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lunedì 27 luglio 2015

L’AMMINISTRATORE CHE NON COMUNICA I DATI DEI MOROSI PAGA DI TASCA PROPRIA!


Uno dei problemi che maggiormente preoccupano gli amministratori di condominio è sicuramente quello relativo alle morosità condominiali. Le statistiche parlano chiaro: negli ultimi anni, colpa anche (e soprattutto) della crisi economica, si è registrato un notevole incremento degli incarichi ai legali per il recupero dei crediti condominiali nei confronti degli stessi condomini che non pagano la loro quota di spese di gestione. Tuttavia, tale recupero non è sempre agevole perché spesso il condòmino non possiede altri beni se non il proprio appartamento e, allora, in questi casi, l’amministratore è costretto ad intraprendere una lunga e costosa esecuzione immobiliare. Questa procedura è indiscutibilmente onerosa, sicuramente la più lunga (possono volerci in alcuni casi diversi anni) e spesso si rivela persino infruttuosa. Basti pensare che se il proprietario ha contratto un mutuo che grava per buona parte ancora sull’immobile, sussiste la probabilità, tutt’altro che remota, che tutto il ricavato della vendita all’asta se lo aggiudichi la banca quale creditore privilegiato. In questi casi l’unico vantaggio si realizza nel recupero delle spese sostenute per l’esecuzione che verranno rimborsate al condominio mentre il nuovo proprietario aggiudicatario dell’immobile dovrà farsi carico delle spese condominiali della gestione in corso e di quella precedente. Certo, si tratta di un “contentino” per le casse condominiali ma, come si dice, “piuttosto che niente è meglio…piuttosto”. Ma intanto i fornitori insoddisfatti che fanno? Vediamolo insieme … 

lunedì 9 settembre 2013

NIENTE VIZI ALL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE: STOP ALL’INCETTA DI DELEGHE



Tra le novità introdotte dalla Riforma del Condominio (Legge 220/2013), vi è quella che prevede il divieto di “accaparrarsi” deleghe oltre un certo limite. La riforma pone fine, infatti, ad un uso (che talvolta diveniva abuso) ormai consolidato secondo cui alcuni condomini, solerti, si facevano conferire da altri proprietari la delega a partecipare all’assemblea condominiale. In alcuni casi (specie se le deleghe risultavano “non dichiarate” ovvero senza indicazione di voto per i punti posti all’ordine del giorno), succedeva quindi che il condomino con molte deleghe esercitasse un potere rilevante, capace di influenzare, da solo, con l’insieme dei millesimi raggranellati, le decisioni più importanti per la vita e la gestione del condominio. Prima della “novella” solo il regolamento poteva contenere una norma che limitasse il numero di deleghe conferibili a ciascun soggetto (fosse esso condomino o estraneo). In assenza di una specifica norma regolamentare non vi era, infatti, limite al conferimento di molte deleghe ad uno stesso soggetto. Cosa cambia?

giovedì 29 agosto 2013

PAURA DELL'UOMO RAGNO? SE POI AGEVOLATO DAL PONTEGGIO IL FURTO E' ASSICURATO (PT. 2)



Come anticipato nel post precedente, in caso di furto nell’appartamento, non è da escludere che la responsabilità sia da attribuire allo stesso condomino derubato. Per questo credo sia opportuno approfondire l’argomento prendendo come riferimento una recente sentenza della Cassazione. 

lunedì 26 agosto 2013

PAURA DELL'UOMO RAGNO? SE POI AGEVOLATO DAL PONTEGGIO IL FURTO E' ASSICURATO (PT. 1)



La stagione estiva amplifica le paure per i furti negli appartamenti lasciati incustoditi durante le ferie. I reati vengono agevolati sia dalla minore presenza dei proprietari, sia dall’abitudine, di tenere aperte o socchiuse finestre, portefinestre e lucernai. Alcuni di questi furti, tuttavia, sono resi possibili dalla presenza di ponteggi eretti in occasione di lavori alla facciata o ad altre parti comuni dell’edificio. Quella dei furti “agevolati” dai ponteggi è circostanza assai meno rara di quello che si pensi rimanendo, purtroppo spesso, ignoto l’autore (o gli autori) del reato. Quando questa ipotesi si verifica assume un’importanza rilevante, sotto il profilo giuridico, conoscere gli aspetti relativi alla responsabilità civile onde individuare il soggetto a cui richiedere il risarcimento dei danni subiti. E’ opinione comune ritenere che, qualora un furto in appartamento venga perpetrato mediante l’utilizzo del ponteggio, sia tout court responsabile l'impresa che lo ha installato. Ma le cose stanno realmente così?

giovedì 25 luglio 2013

IL TERRAZZO LOGORA CHI NON CE L'HA (...ALMENO QUANDO PIOVE!)



Un caso assai frequente è quello delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo o dal lastrico solare soprastante dovute alla tracimazione di acqua piovana specie in occasione di forti temporali ed acquazzoni. Spesso accade che l’acqua non riesca a defluire bene nel pluviale di scarico non solo a causa della violenza dei temporali o dell’insufficienza del diametro del bocchettone di scarico del terrazzo ma, talvolta, anche del deposito di detriti e fogliame che si accumulano. Questo “tappo naturale” cagiona l’allagamento delle superfici di calpestio non impermeabili e la conseguente infiltrazione nell’appartamento sottostante con danni, spesso ingenti, alle cose e agli arredi. Ma il condominio non sempre risarcisce, scopriamo il perché.

venerdì 21 giugno 2013

FINISCE L'ERA DELL'INTERPRETAZIONE: ARRIVA LA RIFORMA DEL CONDOMINIO


Il 18 giugno è entrata in vigore la tanto agognata Riforma del Condominio che, a distanza di quasi sette decenni, ha finalmente riorganizzato la materia condominiale, sinora in balia dell’interpretazione, da parte dei giudici, delle poche norme contenute nel nostro Codice Civile. Certo non dimentichiamoci che ciò accade nel “Bel Paese” e pertanto non si pensi che la disciplina, per quanto organica ed ampia, non contenga punti controversi di cui senza dubbio si discuterà. Ciò detto, qui di seguito troverete un piccolo schema delle principali novità, organizzato per argomento ed in ordine alfabetico.