Con l’avvicinarsi della stagione estiva le agenzie assicurative ricevono un incremento di richieste di preventivi per conoscere i costi delle polizze (documenti su cui vengono redatti i contratti assicurativi e, quindi, i contratti stessi) che garantiscano di poter essere indennizzati in caso di furto degli oggetti e dei denari contenuti nella propria abitazione, da parte di ladri, ignoti, o di personale dipendente cui si è lasciato in custodia l’appartamento, durante le prolungate assenze da casa. La corsa alla stipula di questi contratti ha un senso, tuttavia, solo se le condizioni garantiscono un effettivo soddisfacimento del maltolto nel caso si verifichi l’evento furto. E’, quindi, assolutamente indispensabile non solo valutare i costi di stipula ma soprattutto gli eventi garantiti, ovvero il rischio assicurato. La polizza che copre il “furto in abitazione” è, infatti, tra le più insidiose e quella che origina la maggior parte dei contenziosi. Rammento, infatti, che le compagnie di assicurazione, come tutte le attività d’impresa, commercializzano prodotti a scopo di lucro e non sono enti di beneficienza. Impariamo a conoscere questa tipologia di contratti assicurativi per comprendere davvero quali sono i casi in cui l’indennizzo è dovuto e la misura dello stesso…
LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI SONO IMPRESE Senza travisare il senso di tale affermazione occorre ricordare che l’immissione sul mercato di un prodotto assicurativo è sempre il risultato di un’indagine statistica e attuariale in base alla quale il prezzo (premio), viene stabilito in funzione della probabilità che un determinato “evento”, ovvero il rischio garantito, si verifichi in modo tale che l’operazione sia, per l’impresa, economicamente vantaggiosa. Il premio viene, infatti, calcolato ripartendo tra tutti gli assicurati il costo totale di tutti i sinistri dello stesso tipo di quello dedotto nel contratto. In altre parole, poiché l’assicuratore perde o guadagna, a seconda che si verifichi o no l’evento coperto dall’assicurazione, è chiaro che tanto più elevata è la probabilità che questo si verifichi tanto più alto sarà il premio da pagare. Ecco spiegato, ad esempio, perché giustamente vi è differenza di costo tra una polizza per la R.C.A. stipulata in una città come Napoli e una stipulata, invece, a Novara. Purtroppo il rischio garantito, ovvero quello del danno da sinistro stradale, è più probabile che si verifichi a Napoli, città con elevatissimo tasso di incidenti stradali, piuttosto che a Novara, ove pare che gli automobilisti e i motociclisti siano più virtuosi. Soprattutto, risulta chiaro il motivo per il quale gli eventi che si verificano più di frequente (per esempio il furto in abitazione) siano per così dire “palettati” da determinate condizioni che restringono, di fatto, le ipotesi di erogazione dell’indennizzo.
CHI ASSICURA COSA Tra le polizze che coprono il rischio di sottrazione rientrano indubbiamente quella contro il furto e quella contro l’infedeltà del dipendente (per esempio il furto commesso da un collaboratore familiare). I soggetti interessati alla stipula di questa tipologia di contratti assicurativi sono tutti coloro che entrano in contatto con la cosa e, quindi, non solo il proprietario ma anche l’utilizzatore. Non vi è assolutamente coincidenza tra il danno causato dal delitto di furto (artt. 624 e 185 del codice penale, art. 2059 del codice civile), indubbiamente più ampio e ricomprendente sia quello patrimoniale sia quello non patrimoniale (che si può eventualmente richiedere al ladro acciuffato), e quello oggetto dell’assicurazione contro il furto, più limitato in quanto copre unicamente i danni patrimoniali, pur includendo anche le conseguenze del delitto tentato ovvero gli atti preparatori (per esempio i danni da scasso della finestra o infisso cagionati dal ladro che, scoperto, fugge senza portare a termine il delitto oppure gli atti vandalici avvenuti in occasione del furto o, ancora, le spese per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato che contiene le cose assicurate.). L’oggetto dell’assicurazione contro il furto può, dunque, riguardare diversi beni purché si tratti di cose suscettibili di essere sottratte (beni mobili o energie).
