La negoziazione è la new entry delle procedure ADR, è quindi
presto, in assenza anche di dati statistici ufficiali, esprimere un giudizio in
merito all’impatto che tale nuova procedura ha e potrà avere nel medio periodo
nel contenere il numero di cause civili. I precedenti in materia sono poco
incoraggianti in quanto in Italia si è fatto scarso ricorso a tali procedure
che, non accompagnate da buona pubblicità ed ampia divulgazione, non vengono
percepite come uno snellimento ma come un ulteriore intralcio e perdita di
tempo; basti pensare che all’epoca dell’introduzione dell’obbligo della
mediazione obbligatoria le imprese di assicurazioni disertarono completamente
la procedura. Ritengo in ogni caso interessante fornire un cenno in merito alla
prassi che si è sviluppata, in questi mesi, nei rapporti fra danneggiati e
imprese assicurative in materia di risarcimento danni da circolazione stradale…
SE NON C’È STATO L’INVITO SI TORNA INDIETRO… Come spiegato nel precedente post la convenzione di negoziazione è un accordo con il quale le parti, assistite necessariamente da un proprio legale di fiducia, tendono a cooperare in buona fede e lealtà al fine di risolvere una controversia in materia di diritti disponibili, il cui valore non superi 50.000 euro, prima che venga portata all’esame del giudice. In materia di risarcimento danni imputabili a circolazione di veicoli la procedura è obbligatoria in quanto è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; ciò significa che se il danneggiato non provvede ad inviare l’invito all’impresa di assicurazioni del danneggiante, quest’ultima può evidenziare tale circostanza al giudice durante la prima udienza. Peraltro, lo stesso giudice cui la causa viene assegnata può sollevare la questione e, in mancanza di tale presupposto imporre al danneggiato di provvedere all’invito.
OCCORRE CHE ACQUISTI DIGNITÀ Come anticipato nel precedente post, l’obbligatorietà di
tale procedura, in tema di sinistri stradali, la distingue dalle altre
procedure (mediazione, conciliazione paritetica, ricorso al GDP ) che sono
tutte facoltative. L’obiettivo perseguito dal Legislatore è quello di abbattere
il contenzioso in una materia ad alta conflittualità quale quella dei risarcimenti
per danni da circolazione stradale. A mio avviso la procedura così come
congegnata, pur con i suoi limiti, reca con sé tanti elementi di novità che se accompagnata dalla piena collaborazione
delle parti potrà portare ad una svolta nel mondo dell’ADR.
Naturalmente, per percepirne i veri benefici, occorrerà che in concreto tale
procedura venga testata e monitorata. Il procedimento ha natura intermedia in
quanto viene attivata al termine della fase stragiudiziale (antecedente alla
causa) disciplinata dal Codice delle Assicurazioni (articoli 145, 148 e 149) e
prima di ricorrere al Giudice. In assenza di norme di coordinamento e stante la
novità della sua previsione è una procedura che deve farsi largo acquistando
una sua dignità e un proprio spazio operativo.
PRIMA C’È LA FASE STRAGIUDIZIALE Ricordo che la procedura obbligatoria di risarcimento, in
ambito R.C.A., prevede che, a partire dalla data di ricevimento della richiesta
danni, l’assicurazione abbia un determinato periodo di tempo per esaminare i documenti e decidere se inviare
un’offerta monetaria oppure rigettare la richiesta (anche chiamato spatium deliberandi), vale a dire un
tempo che va dai 30 ai 60 giorni per risarcire i danni materiali derivati da un
incidente e di 90 giorni per provvedere all’indennizzo delle lesioni subite per
la medesima ragione. Tale fase è sostanzialmente fondata sulla collaborazione
del danneggiato sul quale incombono alcuni oneri come far sottoporre il veicolo
a perizia, produrre documentazione, sottoporsi a visita medico-legale. L’istruttoria
viene svolta in modo unilaterale da parte della Compagnia la quale non esclude
ma non necessariamente ricerca il contraddittorio fra le parti. Il fine
primario della Compagnia è di evitare di incorrere in sanzioni pecuniarie che
l’Ivass ha il compito, disciplinato dalla Legge, di comminare in caso di
ritardi e inadempienze.
QUALI SONO I PRIMI STEP DELLA NEGOZIAZIONE? Come anticipato, il primo passo è quello che impone al
danneggiato, o meglio al suo avvocato, di invitare la compagnia di
assicurazione a negoziare indicando l’oggetto della controversia e precisandole
quali siano le conseguenze cui potrà andare incontro in caso di mancata
adesione. Tale invito deve essere
sottoscritto anche dal danneggiato personalmente mentre il legale ne certifica
l’autografia; l’invito ha valore anche per interrompere i termini di
prescrizione, cioè per non far perdere il diritto al risarcimento che compete
al danneggiato. Dopo, l’invito la palla passa all’assicurazione la
quale può assumere differenti posizioni, ovvero di:
- Inerzia, cioè
non risponde nel previsto termine di legge di 30 giorni rimanendo appunto inerte
e quindi in silenzio;
- Non adesione, cioè
respinge per iscritto la richiesta indicandone succintamente i motivi.
