mercoledì 7 maggio 2014

LA SEPARAZIONE INDUCE A COMPORTAMENTI ILLECITI, MA I FIGLI NON SI TOCCANO!


Una recente decisione della Corte di Cassazione mi ha fatto ricordare il caso di una donna che ho assistito qualche anno fa, sia in quanto vittima di un sinistro stradale sia nella veste di moglie e madre di due bimbi, all’epoca di nove e undici anni, nel procedimento di separazione dal marito. In breve Daniela, rimasta vittima di un grave incidente stradale che le aveva procurato importanti lesioni agli arti inferiori, con postumi invalidanti di entità piuttosto seria ed un lunghissimo periodo di convalescenza, aveva scoperto che Luigi, il marito, nel frattempo, aveva intrapreso una relazione con una collega di lavoro. L’infedeltà perpetrata dal coniuge in un momento tanto delicato della sua esistenza le aveva reso intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale e, pertanto, sorda di fronte alle richieste di perdono di Luigi che, pur di non perdere la possibilità di stare accanto ai propri figli, era disposto a dimenticare l’amante e tentare di ricostituire il ménage familiare, aveva comunque voluto procedere con la richiesta di separazione. Di fronte a una tale risoluta decisione Luigi, una volta lasciata l’abitazione coniugale, aveva iniziato a vedere i piccoli secondo le consuete modalità di visita, mantenendo tuttavia una condotta via via sempre meno rispettosa di giorni e orari, sottraendo per lunghi periodi i bimbi dalla vigilanza e dall’affetto materno e trattenendoli con sé al di fuori degli accordi temporaneamente assunti, in attesa della pronuncia del giudice. Daniela, dunque, chiedeva se una tale condotta fosse legittima e come potesse tutelare il suo ruolo genitoriale… 


LA FINE DI UNA RELAZIONE È COME UN LUTTO INACCETTABILE Spesso, anche quando il rapporto coniugale risulta logorato e compromesso da tempo e, quindi, non solo nei casi come quello di Daniela e Luigi per il quale la crisi è stata determinata da due elementi contingenti (l’incidente stradale occorso a Daniela e il tradimento di Luigi), capita che, di fronte alla decisione irrevocabile e risoluta di uno dei due (più frequentemente la moglie o compagna), l’altro non riesca o fatichi ad elaborare la fine della relazione. La presa di coscienza del “non ritorno” della persona cui ci si rende conto di essere ancora legati, determina un vero e proprio lutto, al pari della morte, che innesca reazioni irrazionali e, talvolta, finalizzate a restituire, paradossalmente, alla compagna perduta la sofferenza e il disagio patiti. Tale considerazione, senza alcuna presunzione di conoscenza delle dinamiche psicologiche sottese a questo tipo di comportamenti che lascio, com’è giusto che sia, all’esame di stimati specialisti-psicoterapeuti e psicologi, trae origine dall’analisi dei casi che, nel corso della quasi ventennale esperienza di lavoro, ho affrontato. 

UN CLICHÈ CHE SI RIPETE Sembra proprio ripetersi: l’incapacità dell’uno di rappresentare la propria esistenza lontana da quella dell’altra e dalle abitudini quotidiane consolidate, nonostante si sia dato segno, durante la relazione, di scarso interesse, anche verso i figli, o di non riuscire a sostenere integralmente i doveri che discendono dall’unione di coppia, provoca reazioni ingiustificate, emotive e assolutamente irrazionali. Insomma, per farla breve, l’annuncio della fine produce, spesso, un attaccamento quasi morboso a quella vita che si sta perdendo, a quelle certezze quotidiane che rassicuravano e che non adeguatamente apprezzate, talvolta, durante la vita di tutti i giorni, diventano improvvisamente indispensabili. Tutto ciò risulta ancora più doloroso in presenza di figli e, dunque, anche le reazioni si amplificano. Il timore di perdere la relazione affettiva con le proprie creature induce a gesti ingiustificati che la legge considera reato predisponendo strumenti a tutela dei soggetti deboli che subiscono tali condotte.

CONDOTTA AD ALTO RISCHIO DI ILLEGITTIMITÀ Il genitore o la persona terza che sottrae un minore alla potestà del genitore o di entrambi i genitori e lo trattiene contro la volontà del titolare o dei titolari della potestà parentale, commette un illecito che il nostro ordinamento giuridico punisce severamente. Riguardo al caso sopra evidenziato, la condotta è indubbiamente rilevante da un punto di vista giuridico e, infatti, il genitore, autore del reato, approfitta del fatto di essere venuto in contatto con i minori, di età inferiore ai quattordici anni, per una causa lecita (il diritto di visita) e li trattiene indebitamente presso di sé, ossia contro la volontà dell’altro genitore ovvero di colui che esercita ordinariamente una forma di vigilanza o custodia nei confronti dei piccoli. Va precisato, peraltro, che la condotta di uno dei due coniugi, perché possa dirsi illecita, deve portare a una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell’altro, tale da impedirgli non solo l’esercizio della funzione educativa e dei poteri inerenti all’affidamento, ma anche da rendere impossibile quell’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nell’interesse del minore e della società (Cassazione penale, Sezione VI, Sentenza del 28 aprile 2014, n. 17799; Cassazione penale, Sezione VI, Sentenza del 23 novembre 2012, n. 45871;Cassazione penale, Sezione VI, Sentenza del 4 novembre 2009, n. 42370). D’altro canto la sottrazione del minore, da parte di un genitore, alla vigilanza e alla funzione educativa dell’altro, non può certo ritenersi illecita qualora l’allontanamento dalla casa familiare sia dettato non tanto dalla precisa volontà di impedire l’esercizio delle funzioni genitoriali o di privare dell’affetto naturale e tipico della figura materna o paterna quanto, piuttosto, dall’intenzione di sottrarre il minore ad uno stato di grave disagio o, addirittura, di vero e proprio rischio o pericolo per l’incolumità psicofisica del minore stesso. In tali circostanze l’allontanamento, auspicabilmente guidato dalle forze dell’ordine, è non solo opportuno ma addirittura doveroso.