INFORMAZIONI PRECISE E DOCUMENTATE Al momento della firma del contratto occorre fornire determinate informazioni che riguardano le cose oggetto dell’assicurazione; vale a dire che bisogna indicarne il numero, il valore, la sussistenza o meno di mezzi di difesa o protezione nonché la preesistenza di tentati furti o commessi in danno dell’assicurato. Queste notizie incidono, infatti, sulla determinazione del premio oppure sulla volontà dell’assicuratore di procedere o meno alla stipula e sono, dunque, fondamentali. Riguardo all’assicurazione che copre il rischio di furto dei beni (gioielli, quadri, tappeti, pellicce, abiti, pelletteria, denaro, ecc. ) in essa presenti e delle cose danneggiate per compiere tale delitto è opportuno, prima di procedere alla stipula, al fine di non sottostimare il valore complessivo degli oggetti, procedere a documentare fotograficamente gli stessi e acquisire (in mancanza di ricevute di acquisto, perché ricevuti in dono) una valutazione da parte di un perito o esperto di settore; questa operazione, seppur impegnativa, aiuta sia ad individuare i massimali di indennizzo per non sotto-assicurare i beni, sia a provare l’esistenza degli stessi e, quindi, a quantificare l’indennizzo, entro i limiti negoziati, su quelli e non su altri. Qualora, poi, non si volesse accettare il naturale deprezzamento o svalutazione del bene che naturalmente questo subisce nel corso del tempo, si può, con un piccolo aumento del premio, sottoscrivere la clausola “valore a nuovo” e cioè in misura pari al prezzo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali. Tale possibilità è, tuttavia, esclusa, com’è ovvio che sia, per gli oggetti d’arte, antiquariato o collezioni. In generale si può sinteticamente aggiungere che tutto ciò che può servire a documentare la disponibilità del bene e il valore dello stesso (expertise, certificati di garanzia, ricevute di acquisto, ecc.) è utile sia alla stipula dell’assicurazione sia ad affrontare la criticità della liquidazione.
CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA I massimali di indennizzo, poi, saranno diversi a seconda che si riferiscano a cose contenute in cassaforte (più elevati perché il rischio di forzatura diminuisce) rispetto a quelli delle cose tenute fuori da questi mezzi di sicurezza. Ancora potrebbe essere previsto tra le condizioni che i massimali si riducano a scalare successivamente a ogni furto e, quindi, occorre prestare particolare attenzione anche a queste clausole, poiché se il contratto si rinnova tacitamente dovrà essere specificato che il valore assicurato deve intendersi ripristinato come in origine, fatta salva la detrazione del valore delle cose rubate.
MA IL RISCHIO C’È Nelle assicurazioni contro il furto spesso le delimitazioni degli eventi assicurati sono dettagliatissime per diverse ragioni. E’, infatti, sempre possibile, teoricamente, la simulazione del furto, essendo la cosa direttamente nella disponibilità dell’utilizzatore, e, in tal caso, la prova della simulazione, che deve essere fornita dall’assicuratore, sarebbe decisamente difficile da fornire. Inoltre, ahimè, il reato di furto è purtroppo diffusissimo, specie in alcune località. Da ciò deriva che se fosse prevista sempre la copertura del danno, a ogni verificarsi dell’evento furto, il rischio sarebbe troppo elevato e, anzi, al limite della certezza e, quindi, non assicurabile. Il rischio viene, dunque, solitamente circoscritto e limitato da clausole cui, in genere, non si presta la dovuta attenzione. I limiti possono essere di vario tipo ovvero oggettivi, modali, causali, temporali, e spaziali.
PRESTARE ATTENZIONE AI LIMITI DEL RISCHIO Esaminiamo, dunque, nel dettaglio queste tipologie di limiti, per aiutare i contraenti ad essere più consapevoli di ciò che stanno sottoscrivendo e, soprattutto, di ciò che possono pretendere qualora l’evento “furto in abitazione” si verifichi effettivamente (classificazione tratta dalla collana “Il diritto delle assicurazioni”, vol. II, “Le assicurazioni contro i danni”, cap. II – sez. IV, pag. 354 e segg., Marco Rossetti, Cedam).
