Sentenza n. 1029/2014 n. 1097/2012 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI COMO
nella persona del giudice dott. Paolo Negri della Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato promossa da
(..A..), rappresentata e difesa dagli avvocati (...), del Foro di, e (...) e presso lo studio di questo in (...), via (...), elettivamente domiciliata, come da procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore
attrice in riassunzione
Contro
(..B..) e (..C..)., entrambi rappresentati e difesi dall’avv. (...) del Foro di Milano e presso lo studio del medesimo in (...) (Milano), via (...), elettivamente domiciliati, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta per riassunzione
convenuti in riassunzione
e contro
(..D..),(..E..) e (..F..), tutti rappresentanti e difesi dall’avv. Patrizia Comite del Foro di Milano, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con contestuale domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo avanti al Tribunale di Padova, e tutti elettivamente domiciliati presso la Cancelleria del Tribunale di Como
convenuti in riassunzione
causa nella quale i procuratori delle parti così concludevano all’udienza di precisazione delle conclusioni:
per l’attrice in riassunzione (..A..):
- Come da fogli allegati
per i convenuti in riassunzione (..B..) e (..C..):
- come da fogli allegati
per gli altri convenuti in riassunzione (..D..),(..E..) e (..F..): - come da fogli allegati
NEL MERITO: accertato e dichiarato valido il mandato conferito in data 10.6.2008 alla (..A..) da parte della (..F..) e confermato dalla Sig.na (..D..) dopo il raggiungimento della maggiore come in narrativa, respingere perché infondata sia in diritto sia in fatto:
a) Le eccezioni avanzate dalla parte convenuta relativamente alla nullità e/o annullabilità del mandato sia nella sua interezza sia nella singole parti e/o articoli e/o clausole;
b) Le pretese avanzate dalla parte attrice nei confronti dei Sigg.ri (..D..), (..E..) e (..F..) poiché il titolare nonché legittimato a chiederle è solo la (..A..) in forza del mandato;
IN VIA RICONVENZIONALE: accertato e dichiarato valido il mandato conferito in data 10.6.2008 alla (..A..) da parte della (..F..) e confermato dalla (..D..) dopo il raggiungimento della maggiore età, come in narrativa, e per l’effetto:
a) Condannare in solido tra loro i Sigg.ri (..E..), (..D..) e (..F..) al pagamento delle somme di seguito elencate:
SOMME CORRISPOSTE:
- Euro 24.000,00 oltre IVA (€ 28.800,00) consistente nel 20% della somma di euro
- Euro 24.000,00 oltre IVA (€ 28.800,00) consistente nel 20% della somma di euro
120.000,00 liquidata dall’assicurazione in via provvisionale.
SOMME CHE SI SAREBBERO INCASSATE:
1. Euro 4.533,03 oltre IVA (€ 5.439,64) consistente nella percentuale del 5% delle somme che si sarebbero incassate a termine dell’infortunio tenuto presente la relazione tecnica del Dott. (...) datata 30.09.2008 ovvero della somma di Euro 90.660,60 (210.660,60-120.000,00) derivante dalle singole voci dei danni meglio specificati di seguito, sottraendo le somme già incassate in via provvisionale:
- Danno biologico pari al 33% e considerata l’età (17 anni) al momento del sinistro: applicando le tabelle di Milano l’assistita avrebbe dovuto percepire un risarcimento del danno pari ed Euro 122.464,00;
- Danno morale pari ad 1⁄2 del danno biologico, quindi per un ammontare di Euro 61.232,00;
- Invalidità temporanea assoluta da calcolarsi al 100% per 390 giorni per un totale di Euro 26.964,00;
(Ricapitolando: 122.464,00 + 61.232,00 + 26.964,00 = 210.660,00 – 120.000,00 = 90.660,00)
2. Euro 10.000,00 oltre IVA (€ 12.000,00) quale percentuale del 5% calcolata sulla base della relazione clinica, prognostica funzionale estetica e preventivo di spesa della Dott.ssa (...) (cfr doc. 16 parte attrice);
3. Euro 228,07 oltre IVA (€ 273,68) quale 5% delle spese vive sostenute dai genitori della (..D..);
4. Euro 3.478,79 oltre IVA (€ 4.174,54) quale 5% calcolata sulla base del risarcimento danni richiesto dalla (..F..) come mancato guadagno derivante dalla mancata percezione dello stipendio, in virtù della fruizione di un periodo di aspettativa non retribuita, dedicato esclusivamente per assistere la figlia (..D..);
Per un totale complessivo di Euro 18.239,88 oltre IVA (Tot. Euro 21.887,86) o quella maggiore e/o minore somma che dovesse risultare in corso di causa all’esito della fase istruttoria.
