lunedì 26 ottobre 2015

SINISTRI STRADALI: CON LE PROCEDURE ALTERNATIVE SI PUÒ EVITARE IL GIUDICE


Pochi giorni fa, al ritorno dal lavoro, ho avuto modo di assistere a un banale incidente: un veicolo accodatosi a una colonna di auto improvvisamente immobilizzate nel traffico, veniva tamponato centralmente da un altro il cui conducente, pur frenando, non è riuscito ad arrestarsi in tempo. Quest’ultimo, come purtroppo spesso accade, ha iniziato a inveire contro quello alla guida dell’auto ferma in coda, la cui sola colpa è verosimilmente quella di essersi trovato a transitare lì in quel momento. In Italia, si sa, siamo 60 milioni di allenatori della nazionale di calcio ed altrettanti provetti piloti di formula uno; abbiamo serie difficoltà ad ammettere le nostre responsabilità quando la nostra disattenzione alla guida è evidente. Siamo altresì affetti da animo di rivalsa nei confronti dell’assicurazione dalla quale, a torto o a ragione, riteniamo di aver subito in passato dei soprusi. Il tasso di conflittualità nell’ambito dei sinistri stradali in Italia è quindi veramente alto e tutto ciò si ripercuote sull’effettiva possibilità di trovare un accordo fra danneggiato ed impresa assicurativa. Le parti ritengono così opportuno rimandare al giudice la risoluzione della controversia. Oggi, tuttavia, si aprono nuovi scenari e tecniche di risoluzione alternative al processo. Vediamo insieme quali sono…

LE TECNICHE ALTERNATIVE DI SOLUZIONE DEI CONFLITTI SONO UN’OPPORTUNITÀ L’adozione di procedure di risoluzione della lite (alternativa al contenzioso) è dunque benvenuta nella misura in cui riuscirà ad attecchire nel nostro sistema. Negli ultimi cinque anni, colmando un’evidente lacuna in materia e con ritardo rispetto alle altre nazioni, il Legislatore per la verità si è mosso prevedendo un ampio ventaglio di rimedi. L’attuale previsione di molteplici sistemi di risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale in materia RCA non deve, peraltro, disorientare il danneggiato creando in esso una possibile situazione di panico e la convinzione di vedersi ulteriormente allungare i tempi per ottenere il giusto risarcimento. Deve piuttosto essere percepita come un’ulteriore opportunità da sfruttare nel miglior modo possibile per evitare che situazioni di contrasto con l’impresa assicurativa possano approdare di fronte al giudice con tutte le lungaggini e i costi che ciò comporta.

MA SONO POCO CONOSCIUTE Non accompagnata da critica favorevole la problematica dell’ADR (Alternative Dispute Resolution), sembra oggi essere una materia conosciuta solo dagli addetti ai lavori e non trova in Italia grossa accoglienza ed applicazione. Provo dunque “a sdoganarla” facendo un resoconto dello stato dell’arte cercando di evidenziare sia gli aspetti positivi sia quelli negativi.
Attualmente le procedure previste sono:

1) Negoziazione assistita (Decreto Legge 12 settembre 2014 n 132 convertita con modifiche nella Legge n 162/2014)
2) Mediazione (Decreto Legislativo n 28 /2010)
3) Conciliazione paritetica
4) Conciliazione gestita dal Giudice di Pace

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA È la new entry essendo entrata in vigore nel mese di febbraio di quest’anno. È un procedimento che prevede la sottoscrizione ad opera delle parti, necessariamente assistite da un proprio legale, di un accordo (convenzione di negoziazione) ove le stesse tendono a cooperare per risolvere una lite del valore non superiore a 50.000 euro. La procedura deve essere portata a termine entro un termine non inferiore ad un mese né superiore a tre. Tale cooperazione deve avvenire secondo i principi della buona fede e della lealtà; stante la necessaria assistenza legale è implicito il richiamo alle norme deontologiche dell’ordine professionale. Altra caratteristica del procedimento è quello della riservatezza in quanto le dichiarazioni rese dalle parti, nell’ipotesi in cui non si pervenga ad un accordo, non potranno essere utilizzate in giudizio. Il tentativo di negoziazione è obbligatorio non nel senso che obbligatoriamente deve essere ricercato un accordo ma nel senso che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa alla materia del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. La mancata adozione di tale procedura può essere sollevata dalla compagnia assicurativa o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, nel qual caso le parti vengono invitate a provare la conciliazione. Qualora il Giudice ritenga che l’Impresa assicurativa non aderente all’invito di negoziazione abbia agito con mala fede o colpa grave potrà condannarla oltre alle spese legali anche al risarcimento dei danni così come previsto dall’art 96 del codice di procedura civile. Il danneggiato percepirà il risarcimento del proprio danno, il rimborso delle spese del proprio legale e un importo ulteriore pagato appunto dall’assicurazione a titolo di sanzione per la propria condotta pregiudizievole.

