi assicurativi, chiaramente molto ben rappresentati dall’attuale governo, di mantenere il potere di gestire la procedura di risarcimento da sinistro auto senza le interferenze fastidiose di tecnici qualificati, nella specie i carrozzieri, i quali per la loro esperienza potevano e possono contrastare l’esito di perizie commissionate dalle compagnie spesso avare e ossequiose degli interessi delle mandanti. Certo ancora una volta si è detto che la ragionevolezza della richiesta, da parte delle maggiori compagnie di assicurazione, e della successiva assunzione di tale provvedimento, risiede nella circostanza che occorre con ogni mezzo contrastare le frodi in danno delle stesse imprese che, di fatto, hanno comportato e comportano l’incremento dei costi delle polizze R.C.A. Ma non è così …


L’ESPERIENZA SMENTISCE LE ASSICURAZIONI Già al tempo dell’introduzione dell’obbligo dell’indennizzo diretto per mezzo del codice delle assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche e integrazioni) i grandi gruppi assicurativi avevano reclamato a gran voce la necessità di introdurre sistemi di risarcimento che limitassero i costi di gestione dei sinistri e quindi i risarcimenti dei danni derivati da incidenti della strada, anche in nome della lotta alle truffe pensate da alcuni furbetti. All’epoca le associazioni dei consumatori avevano salutato con favore questo intervento legislativo ritenendo, ingenuamente, che la collettività avrebbe tratto giovamento dalla limitazione di alcuni diritti facenti capo ai danneggiati, quali per esempio la facoltà di farsi assistere da un legale in ogni occasione di danno da sinistro stradale. Infatti, anche allora, lo scempio legislativo che ha comportato una bella ghigliottinata per l’ammontare dei risarcimenti (limati considerevolmente) venne giustificato con il vantaggio dell’abbattimento dei costi delle polizze R.C.A.

LA DIMINUZIONE DELLE TARIFFE E’ UNA BUFALA Ora, non solo non vi è stata alcuna diminuzione delle tariffe delle polizze in questione ma vi è stato addirittura un aumento spropositato, anzi direi esponenziale, evidenziato dalle stesse associazioni pro consumatore (???) che avevano promosso le nuove norme. Mi domando allora per quale ragione non fare tesoro delle esperienze passate e rappresentare veramente la parte debole che necessita di tutela. Per quale motivo non schierarsi dalla parte di chi a caro prezzo sconterà l’ennesimo scempio legislativo che comporterà costose battaglie giudiziarie per veder riconosciuto ciò che è giusto in virtù dei principi costituzionali interni e sovranazionali sanciti e riconosciuti dal nostro sistema di diritto. Perché oggi come allora, banalmente e semplicisticamente le associazioni in questione hanno ritenuto conforme all’interesse dei consumatori l’introduzione di questo nuovo pacchettino regalo? Il dubbio si attanaglia nella mente e inquina i pensieri buoni. Vediamo allora di mettere in luce ancora qualche lapalissiana contraddizione, così magari da portare a riflessioni più attente i rappresentanti di queste associazioni e indurle a far sentire la loro voce di protesta, accanto a quella delle categorie più colpite (carrozzieri, ma, vedremo nei prossimi post, anche medici, fisioterapisti e naturalmente avvocati).

IL LEGISLATORE CONTRO LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA Prima dell’introduzione della norma in esame (ricordo che stiamo dibattendo dell’art. 8, paragrafo 1, lettera f) del Decreto Legge 145/2013 che ha introdotto nel codice delle assicurazioni private l’art. 150 ter) i giudici di legittimità si erano più volte pronunciati a favore del riconoscimento del diritto dei danneggiati alla cedibilità del credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali e, da ultimo, persino non patrimoniali scaturiti da sinistro stradale con motivazioni logiche e giuridiche assolutamente apprezzabili e coerenti con i primari principi nazionali e sovranazionali vigenti. 