5. Oltre al 5% della somma che verrà o che è stata già liquidata alla (..D..) dalla (...), per la quale si fa istanza di esibizione della relativa documentazione ex art. 110 c.p.c.;
Si fa altresì istanza all’Autorità Giudicante affinché Voglia ordinare alla (...) ed alla (...) l’esibizione di tutta la documentazione del sinistro accorso alla Sig.ra (..D..).
b) Condannare in solido tra loro il (..B..) e (..C..) nella persona le legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma complessiva di euro 15.800,00 di cui 5.000,00 relativa alla somma percepita dalla convenuta, senza alcun diritto, ed euro 10.800,00 a titolo di risarcimento danni derivanti dal comportamento scorretto tenuto dal Sig. (..B..) nella vicenda de quo e nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge
CONCLUSIONI PER IL SIG. (..B..) E LA (..C..)
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
accertare e dichiarare che il contratto sottoscritto dai signori (...) è stato predisposto unilateralmente da (..A..) e, quindi, stante la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Como, condannare (..A..) a rifondere agli al sig. (..B..) ed alla (..C..) le spese legali liquidate in complessivi € 100,00 per spese, € 800,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre accessori di legge.
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande formulate dai signori (..F..)/(..D..) e (..E..) nei confronti di (..B..) e (..C..);
- accertato e dichiarato che tra (..B..) e (..C..) ed i signori (..F..)/(..D..) e (..E..) è intercorso contratto di mandato, per la gestione del sinistro, occorso alla sig.ra (..D..), in data 28/4/2008, sottoscritto in data 10/6/2008;
- accertato e dichiarato che i signori (..F..)/(..D..) e (..E..) hanno revocato l’incarico di mandato a (..B..) e (..C..);
- per l’effetto condannare i signori (..F..)/(..D..) e (..E..) come segue:
a. condannare i signori (..D..),(..E..) e (..F..), solidalmente tra di loro, a pagare a (..B..) e (..C..) le seguenti somme:
- € 10.000,00= quale 20% sulla somma di € 50.000,00= corrisposta quale provvisionale
- € 14.000,00= quale 20% sulla somma di € 70.000,00= corrisposta quale provvisionale
Per un totale di € 24.000,00 oltre IVA, da cui deve dedursi la somma di € 5.000,00 versata a titolo di acconto.
b. Condannare i signori (..D..),(..E..) e (..F..), solidalmente tra di loro, a pagare a (..B..) e (..C..) le seguenti somme:
- € 4.533,03= quale 5% calcolato sulla base della relazione medica del 30/09/2008 delDott. (...).
- € 10.000,00= quale 5% calcolato sulla base della relazione clinica, prognosi funzionale
estetica e preventivo di spesa, redatta dalla Dott.ssa (...), in data 28/06/2008.
Per un totale di € 14.533,03= oltre IVA.
5. Oltre al 5% della somma che verrà o è già stata liquidata alla sig.ra (..D..) dalla (...).
c. Condannare i signori (..E..) e (..F..), solidalmente tra di loro, a pagare a (..B..) e (..C..) la seguente somma:
c. Condannare i signori (..E..) e (..F..), solidalmente tra di loro, a pagare a (..B..) e (..C..) la seguente somma:
6. € 228,07= oltre iva quale 5% calcolata sulla base delle spese mediche e costi di
autostrada e carburante sostenuti
d. Condannare la signora (..F..), a pagare a (..B..) e (..C..) la seguente somma:
d. Condannare la signora (..F..), a pagare a (..B..) e (..C..) la seguente somma:
7. € 3.478,78= oltre IVA quale 5% calcolata sulla base del risarcimento richiesto dalla sig.ra (..F..), come mancato guadagno, derivante dalla mancata percezione del proprio stipendio, in virtù della fruizione di un periodo di aspettativa non retribuito, dedicato all’assistenza della figlia (..D..).
