giovedì 29 agosto 2013

PAURA DELL'UOMO RAGNO? SE POI AGEVOLATO DAL PONTEGGIO IL FURTO E' ASSICURATO (PT. 2)



Come anticipato nel post precedente, in caso di furto nell’appartamento, non è da escludere che la responsabilità sia da attribuire allo stesso condomino derubato. Per questo credo sia opportuno approfondire l’argomento prendendo come riferimento una recente sentenza della Cassazione. 


Utilizzando il ponteggio installato per consentire alcuni lavori di ristrutturazione della facciata in uno stabile condominiale, ignoti penetravano in un appartamento sito all’ottavo piano, da dove prelevavano oggetti preziosi di ingente valore. Il proprietario derubato conveniva quindi in giudizio sia l’impresa appaltatrice dei lavori che il condominio committente, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito.

Il giudice di prime cure (Tribunale di Milano) decideva di accogliere tali ragioni, in considerazione anche della consolidata giurisprudenza in materia. La sentenza veniva impugnata dall'impresa e dal condominio e il verdetto veniva ribaltato dalla Corte d’Appello che riteneva di accogliere, riformando la precedente pronuncia, le ragioni degli appellanti. Il proprietario derubato, parte soccombente nel processo di secondo grado, decideva allora di ricorrere in cassazione.

La Suprema Corte nel respingere il ricorso del proprietario ha motivato la propria pronuncia facendo alcune interessanti osservazioni che qui si riportano sinteticamente. In primo luogo la Cassazione non ha fondato il proprio convincimento sulla semplice questione se il condominio e l'impresa avessero adottato o meno tutte le cautele necessarie ad evitare i furti nello stabile interessato dai lavori in facciata, bensì ha messo in rilievo come, prima
dell’esecuzione dei lavori fosse stata adottata una delibera condominiale, a cui aveva peraltro partecipato lo stesso ricorrente, in cui, in ragione di una ritenuta eccessiva onerosità, l'assemblea aveva rinunciato all'installazione dei sistemi di allarme sul ponteggio.

Per altro verso, durante le fasi istruttorie dei processi di merito, era emerso e dimostrato che proprio l'impresa aveva sollecitato l'installazione dell'antifurto facendo notare al condominio committente che il ponteggio poteva facilitare l'ingresso di malintenzionati. Tale invito, tuttavia, non era stato accolto dall’assemblea. La Suprema Corte rilevava inoltre che il ricorrente, pur essendo presente all'adunanza, non aveva manifestato in alcun modo contrarietà alla posizione espressa dall'assemblea condividendo, nei fatti, la decisione presa.

In buona sostanza l’adesione del condomino alla delibera condominiale ha finito per annullare la responsabilità del condominio in quanto il condomino, aderendo alla decisione  di non installare sui ponteggi alcun impianto di allarme, si era assunto il rischio di poter subire un furto. A rafforzare il motivo del rigetto del ricorso la medesima Corte ha osservato che i preziosi rubati in casa del ricorrente erano mal custoditi; infatti, nonostante l'ingente valore, erano contenuti in una scatola riposta, senza altri accorgimenti, all’interno dell'armadio e non in una cassaforte o altro arredo blindato. Gli ermellini (sono chiamati così i giudici della Cassazione), concludevano sottolineando che all’impresa esecutrice dei lavori, essendosi limitata ad eseguire un ordine impartitogli dal condominio, non poteva comunque essere imputato alcun profilo di responsabilità.

Da quanto sopra detto, ritengo utile consigliare innanzitutto, che in occasione di lavori in facciata che richiedano l’installazione di ponteggi, l’inserimento nel contratto di appalto di apposite clausole che prevedano l’onere dell’impresa esecutrice di adottare tutte le misure idonee e necessarie a prevenire il tentativo di furto nelle abitazioni private, richiedendo alla medesima impresa anche la stipula di una polizza assicurativa specifica che garantisca il risarcimento ai singoli condomini qualora si verifichi l’evento “furto”. Consiglio, inoltre, a tutti i condomini interessati dalla questione di comportarsi in modo diligente custodendo adeguatamente i loro beni e preziosi nonché di presenziare alla delibera di assegnazione dell’appalto promuovendo l’installazione di dispositivi di sicurezza, anche se ciò comporta un piccolo incremento di costi. Ricordo infatti che secondo un vecchio e collaudato proverbio “chi più spende meno spende”.