Con l’avvicinarsi della stagione estiva le agenzie assicurative ricevono un incremento di richieste di preventivi per conoscere i costi delle polizze (documenti su cui vengono redatti i contratti assicurativi e, quindi, i contratti stessi) che garantiscano di poter essere indennizzati in caso di furto degli oggetti e dei denari contenuti nella propria abitazione, da parte di ladri, ignoti, o di personale dipendente cui si è lasciato in custodia l’appartamento, durante le prolungate assenze da casa. La corsa alla stipula di questi contratti ha un senso, tuttavia, solo se le condizioni garantiscono un effettivo soddisfacimento del maltolto nel caso si verifichi l’evento furto. E’, quindi, assolutamente indispensabile non solo valutare i costi di stipula ma soprattutto gli eventi garantiti, ovvero il rischio assicurato. La polizza che copre il “furto in abitazione” è, infatti, tra le più insidiose e quella che origina la maggior parte dei contenziosi. Rammento, infatti, che le compagnie di assicurazione, come tutte le attività d’impresa, commercializzano prodotti a scopo di lucro e non sono enti di beneficienza. Impariamo a conoscere questa tipologia di contratti assicurativi per comprendere davvero quali sono i casi in cui l’indennizzo è dovuto e la misura dello stesso…
Visualizzazione post con etichetta SCASSO. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta SCASSO. Mostra tutti i post
lunedì 12 maggio 2014
giovedì 29 agosto 2013
PAURA DELL'UOMO RAGNO? SE POI AGEVOLATO DAL PONTEGGIO IL FURTO E' ASSICURATO (PT. 2)
Come anticipato nel post precedente, in caso di furto nell’appartamento, non è da escludere che la responsabilità sia da attribuire allo stesso condomino derubato. Per questo credo sia opportuno approfondire l’argomento prendendo come riferimento una recente sentenza della Cassazione.
Etichette:
ALLARME,
AMMINISTRATORE,
ANTIFURTO,
APPARTAMENTO,
ASSEMBLEA CONDOMINIALE,
CASSAZIONE,
CONDOMINIO,
ENTRATI IN CASA,
FURTO,
LADRI,
PONTEGGIO,
RESPONSABILITA',
SCASSO
lunedì 26 agosto 2013
PAURA DELL'UOMO RAGNO? SE POI AGEVOLATO DAL PONTEGGIO IL FURTO E' ASSICURATO (PT. 1)
La stagione estiva amplifica le paure per i furti negli appartamenti
lasciati incustoditi durante le ferie. I reati vengono agevolati sia dalla
minore presenza dei proprietari, sia dall’abitudine, di tenere aperte o
socchiuse finestre, portefinestre e lucernai. Alcuni di questi furti, tuttavia,
sono resi possibili dalla presenza di ponteggi eretti in occasione di lavori
alla facciata o ad altre parti comuni dell’edificio. Quella dei furti
“agevolati” dai ponteggi è circostanza assai meno rara di quello che si pensi
rimanendo, purtroppo spesso, ignoto l’autore (o gli autori) del reato. Quando
questa ipotesi si verifica assume un’importanza rilevante, sotto il profilo
giuridico, conoscere gli aspetti relativi alla responsabilità civile onde individuare
il soggetto a cui richiedere il risarcimento dei danni subiti. E’ opinione
comune ritenere che, qualora un furto in appartamento venga perpetrato mediante
l’utilizzo del ponteggio, sia tout court
responsabile l'impresa che lo ha installato. Ma le cose stanno realmente così?
Etichette:
ALLARME,
AMMINISTRATORE,
ANTIFURTO,
APPARTAMENTO,
ASSEMBLEA CONDOMINIALE,
CASSAZIONE,
CONDOMINIO,
ENTRATI IN CASA,
FURTO,
LADRI,
PONTEGGIO,
RESPONSABILITA',
SCASSO
Iscriviti a:
Post (Atom)