Per un totale complessivo di € 37.239,88 oltre IVA o quella diversa somma, che dovesse risultare dovuta, in corso di causa, con particolare riferimento alle somme indicate ai punti b.c. e d., il tutto oltre interessi dalla domanda al saldo.
Respingere tutte le domande formulate da (..A..) nei confronti di (..B..) e (..C..).
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA. IN VIA ISTRUTTORIA:
il sig. (..B..) e la (..C..) chiedono ammettersi interrogatorio formale dei convenuti sui seguenti capitoli di prova:
- 1) Vero che la riduzione della provvigione, come indicata nella mail del 24 aprile 2009 (doc.n. 22), era subordinata al proseguimento nel mandato per la gestione del sinistro occorso alla Sig.ra (..D..)?
- 2) Vero che la riduzione di cui sopra è stata concordata stante la necessità della sottoscrizione di un mandato a nome di (..D..), divenuta maggiorenne?
- 3) Vero che il doc. n. 23, che si rammostra, è stato predisposto dai Sigg.ri (...)?
- 4) Vero che il doc. n. 23 è stato sottoscritto dal Sig. (..B..) in virtù della conferma del mandato di gestione del sinistro occorso alla Sig.ra (..D..)?
- 5) Vero il 26 maggio 2009 dopo che il Sig. (..B..) aveva sottoscritto il documento n. 23, lo stesso inviava la mail, doc. n. 24 che si rammostra, con la quale si specificava che (..A..) avrebbe avuto diritto a percepire gli onorari liquidati dalla Compagnia Assicuratrice ove si fosse definito in sede stragiudiziale il sinistro?
- 6) Vero che i Sigg.ri (...), a seguito della ricezione della mail del 26 maggio 2009 (doc. n. 24), inviarono la lettera del 5 giugno 2009, doc. n. 12 che si rammostra, con la quale chiedevano di specificare che ogni compenso dovuto a (..A..) fosse compreso nella somma di cui al doc. n. 23?
- 7) Vero che, alla luce di tutto quanto sopra, i Sig.ri (...) volevano ottenere uno sconto sulle provvigioni dovute e poi revocare il mandato senza dover pagare la penale contrattualmente prevista?
Gli attori chiedono ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di (..A..), nonché prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
- 8) Vero che il contratto di mandato, doc. n. 1 che si rammostra, è stato predispostounilateralmente dalla (..A..)?
- 9) Vero che le provvigioni di cui al punto n. 4 del mandato erano di esclusiva spettanza degliattori?
- 10) Vero che con mail del 28 maggio 2009, doc. n. 25 che si rammostra, il Sig.(...),legale rappresentante della (..A..), chiariva che con la dicitura “(...)”, indicata nel punto n. 4 del mandato, si intende, esclusivamente, la (..C..), oggi attrice?
- 11) Vero che la penale di cui al punto n. 3 del mandato (doc. n. 1) è di competenza esclusiva della (..C..), perché con la locuzione “all’infortunistica”, si intende la (..C..) e/o il Sig. (..B..)?
- 12) Vero che la (..A..) trae il proprio guadagno, relativamente alla gestione dei sinistri, dall’incasso degli onorari che le compagne assicurative liquidano alla stessa?
- 13) Vero che il sig. (..B..) operava come soggetto autonomo ed avente rapporti con la (..A..), con la quale avrebbe gestito il sinistro occorso alla Sig.ra (..D..)?
Si indica quale testimone il sig. (...), residente in via (...),(...) (VA).
Si chiede ordinarsi ex art. 210 c.p.c., al fine della determinazione nell’esatto ammontare dell’importo dovuto agli attori, alla (...) ed alla (...), l’esibizione di tutta la documentazione inerente il sinistro occorso alla sig.ra (..D..), nonché, delle relative richieste risarcitorie avanzate dai signori (..D..) e (..E..) e (..F..).
TRIBUNALE CIVILE DI COMO
(Dott. Negri Della Torre – R.G. n. 1097/2012)
Nella causa promossa da:
(..B..) e (..C..), con gli Avv.ti (...),(...) e (...)
(..B..) e (..C..), con gli Avv.ti (...),(...) e (...)
attori
contro
(..D..),(...E..) e (...F..), con l’Avv. Patrizia Comite
convenuti
e contro
(...A..), con gli Avv.ti (...) e (...)
terza chiamata
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DEI SIGG.RI (..D..),(..E..) e (..F..)
Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, decidere in accoglimento le seguenti conclusioni:
In principalità e nel merito:
A) accertata e dichiarata la carenza di firma congiunta da parte dei genitori esercenti la potestà genitoriale nonché la carenza del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare competente per la stipula del contratto di mandato necessaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 320 c.p.c. dichiarare la nullità e/o annullabilità del contratto di mandato stipulato della signora (..F..) in favore della minore (..D..) o in subordine pronunciarsi l’annullamento del contratto per vizio del consenso dovuto al dolo dei convenuti che, rappresentando una realtà distorta quanto ai soggetti contraenti, hanno indotto la signora (..F..) a stipulare il contratto di mandato per cui è causa nonché la nullità e/o annullamento della clausola penale di cui al punto 4 pari al 5% del predetto contratto.
B) Dichiarare la carenza di legittimazione attiva e l’assenza di interesse ad agire in capo alla (..C..) ed in capo al signor (..B..) in quanto nessun incarico è stato conferito alla società anzidetta né il signor (..B..) può agire in nome e per conto della (..A..) non essendone rappresentante legale e, per l’effetto e per i motivi tutti sopra esposti, respingere perché infondate in fatto ed in diritto le domande tutte proposte dal signor (..B..) e dalla (..C..) nonché dalla (..A..);
C) In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta la validità del contratto stipulato dalla signora (..F..), accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della clausola penale di cui al punto n. 3 del contratto di mandato e per l’effetto riconoscere, in via equitativa, esaustivo di ogni pretesa la somma di € 5.000,00= già corrisposta dai signori (...) al signor (..B..) ed alla (..A..);
D) In ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse valida la clausola n° 4 del su menzionato contratto, accertare e dichiarare la riduzione del corrispettivo dal 20% all’11,5% in favore della (..A..) così come provato in via documentale.
E) In estremo subordine
Sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse valido detto contratto, accertare e dichiarare la riduzione del quantum complessivo ad 9.000,00= così come documentalmente provato per tutta l’attività svolta dalla (..A..).
F) In ogni caso condannare la (..C..) nonché la (..A..) per temerarietà della lite ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c..
G) Con vittoria di spese tutte di lite, tassa di sentenza, compensi professionali e successivi occorrendi oltre spese generali IVA e CNAP come per legge.
In via istruttoria:
a) Si insiste per l’ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze esplicitate nella memoria ex art. 183, 6°comma n. 2 c.p.c. depositata in data 18.03.2011:
1) “Vero che, la signora (..F..) ed il signor (..E..) – nel periodo della sottoscrizione del contratto ovvero in data 10.06.2008 erano impegnati con la minore (..D..) in visite e accertamenti diagnostici quotidiani”;;
2) “Vero che, gli odierni attori versavano in uno stato emotivo precario dovuto allo shock per l’incidente subito dalla minore (..D..)”;;
3) “Vero che, la minore (..D..) era in pericolo di vita”;
4) “Vero che, era stata comunicata ai signori (..E..) e (..F..) la circostanza di cui
al punto sopra”;;
5) “Vero che, la minore (..D..) nel periodo di cui al punto 1 necessitava di
assistenza continua”.
Si indicano a testi sui capitoli di prova indicati in narrativa da 1 a 5 i Dott.ri (....),(....) e (....) in qualità di medici curanti la minore (..D..).
Ci si oppone all’ammissione dei mezzi istruttori ex adverso indicati chiedendo di essere ammessi a prova contraria come da memoria ex art. 183, 6°comma n. 3 c.p.c. depositata in data 08.04.2011.
In ogni caso si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove.
Con ossequio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il contratto di mandato prodotto dagli attori originari (ora convenuti in riassunzione) (..B..) e società (..C..) prevedeva il conferimento al mandatario di “ogni più ampia facoltà per l’espletamento” della attività volte ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla (all’epoca) minore (..D..) nel sinistro del 28/4/2008, e comunque connesse a tale obiettivo, “con espressa autorizzazione, a titolo esemplificativo e non tassativo, di richiederne documentazione, esigere, transigere, incassare, scegliere e nominare medici, avvocati, periti e quant’altri”;; prevedeva poi “in caso di revoca dell’incarico”, e ove “la pratica” fosse “già istruita”, l’obbligo a carico del cliente, di versare una penale pari al “5% dell’importo richiesto secondo le tabelle di riferimento” nonché l’obbligo, ancora a carico del cliente, di versare “contestualmente alla consegna dell’assegno o del bonifico la somma pari al 20% dell’importo dell’assegno o del bonifico”;; stabiliva infine il pieno esonero del mandatario “da ogni responsabilità circa l’eventuale prescrizione del diritto di risarcimento”.
