lunedì 2 settembre 2013

NON SOLO BELLUCCI VS CASSEL: LA COPPIA D'ESTATE SCOPPIA



C’eravamo tanto amati…poi arrivò l’estate. E’ proprio così: il periodo fra settembre e dicembre è quello in cui l’avvocato matrimonialista riceve la maggior parte degli incarichi a richiedere la separazione da moglie, o marito, di cui si è scoperto l’adulterio. L’occasione, si sa, fa l’uomo ladro e allora, quando l’uno resta e l’altra soggiorna al mare o in montagna, con o senza pargoli al seguito, complice la solitudine, il caldo che induce allo scoperto e l’inclinazione a profittare della situazione, capita che a prevalere sia la tentazione per la scappatella piuttosto che l’amore per il compagno o la compagna di sempre. Basta il perdono?


Purtroppo spesso succede che non si sia disposti a perdonare, specie quando la scoperta del tradimento arriva come “fulmine a ciel sereno”, inaspettata, temuta e a dispetto di ogni promessa di buona condotta. Il mandato che si conferisce all’avvocato diventa dunque, in questi casi di “amore tradito”, un vero e proprio mandato allo scannamento in cui il professionista avrà il compito di rappresentare al giudice quanto la condotta del traditore (o traditrice) sia stata mostruosa e quanto dolore abbia cagionato. Al matrimonialista verrà inoltre conferito l’ulteriore compito di richiedere il giusto ristoro dei danni patiti a cagione di tutte le sofferenze fisiche e morali subite e, in estrema sintesi, di ridurre sul lastrico il fedifrago maritino (ovviamente ciò vale anche per le allegre mogliettine). Poco importa che la relazione adulterina intrecciata sia stata di breve durata o si sia protratta nel tempo; qualora venga scoperta dall’altro coniuge e renda di fatto intollerabile la prosecuzione della convivenza può ben essere addotta quale causa di addebito della separazione con conseguenze, sul piano economico e successorio, di non poco conto.

L’art. 151 del codice civile stabilisce infatti che si possa richiedere la separazione legale giudiziale quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. In tal caso il giudice, pronunciando la separazione, qualora abbia accertato che siano effettivamente sussistenti le circostanze addotte, quali causa di detta intollerabilità, e ne sia stato richiesto, dichiara a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione della condotta contraria ai doveri che discendono dal matrimonio (così recentemente Cass. Civ., Sez. I, sent. 10/07/2013, n. 17089). 

E’ importante sottolineare che l’infedeltà fra coniugi, anche apparente, assume rilievo giuridico solo in quanto leda l’onorabilità e il decoro del coniuge che viene tradito e a condizione che costituisca il nesso causale con la crisi familiare. Qualora infatti il rapporto fra marito e moglie fosse già irrimediabilmente deteriorato per altre ragioni, è evidente che l’adulterio non possa essere richiamato quale causa di intollerabilità della convivenza, già preesistente. Conseguentemente, in tal caso, il giudice non darà luogo ad una pronuncia di addebito fondata sulla violazione dell’obbligo di fedeltà, dovere che discende dal matrimonio, unitamente ad altri, così come stabilito dall’art. 143 del codice civile (Cass. Civ. Sez. I, sent., 2/10/2012, n. 16767).

In ogni caso è fondamentale dar prova di infedeltà. Per prova si intende che occorre portare a conoscenza del giudice fatti e circostanze a fondamento dei propri assunti. Il modo migliore per ottenere prove certe che possono essere utilizzate in giudizio è affidarsi ad agenzie investigative serie che alla fine delle proprie indagini forniscono un report evidenziando, tramite fotografie, testimonianze e altri elementi probatori, la relazione extraconiugale, in modo lecito e consentito dalla legge. Non tutti sanno, infatti, che i controlli sui tabulati telefonici, sugli sms del telefonino, le intercettazioni telefoniche e il controllo delle caselle di posta elettronica non sono consentiti e costituiscono reato.

Ciò detto va sottolineato che per infedeltà coniugale non si intende solo la relazione che implichi rapporti sessuali con altri ma anche quei casi in cui il comportamento di uno tradisca la fiducia dell’altro verso il quale non mantiene un rapporto di interesse fisico e spirituale. Anche la mancanza di lealtà assume il significato di tradimento quando si celano cose e fatti importanti per la vita matrimoniale.

La pronuncia di addebito avrà conseguenze sul piano economico in quanto il coniuge che si è reso responsabile della violazione del dovere di fedeltà avrà diritto al solo assegno alimentare, qualora versi in stato di indigenza, e non al mantenimento che, invece, svolge la funzione di garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita tenuto durante il matrimonio. Altra conseguenza è la perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge. L’addebito per infedeltà non ha, invece, alcuna influenza sull’affidamento dei figli per i quali permane la regola dell’affidamento condiviso essendo interesse di questi ultimi quello di mantenere rapporti con entrambi i genitori a prescindere dalla relazione extraconiugale di uno o dell’altra. Il coniuge tradito potrà inoltre richiedere un congruo risarcimento per i danni non patrimoniali subiti a seguito della violazione del dovere di fedeltà.

Alcune recenti pronunce hanno stabilito fra l’altro che non si darà luogo a dichiarazione di addebito a carico di un coniuge, per l’infedeltà di quest’ultimo, qualora la convivenza sia continuata o vi sia stata riconciliazione effettiva, non bastando la mera dichiarazione di volersi riconciliare (Cass. Civ, Sez. VI Civile – 1, ordinanza 23/05/2013, n. 12750; Cass. Civ., Sez. VI civile – 1, ordinanza 27/06/2013, n. 16270). Neppure si darà luogo ad addebito qualora il tradimento sia stato l’epilogo di una convivenza infelice o di una precedente condotta univoca di disaffezione (Cass. Civ., Sez. I, Sent., 30/01/2013, n. 2183; Cass. Civ., Sez. VI civile – I, ordinanza, 24/07/2013, n. 17991) o, ancora, se le relazioni extraconiugali seguivano gli allontanamenti dell’altro coniuge eccessivamente “mammone” (Cass. Civ., sez. I, sent. 23/08/2012, n. 14610), o quando l’origine della crisi derivi da diversità caratteriale e di mentalità tale da rendere intollerabile la convivenza (Corte d'Appello di Roma, Sezione della Persona e della Famiglia, n.6297/2012 del 13 dicembre 2012). E’ stata, invece, stabilita l’addebitabilità a moglie e marito “ritenendo che vi possano essere contemporaneamente comportamenti di entrambi i coniugi valutabili come gravemente contrari ai doveri imposti dal matrimonio e che sono astrattamente idonei a produrre la rottura del rapporto coniugale” (Cass. Civ., Sez. I, sent. 26/06/2013, n. 16142).

Occorrerà dunque tenere conto degli orientamenti citati e meditare sulla effettiva possibilità di ottenere, per quanto bravo e preparato sia l’avvocato matrimonialista, una pronuncia che accolga la richiesta di addebito della separazione per infedeltà coniugale oltre che, naturalmente, il giusto sollievo morale per il torto subito. Nel corso del giudizio di separazione emergeranno infatti tutte le condotte pregresse tenute dai coniugi e non è affatto escluso che possa essere evidenziato che la relazione adulterina non sia la causa unica, esclusiva e fondamentale della intollerabilità a proseguire la convivenza. Spesso infatti accade, secondo il noto principio della causa-effetto, che le motivazioni risiedano in altre condotte più antiche e latenti ma ugualmente contrarie ai doveri che discendono dal contratto matrimoniale.