LA CASSAZIONE RIGUARDO AL DANNO PATRIMONIALE (in parole semplici in relazione a tutti quei danni che comportano un esborso economico o un mancato guadagno), ha avuto modo di affermare in molteplici occasioni che “… anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (Cassazione, 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192. E già Cass., 21/4/1986, n. 2812), né d'altro canto ricorrendo nel caso un’ipotesi di cessione di crediti litigiosi (art. 1261 c.c.) … Il cessionario può fare dunque valere l’acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto (nel caso che ne occupa l’assicuratore del danneggiante) non già in base all’art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005 (e già all’art. 18 L. n. 990 del 1969), in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione, bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo (art. 1374 c.c.)” (tra le tante Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 10 gennaio 2012, n. 52; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 13 maggio 2009, n. 11095; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 5 novembre 2004, n. 21192). 

LA CASSAZIONE RIGUARDO AL DANNO NON PATRIMONIALE, unitariamente considerato, ma comunque riferito a tutte le sue componenti (danno alla salute, danno morale ed esistenziale) gli ermellini, poco prima dell’introduzione della pennellata legislativa, avevano ritenuto applicabili anche a questa tipologia di risarcimento i principi già stabiliti dalla Corte riguardo al danno patrimoniale. E, infatti, affermavano “Vale al riguardo osservare come da questa Corte ormai da tempo non si dubiti della trasmissibilità iure hereditatis del danno morale terminale (Cass., 22/2/2012, n. 2564; Cass., 20/9/2011, n. 19133; Cass., 17/12/2009, n. 26605; Cass., 6/8/2007, n. 17177; Cass., 19/2/2007, n. 3720; Cass., 31/5/2005, n. 11601) o anche c.d. catastrofale o catastrofico (conseguente alla sofferenza dalla stessa patita - a causa delle lesioni riportate - nell'assistere, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita: cfr. Cass., 21/3/2013, n. 7126; Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), nonché del danno biologico terminale (Cass., 21/3/2013, n. 7126; Cass., 30/10/2009, n. 23053; Cass., 17/1/2008, n. 870; Cass., 28/8/2007, n. 18163; Cass., 22/3/2007, n. 6946; Cass., 28/4/2006, n. 9959; Cass., 23/5/2003, n. 8204. E già Cass., Sez. Un., 2/7/1955, n. 2034), una volta acquisiti dalla vittima nel proprio patrimonio. Orbene, la trasmissibilità iure hereditatis di tali diritti indubbiamente depone nel senso di doversi corrispondentemente ammettere la relativa alienabilità anche mediante atti inter vivos. In termini più generali deve sottolinearsi come, a fronte della riconosciuta possibilità di circolazione mortis causa, del diritto (o della ragione) di credito da risarcimento del danno non patrimoniale non possa in realtà logicamente negarsi l’ammissibilità della relativa circolazione altresì inter vivos. E a fortiori allorquando il danno morale e il danno biologico siano come nella specie non terminali. … deve d’altro canto negarsi che il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale sia strettamente personale e ricada conseguentemente nel divieto posto all’art. 1260 c.c.. Strettamente personali sono infatti i diritti volti al soddisfacimento di un interesse immediato della persona, di un interesse fisico o morale del creditore, in relazione ai quali l’incedibilità può essere eccezionalmente prevista anche al fine di tutelare l’interesse del debitore a non essere tenuto a soddisfare pretese di un soggetto diverso da quello accettato come creditore. Esempio tipico di diritto strettamente personale è costituito dal credito alimentare, che oltre ad essere per espressa previsione normativa (art. 447 c.c.) incedibile (incedibilità eccezionalmente prevista anche a tutela dell'interesse dello stesso creditore, salvo che trattisi di prestazioni arretrate), insuscettibile di compensazione da parte dell'obbligato nonché di rinunzie e transazioni (Cass., 5/8/1987, n. 6727), è impignorabile (art. 545 c.p.c. e 46 L.F.), insuscettibile di esercizio in via surrogatoria (art. 2900 c.c), intrasmissibile mortis causa (ex art. 448 c.c.), e cessa con la morte dell’obbligato. Orbene, atteso che come da tempo chiarito anche in dottrina la natura (patrimoniale o non patrimoniale) del diritto va tenuta distinta dalla natura (patrimoniale o non patrimoniale) del danno; e considerato che da epoca ormai risalente questa Corte ha posto in rilievo come l’obbligazione risarcitoria sia autonoma rispetto al titolo da cui essa scaturisce (Cass., 21/4/1986, n. 2812), sicché altro è la natura strettamente personale dell’interesse leso (salute) e altro è il diritto (o anche la mera ragione) di credito al relativo ristoro (nella giurisprudenza di legittimità si è altresì riconosciuto che la transazione in ordine al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di lesioni personali, con la relativa quantificazione dell’ammontare, determina la trasformazione del diritto personale alla integrità fisica in un diritto patrimoniale sulla somma: Cass., 4/2/1992, n. 1210. Cfr. altresì Cass., 7/5/1963, n. 1123), le suindicate esigenze sottese alla disciplina del credito alimentare invero non sussistono in ordine al diritto (o alla ragione) di credito al risarcimento del danno non patrimoniale, non ponendosi relativamente ad esso la questione della tutela dell’interesse del debitore a non dover soddisfare la pretesa di soggetto diverso da quello accettato come creditore. Ne consegue che ben può allora il diritto (o la ragione) di credito al risarcimento del danno non patrimoniale costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell’art. 1260 c.c.. Il riconoscimento della cedibilità e trasmissibilità del credito da risarcimento del danno non patrimoniale trova d’altro canto significativo riscontro, si è posto in rilievo in dottrina, nella generale evoluzione dell’orientamento interpretativo registratasi sia nei sistemi di common law, ivi compreso quelli di diritto americano, che nei sistemi di diritto continentale, nello stesso ordinamento tedesco riconoscendosi agli eredi la pretesa al risarcimento del danno non patrimoniale (Schmerzengeld) acquistata in vita dal de cuius” (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 3 ottobre 2013, n. 22601). Come dire che, nella specie, i giudici hanno mantenuto il passo con l’evoluzione del pensiero comune a una buona parte del globo ma il legislatore italiano intende distinguersi per originalità dal resto del mondo con l’avallo di chi dovrebbe rappresentare i nostri sacrosanti diritti (leggasi associazioni pro consumatori). Forse, in questo caso, un tantino di uniformità non sarebbe guastata!