Ciò posto, è da ritenere che il contratto in esame configuri un atto che eccede l’ordinaria amministrazione e che, come tale, avrebbe richiesto sia la sottoscrizione di ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale (mentre risulta firmato dalla sola madre, sig.ra (..F..), sia l’autorizzazione del giudice tutelare (che invece è assente). Al riguardo, si osserva innanzitutto che se è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per “transigere”, così come disposto dal comma 3° dell’art. 320 c.c., essa non può che reputarsi altrettanto necessaria per un mandato che – come si è sopra notato – non solo espressamente comprende anche tale facoltà, ma contestualmente ne autorizza, in via preventiva, l’esercizio.
Si deve, inoltre, rilevare che l’elenco degli atti, di cui alla norma citata, è, per consolidato orientamento, non tassativo ma semplicemente esemplificativo, con la conseguenza che l’autorizzazione del giudice tutelare si deve ritenere necessaria anche quando lo specifico atto in discussione non rientri nell’una o nell’altra delle categorie che vi sono indicate, purché esso risulti, per natura ed effetti, esorbitante rispetto ai limiti dell’ordinaria amministrazione del patrimonio del minore.
In tale ottica, nella quale i fattori di incidenza economica dell’atto sono senza dubbio tra gli elementi più rilevanti ai fini dell’inclusione o meno nella disciplina dell’art. 320 c.c., è da considerare (a) sia l’importo, assai elevato, del compenso spettante al mandatario (20% di quello dell’assegno o del bonifico), che, pertanto, risulta tale da determinare una notevole riduzione del livello di ristoro economico acquisibile dal minore, pur colpito, a seguito del sinistro, da plurimi pregiudizi, anche alla sua integrità psico-fisica, con ogni eventuale effetto sulla capacità futura di produrre reddito e sull’idoneità a godere dei beni della vita;; (b) sia l’importo della penale prevista in caso di revoca dell’incarico a pratica già istruita, già notevole in sé, per la misura percentuale in cui è espresso, e tanto più alla luce della sua sostanziale derivazione da un processo formativo in cui ha un ruolo significativo lo stesso mandatario mediante la nomina (preventivamente autorizzata in sede di contratto) dei medici legali chiamati a redigere una valutazione del caso.
Né è certamente senza rilievo, a fronte di tali elementi, la previsione di una clausola di esonero totale del mandatario dalla responsabilità circa l’eventuale prescrizione del diritto al risarcimento, introducendo essa un grave fattore di rischio per la tutela delle ragioni patrimoniali del minore.
Ne consegue che del contratto in esame, ai sensi dell’art. 322 c.c., deve essere disposto l’annullamento.
Le spese di lite sostenute dai convenuti in riassunzione (..E..) ed (..D..) e (..F..) – liquidate, come da nota, in euro 10.048,90 già comprensivi di iva e cpa – sono per una metà a carico della (..A..) e, per l’altra metà, a carico di (..B..) e della (..C..), in via fra questi ultimi solidale.
La poca chiarezza dei rapporti tra (..A..), da un lato, e (..B..) e (..C..), dall’altro, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite nel rapporto processuale fra queste parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
dispone
l’annullamento del contratto di mandato stipulato il 10 giugno 2008 dalla sig.ra (..F..) per la figlia (..D..);
condanna
la (..A..), per una metà, e (..B..) e (..C..), per l’altra, a rifondere, questi ultimi in solido fra loro, le spese di lite sostenute da (..E..), (..F..) ed (..D..), liquidate in euro 10.048,90 compresi accessori di legge;
d i ch i a r a
interamente compensate le spese di giudizio relativamente al rapporto processuale fra (..A..), (..B..) e (..C..).
Così deciso in Como il 9 maggio 2014
Il Giudice
(dott. Paolo Negri della Torre)