E COSTITUISCE REATO L’art. 574 del codice penale intitolato “Sottrazione di persone incapaci”, al suo primo comma prevede, infatti, espressamente che: “Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale [316-320 c.c.], al tutore [346 c.c.], o al curatore [424 c.c.], o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore [120], con la reclusione da uno a tre anni”. Il delitto in questione, come correttamente ribadito dalla Cassazione penale, nella citata e recente sentenza, ha natura di reato permanente, poiché è caratterizzato:

a) da un’azione iniziale, costituita dalla sottrazione del minore; 
b) dalla protrazione della situazione antigiuridica mediante la ritenzione, attuata attraverso una condotta sempre attiva, perché intesa a mantenere il controllo sul minore e spesso ad utilizzare tale situazione per i fini più diversi; 
c) dalla possibilità, per il reo, di porre fine alla situazione antigiuridica fino a quando la cessazione di tale situazione non intervenga per sopravvenuta impossibilità o per la pronunzia della sentenza di primo grado. 

Lo svolgersi della condotta è a forma libera, ben potendo, sia la sottrazione che la ritenzione, attuarsi attraverso modalità esecutive non tipizzate. E’, infatti, sufficiente il decorso di un apprezzabile spazio temporale, che si interrompe solo quando l’incapace o il minore dissenziente, per volontà dello stesso autore, o per una causa da lui indipendente, possono di nuovo beneficiare dell’assistenza di colui che nei loro confronti è ad essa obbligato (Cassazione penale, Sezione VI, Sentenza del 28 aprile 2014, n. 17799).

MA SE L’ALTRO GENITORE VIOLA IL DIRITTO DI VISITA COMMETTE LO STESSO REATO Non solo, quindi, il genitore con il quale i piccoli si trovano temporaneamente, che sottrae all’altro, presso cui sono collocati abitualmente i minori, per un considerevole lasso di tempo ritenendoli presso di sé, commette il reato di cui all’art. 574 del codice penale. Allo stesso modo il genitore che impedisce all’altro l’esercizio del diritto di visita accampando scuse di volta in volta sempre più fantasiose oppure si allontana dalla residenza abituale, rendendo difficoltoso tale esercizio o addirittura talvolta impossibile, anche solo per l’eccessiva onerosità del viaggio, si rende colpevole di tale delitto contro la persona (Cassazione penale, Sezione VI, Sentenza del 4 novembre 2009, n. 42370). Infine, occorre ricordare che la giurisprudenza ritiene che si concretizzi il reato anche con il trasferimento in altra città non espressamente autorizzato dal giudice o concordato con l’altro genitore. In tutti questi casi, anche nell’interesse dei minori, e nell’esercizio di quel ruolo oggi nominato “responsabilità genitoriale”, l’altro soggetto titolare, offeso da tale condotta, può denunciare alle autorità la commissione del reato (reato procedibile a querela di parte). 

QUAL’E’ ALLORA LA CONDOTTA CORRETTA? Quando l’unione tra due persone, coniugate o meno, cessa perché la coabitazione è divenuta intollerabile è, dunque, opportuno che il genitore che intenda allontanarsi con i propri figli lo comunichi all’altro formalmente, magari con l’aiuto di un buon avvocato esperto della materia e dotato di buon senso, con lettera raccomandata o telegramma, specificando i motivi e, soprattutto, il luogo dove i minori di anni quattordici vengono temporaneamente collocati. E’ inoltre doveroso informare l’altro genitore che tale allontanamento non sarà preclusivo della frequentazione dei piccoli o delle comunicazioni con gli stessi, né che in tal modo si limiterà la funzione genitoriale; fatta salva, ovviamente, la circostanza per la quale l’allontanamento, come avevo accennato, non sia dettato da motivi di tutela dei minori stessi e allo scopo, quindi, di risparmiare loro un disagio o un danno psico-fisico. Mi permetto di insistere nel sottolineare che in un momento tanto delicato e critico, ovvero quello della crisi della coppia con prole, il sostegno e l’assistenza da parte di un tecnico qualificato si rivela di grande aiuto per tutti i componenti del nucleo. La sua funzione sarà, infatti, quella di assistere la parte o le parti ad acquisire consapevolezza del permanere di un ruolo, quello genitoriale, che persiste a prescindere dalla disgregazione della coppia; in tale ottica lavorerà per la ricerca di un accordo che regoli, anche solo temporaneamente, in attesa della pronuncia di un giudice, i rapporti tra i coniugi o tra i genitori conviventi, soprattutto nell’interesse dei soggetti più deboli, ovvero i bambini.

Avvocato Patrizia Comite - Studio Comite