Limiti oggettivi: non tutti i beni possono essere oggetto di questo tipo di contratto assicurativo; i preziosi e i veicoli, infatti, in genere sono oggetto di altre polizze ad hoc. Mentre il furto di denaro può essere assicurato ma solo entro certi limiti (di solito viene indennizzato entro il 10% del massimale assicurato e, quindi, se viene asportato dall’abitazione un quantitativo di denaro che supera questo ammontare il danno resta a carico dell’assicurato). Solitamente l’impresa di assicurazione subordina l’operatività della garanzia alla sussistenza di misure di sicurezza o prevenzione; pretenderà, dunque: 1) che i locali contenenti i beni siano costruiti in muratura o altri materiali parimenti robusti; 2) che le finestre siano poste ad almeno quattro metri da terra o da altre superfici accessibili in modo ordinario dall’esterno senza particolari artifici o agilità personali; 3) che l’abitazione sia difesa da serramenti rigidi chiusi con serrature manovrabili solo dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro Se tali mezzi di sicurezza ci sono ma non vengono utilizzati, ad esempio perché si lascia aperta la porta d’ingresso o una finestra, l’indennizzo non è dovuto. Resta salva ovviamente la possibilità di dimostrare che pur essendo aperta la finestra, il ladro si è introdotto clandestinamente forzando la porta d’ingresso. L’indennizzo è invece versato, ma con uno scoperto, qualora i mezzi di sicurezza non vengano attivati perché all’interno dell’abitazione resta qualcuno.
Limiti modali: riguardano la modalità del furto. Non tutti i modi in cui il delitto viene perpetrato danno seguito, infatti, a indennizzo ma solo i seguenti: 1) effrazione violando i mezzi di protezione e chiusura o muri, soffitti e pavimenti mediante rottura, scasso, sfondamento o uso fraudolento di chiavi e simili; 2) mediante scalata, ovvero per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli con mezzi artificiosi o particolari agilità personali (es. la porta di ingresso aperta senza apparenti segni di effrazione); 3) mediante introduzione clandestina o rapina, anche se iniziata all’esterno; 4) furto e rapina, avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 5) furto con chiavi smarrite o sottratte; 6) furto commesso dai prestatori di lavoro.
Limiti causali: significa che i furti verificatisi in determinate circostanze non sono indennizzabili. Restano dunque esclusi dalla garanzia furto: 1) i danni verificatisi in occasione di guerre, insurrezioni, invasioni e occupazioni militari; 2) quelli che si verificano durante incendi, esplosioni nucleari, scoppi, radiazioni, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura; 3) ancora quelli causati da dolo o da colpa grave dell’assicurato o delle persone di cui questi deve rispondere.
Limiti temporali: ciò significa che sono indennizzabili solo i danni derivanti da furti denunciati entro un certo lasso di tempo dal loro verificarsi. In genere, dunque, la compagnia di assicurazioni non darà seguito ad alcun indennizzo se il furto si è verificato a partire dalle ore 24 del 45° giorno in cui l’abitazione è rimasta disabitata. Tale termine è ridotto, in genere, a trenta giorni nel caso di denaro, preziosi e carte di credito.
Limiti spaziali: riguardano l’indicazione dei locali ove gli oggetti si trovano o la cassaforte ove alcuni oggetti devono essere custoditi. Se viene assicurato il furto nell’appartamento che si trova in una certa località non si può chiedere l’indennizzo se il furto è avvenuto in altra casa ove gli oggetti assicurati si sono occasionalmente o per breve periodo trovati, a meno che nella polizza non vi sia un’estensione di garanzia che preveda la copertura anche nell’abitazione di vacanza sia delle cose qui contenute abitualmente sia di quelle che ci si trovano in occasione del soggiorno. E’ chiaro che in tal caso gli scoperti saranno superiori perché si presume che gli oggetti contenuti in queste case vengano lasciati incustoditi per periodi anche molto lunghi.
L’ASSICURATO CHE FA IL FURBO COMMETTE REATO…E NON OTTIENE NULLA! Molte polizze prevedono, giustamente, la decadenza dal diritto all’indennizzo nell’ipotesi in cui si esageri dolosamente l’ammontare del danno oppure nel caso di occultamento, sottrazione o manomissione delle cose non rubate o ancora di alterazione delle tracce o degli indizi materiali del reato. Marco Rossetti, nel volume citato, evidenzia, in modo condivisibile, che a prescindere dalla previsione contrattuale la denuncia di un fatto che non si è verificato, o non si è verificato secondo le modalità indicate, costituisce violazione del dovere di correttezza e buona fede e, quindi, inadempimento contrattuale che impedisce, legittimamente, di dar corso all’indennizzo. Aggiungerei che così facendo il soggetto che pone in essere una tale condotta commette anch’egli un crimine ovvero quello di “simulazione di reato”, previsto dall’art. 367 del codice penale e punito, peraltro, piuttosto severamente.
Avvocato Patrizia Comite - Studio Comite