LA MEDIAZIONE La previsione della mediazione in riferimento al suo carattere di obbligatorietà in materia di danni da circolazione auto è stata accompagnata da violente critiche fino all’intervento della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l’illegittimità. Senza ripercorrere le traversie che tale istituto ha incontrato in Italia preciso che anche dopo l’introduzione della negoziazione assistita si può ricorrere in via facoltativa alla media conciliazione. La domanda deve essere presentata mediante deposito di un’istanza innanzi ad un Organismo di Mediazione iscritto in apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente della causa. Mentre nella negoziazione assistita la gestione della lite è affidata in via esclusiva ai legali delle parti nella media conciliazione si realizza un contraddittorio triangolare in quanto la procedura richiede la presenza di un terzo imparziale il quale si attiva per ricercare un accordo arrivando in alcuni casi a formulare una propria proposta. Il buon esito della procedura dipende dall’imparzialità, dalla preparazione e dalla capacità di ascolto e interazione del mediatore che per definizione non necessariamente si identifica con un tecnico esperto della materia.

CONCILIAZIONE PARITETICA Poco conosciuta può costituire un sistema semplice e rapido per risolvere controversie in RCA senza ricorrere al Giudice. Si riferisce a forme di composizione della lite previste in altri ambiti regolamentate dal codice al consumo. È frutto di un intesa fra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune associazioni dei Consumatori. Tale procedura facoltativa può essere attivata da parte del consumatore che, non assistito da legale, abbia presentato una richiesta di risarcimento all’Impresa e non abbia ricevuto risposta, abbia ricevuto un diniego di offerta o abbia accettato in acconto l’offerta di risarcimento. La richiesta di risarcimento non deve, però, essere superiore ai 15.000 euro. Rientra tra le procedure tipiche di tutela del consumatore ove l’associazione, dopo aver vagliato la fondatezza della richiesta del proprio assistito, ha la possibilità di controbattere tramite i propri legali o esperti le ragioni che hanno spinto l’assicurazione a non risarcire o a risarcire in modo non ritenuto soddisfacente un danno.

CONCILIAZIONE GESTITA DAL GIUDICE DI PACE Prevista dal codice di procedura civile (art 322) è un procedimento autonomo, facoltativo e preventivo rispetto al giudizio. La procedura è alquanto semplice in quanto priva di qualsiasi formalismo e può essere proposta verbalmente; la decisione ha valore di titolo esecutivo. Nella pratica, poco pubblicizzata, ha avuto scarsa applicazione.

MA QUANTO COSTANO? La procedura di negoziazione assistita, in caso di adesione, non comporta spese, oltre a quella del proprio legale calcolata in base alle tariffe professionali per l’attività stragiudiziale. L’accordo stesso potrà decidere nel merito prevedendo, in relazione all’esito, l’attribuzione parziale o totale delle stesse a carico delle parti, oppure si adeguerà all’attuale prassi che, sia in sede stragiudiziale sia giudiziale, tende a porle a carico dell’Impresa assicurativa. Punto debole della legge sulla negoziazione è la mancanza di un’esplicita normativa che regolamenti l’attribuzione di tali costi; problematica maggiormente avvertita qualora si verta in materia di indennizzo diretto ove la legge prevede il rimborso delle sole spese per la relazione medico legale e non anche di quelle legali. Non vi sono spese di giustizia per la conciliazione innanzi il Giudice di Pace e conciliazione paritetica (in quest’ultimo caso eventualmente il solo costo della tessera di iscrizione all’associazione). In caso di media conciliazione le spese oscillano a seconda del valore della lite (scaglione da 1.000 a 50.000 euro) da un minimo di 150 ad una massimo di 900 euro circa, in parte recuperabili con il sistema della detrazione di imposta. 