OCCHIO ALLA SANZIONE PECUNIARIA! In entrambi i casi tale atteggiamento potrà essere
giudicato negativamente da parte del giudice il quale ha il potere di sanzionare
economicamente l’impresa, secondo quanto previsto dall’art. 96 del codice di procedura
civile, analogamente a quanto accade appunto per le liti temerarie. In tal modo
il giudice, in sentenza, potrà condannare l’assicurazione a pagare il danno, se
e nella misura accertata, a rimborsare le spese legali del difensore e a
liquidare un ulteriore importo a titolo di proprio di sanzione. Il danneggiato potrà così
essere ripagato in termini monetari del tempo e dell’incomodo di essersi dovuto
sobbarcare una causa inutile in quanto la questione poteva tranquillamente
essere risolta in tempi rapidi e facendo ricorso a procedure semplificate. Al
momento la procedura della negoziazione non prevede, dunque, un sistema di
incentivazione per la sua promozione ma una penalizzazione di natura economica
per l’assicurazione nell’ipotesi in cui non abbia inteso aderire senza validi
motivi.
MA LE ASSICURAZIONI NON ADERISCONO ACCAMPANDO SCUSE Analogamente a quanto avvenuto per la media conciliazione in
questi primi mesi dall’entrata in vigore della Legge l’adesione alla procedura
da parte delle imprese assicurative appare assai modesta. La prassi sta
piuttosto mostrando una propensione delle compagnie a non attivare tale
procedura, ove richiesta, attraverso la forma della non adesione circostanziata; ciò significa che il rifiuto viene
giustificato in modo dettagliato così da poter fornire validi motivi al giudice
per non applicare la sanzione prevista. Da parte dei patrocinatori si sta
invece assistendo all’invio di inviti contestualmente alla richiesta danni; la
cosa, di per sé non tecnicamente vietata, vanifica il fine della negoziazione
la quale presuppone l’esistenza di una lite tra le parti che al momento
dell’invio della richiesta non può ancora esistere dovendo l’assicurazione provvedere
alla valutazione e quantificazione del danno richiesto nei termini ad essa
assegnati. Al momento le compagnie rispondono, quindi, negativamente
contestando il mancato rispetto delle modalità e tempistiche di legge da parte
del danneggiato.
COSA ACCADE IN CASO DI ADESIONE? Se l’invito viene accettato l’assicurazione dà mandato ad
un proprio legale di procedere alla stesura
e sottoscrizione della convenzione di negoziazione. Viene, quindi, stipulato
un accordo in base al quale vengono stabilite le regole di ingaggio, cioè i tempi,
modi e termini secondo i quali le parti intendono cooperare per risolvere il loro
conflitto. L’adesione non comporta che le parti debbano obbligatoriamente
conciliare la lite ma prevede una collaborazione seria e leale tra loro. In
sintesi si recupera uno spazio di dialogo e di confronto tra le parti che non
si è prima potuto realizzare. Il contenuto della convenzione non è
predeterminato dalla Legge, che si limita a dettare solo alcune indicazioni, ma
è lasciato alla libera negoziazione delle parti. L’Avvocatura viene così
altamente responsabilizzata in quanto deve garantire assistenza alle parti da
loro rappresentate cercando di concordare le modalità per poter meglio
affrontare e risolvere la controversia.
I TEMPI SONO BREVI… La negoziazione
deve avvenire entro un limite temporale massimo di tre mesi. Se il percorso
della negoziazione sortisce effetto positivo le parti pervengono alla
conclusione di un accordo. Attenzione, in sede di trattativa e gestione della sua
posizione il danneggiato si trova ora di fronte non più direttamente
l’assicurazione ma un fiduciario, non dipendente, iscritto ad un albo che in virtù
della sua professionalità ed esperienza potrà effettuare delle valutazioni in
piena autonomia magari dissentendo dall’impostazione originaria della compagnia.
Il legale è, mi si passi il termine un po’ forte, un animale da combattimento
pragmatico e ben conscio della prassi giudiziale per cui potrà indirizzare la
compagnia a ricercare un accordo evitando inutili aggravi di spesa.