ANCHE LA CORTE DI GIUSTIZIA STRIZZA L’OCCHIO AI RIPARATORI Meriterebbe un compiuto cenno anche la recente presa di posizione della Corte di Giustizia europea (Sentenza 14 marzo 2013 resa nella causa C32/11 5) ma temo, in questo modo, di abusare della pazienza di tutti i lettori che sono riusciti a seguirmi sino a questo punto. Basti, dunque, brevemente accennare al fatto che la norma in questione rappresenta uno schiaffo sia alle norme, codificate a livello europeo (v. in particolare l’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), sul libero mercato, sia ai principi che stabiliscono il divieto di accordi tra imprese finalizzati a limitare la concorrenza. Il divieto di libera circolazione del credito, imposto dal nostro legislatore, in relazione al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da sinistro stradale, significa dunque ignorare le più elementari regole poste a fondamento delle economie moderne. Economisti quali Friedrich August von Hayek insignito del Premio Nobel per l’economia e ancor prima Adam Smith (filosofo oltre che economista rivoluzionario), sarebbero rabbrividiti di fronte a una così sfacciata e quasi imbarazzante tutela di posizione dominante, tipica, ahimè (!!!), di sistemi niente affatto democratici. Sul Piano Destinazione Italia, c’è ancora molto da dire, lo farò con i prossimi post.

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