E QUANDO POSSONO ESSERE ATTIVATE? Queste tecniche possono essere utilizzate dopo che l’assicurazione abbia formalizzato la propria posizione in riscontro ad una determinata richiesta danni. In materia di risarcimento RCA gli articoli 145-148-149 del codice delle assicurazioni prevedono una procedura a contenuto e termini obbligatori attivata su istanza del danneggiato. Al momento del ricevimento della richiesta danni, completa di tutti i dati necessari, l’assicurazione ha un termine di legge di giorni 30 in presenza di danni materiali, per effettuare un’offerta o comunicare i motivi di diniego, ove le parti abbiano entrambe sottoscritto modello di constatazione amichevole, 60 negli altri casi, 90 per lesioni. Il mancato rispetto di tale tempistica è passibile di sanzione comminata dall’IVASS il cui importo tende ad aumentare a seconda del valore del danno e del ritardo con il quale la pratica viene gestita. In questa fase la maggiore preoccupazione dell’assicurazione è quella di rispettare i tempi stabiliti dalla legge più che quella di ricercare una bonaria e concordata definizione della posizione.

TUTTAVIA IL PRIMO APPROCCIO DELLE ASSICURAZIONI NON CONCILIA In alcuni casi si ha, da parte dell’Impresa assicurativa, una rigorosa applicazione di linee guida aziendali il cui contenuto può differire rispetto a soluzioni praticate in sede giurisprudenziale e che impediscono pertanto una bonaria definizione della controversia. Inoltre in questa fase, pur non essendo esclusa, la trattativa il più delle volte è impedita dalla ristrettezza dei tempi, dalle difficoltà di contatto del liquidatore, dalla mancanza di uffici periferici della compagnia. La procedura risponde dunque ad una tutela solo formale del danneggiato e manca di trasparenza; richiede fin da subito la collaborazione del danneggiato senza però ricercare la partecipazione dello stesso nel processo decisionale che porta l’assicurazione ad assumere una determinata posizione. Il legislatore conscio di tale problematica, kafkiana per il danneggiato, ha previsto dei correttivi: da un lato obbligando la compagnia a motivare in modo adeguato ogni suo atto di pagamento o rigetto della richiesta danni e, dall’altro, rendendo i documenti acquisiti dall’assicurazione accessibili al danneggiato (procedura di accesso agli atti secondo la previsione dell’art. 146 codice assicurazioni).

NEMMENO NELLA PROCEDURA DI INDENNIZZO DIRETTO Lo stesso sistema dell’indennizzo diretto, in presenza di sinistro, mette in contatto l’assicurazione con il proprio cliente al quale deve garantire idonea assistenza per il recupero del danno. Malgrado tali accorgimenti il danneggiato e l’assicurazione sembrano essere due entità distinte che non riescono ad interagire efficacemente tra loro. I sistemi di risoluzione alternativa alla causa operano in questa fase intermedia post liquidativa. Si cerca di recuperare un ampio contraddittorio tra le parti, una collaborazione che nella prima fase può essere, come visto, parziale oppure può essere mancata del tutto. 

MA LE COSE POSSONO CAMBIARE… Il territorio dei sinistri RCA di massa, così definisco quella tipologia di danni ad alta frequenza e di basso valore, costituisce il campo ideale ove il dialogo, il reciproco scambio di informazioni o di documenti, la reciproca volontà di risolvere “sul campo” la questione, eliminando possibili fraintendimenti, può portare la tecnica conciliativa a raggiungere ambiziosi risultati. In questa tipologia di danni la notifica dell’atto di citazione può costituire per l’assicurazione un costo a volte superiore a quello del danno da gestire. Al danneggiato poi, parte per definizione economicamente debole del rapporto, è finalmente riconosciuta la possibilità di poter dare voce alle proprie istanze senza dover necessariamente presentarsi dal giudice. Affinché in Italia il sistema possa funzionare serve, tuttavia, una svolta culturale da parte di tutti, imprese assicurative, danneggiati, legali; il ricorso alle procedure ADR non deve essere percepito come un allungamento dei tempi per ottenere ragione o l’ennesimo regalo alle lobby assicurative o professionali. 

IN SINTESI ora gli strumenti ci sono, vanno provati, testati, verificati se occorre modificati. Non ci sono più alibi. In questa direzione va il testo di legge sulla negoziazione assistita la quale prevede una forma di monitoraggio e verifica della stessa a quattro anni dalla sua entrata in vigore da parte dell’Avvocatura; su quest’ultima grava l’onere della riuscita di tale procedura. L’obiettivo dichiarato è quello della deflazione del contenzioso; se il sistema ADR acquisterà una sua dignità la giustizia privata si sostituirà parzialmente a quella tradizionale.
Sarà una svolta epocale …


Avvocato Marco Pellegrini – Redazione Giuridicamente parlando