L’ACCORDO È COME UNA SENTENZA! L’Accordo costituisce titolo esecutivo e permette l’iscrizione
di ipoteca giudiziale; ciò significa che produce effetti identici a quella di
una sentenza giudiziaria. La giustizia privata si viene così a sostituire a
quella tradizionale pubblica; un accordo tra le parti (atto privato) viene dunque a sostituirsi alla decisione
del giudice (sentenza). L’accordo al quale le parti possono giungere può
avere carattere parziale, può cioè risolvere solo una parte della controversia,
come accade per esempio se viene chiusa e definita ogni questione relativa al
danno materiale mentre non si perviene ad una conclusione con riguardo
all’ammontare del risarcimento dovuto per le lesioni. L’accordo raggiunto dalle
parti può anche non identificarsi con il raggiungimento di una transazione
intesa quale il contratto ove le parti al fine di dirimere una controversia fra
loro insorta tendono a farsi reciproche concessioni. Non è infatti escluso che
il dialogo intercorso, lo scambio di documenti e informazioni agevoli un
chiarimento in modo tale da far mutare le reciproche posizioni: così il danneggiato
riconoscerà la correttezza della contestazione dell’assicurazione o viceversa,
quest’ultima, provvederà a liquidare un danno in un primo tempo contestato.
LA NEGOZIAZIONE TENDE AD EVITARE L’INIZIO DI UNA GUERRA! Occorre sottolineare che non trattandosi di provvedimento
emesso da un organo di giustizia l’accordo non deve necessariamente essere giusto. A mio avviso l’accordo potrà essere “equo” come risultanza di un
corretto ed equilibrato bilanciamento degli interessi economici contrapposti. La negoziazione viene così a generare uno spazio aperto di dialogo che si insinua al
termine di una rigida procedura legale ed aziendale di determinazione del danno
cercando di evitare il ricorso al giudice, unica possibilità al quale il
danneggiato poteva far riferimento prima della riforma. Mi piace paragonare la
negoziazione all’arte della diplomazia in
quanto tende ad evitare l’inizio di una guerra (la causa). Anche nel caso in
cui non si sia pervenuti ad una definizione della lite la negoziazione può aver
una sua utilità in quanto costituisce un efficace strumento di (reciproca)
conoscenza anticipata della difesa avversaria; ciò potrà meglio indirizzare la
strategia processuale e lo stesso giudice verrà coinvolto per la soluzione di
problematiche meglio articolate e di maggior spessore tecnico. Come
accennavo prima la negoziazione esalta il ruolo dell’Avvocatura e per la sua
riuscita fa riferimento alla professionalità e ai principi etici deontologici
sui quali si fonda.
LEALTÀ E CORRETTEZZA i punti qualificanti di tale procedura. A differenza della mediazione il
rapporto soggettivo di composizione della lite è bilaterale. Si appoggia, infatti, ai soli legali di fiducia delle parti
escludendo la partecipazione di un terzo imparziale dotato di capacità
negoziali e la cui attività e rivolta a far da paciere se non a formulare una
proposta; fin dal momento del conferimento dell’incarico da parte del
danneggiato il legale deve comunicare la necessità di attivazione di tale
procedura indicando i tempi ed i costi della stessa e gli eventuali vantaggi conseguibili
in caso di adesione; deve altresì suggerire la migliore strategia per il più
rapido conseguimento del risarcimento; i legali devono comportarsi secondo lealtà
e correttezza professionale cooperando per la ricerca di un accordo tra le
parti pur partendo da situazioni economiche delle parti fra loro in conflitto. Devono
adottare protocolli di comportamento di buona gestione e conduzione delle
negoziazioni.
IN SINTESI il legale del danneggiato non potrà nascondere o tacere informazioni
fondamentali per la compagnia, per la valutazione della situazione in punto
danno o responsabilità ed allo stesso modo il legale della compagnia non potrà,
al solo scopo di dilatare i tempi, far saltare il tavolo delle trattative
quando queste siano arrivate a buon punto e lascino presagire il raggiungimento
di un possibile accordo. La violazione di tali principi può costituire illecito deontologico da segnalare
all’Ordine degli Avvocati. I legali, inoltre, sono tenuti alla riservatezza delle informazioni di cui
siano venuti a conoscenza durante la negoziazione. Ciò vuol dire che è obbligo degli stessi e delle parti tenere
riservate le informazioni ricevute così come le dichiarazioni rese. Tutto
questo comporta una maggior professionalità del legale nello svolgimento del
proprio lavoro in quanto pur nell’ipotesi in cui la negoziazione non abbia
sortito l’effetto desiderato potrà meglio articolare le difese del proprio
assistito essendo a conoscenza di quelle della controparte.
Avvocato Marco Pellegrini –
Redazione Giuridicamente parlando