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lunedì 8 settembre 2014

PROROGA DEL RILASCIO E FONDO PER DISAGIATI: STOP AGLI SFRATTI!


Davvero interessante la questione che qualche tempo fa mi ha sottoposto Bice e che ritengo utile condividere con voi! La figlia trentenne, Antonina, sposata e separata, con due figli minori, ha subito, a causa della crisi economica una compressione dello stipendio che non le consentiva, ahimè, di mantenere le spese dell’alloggio preso in affitto. In virtù di tale situazione, e sapendo che la madre possedeva un piccolo appartamento a Milano, oltre a quello in cui viveva, che da diversi anni aveva concesso in locazione, Antonina ha chiesto appunto a Bice di aiutarla permettendole di vivere nella piccola abitazione, messa a rendita da quest’ultima, consentendole di pagare un affitto commisurato alle sue nuove e più ristrette condizioni economiche. Bice, naturalmente, ben lieta di aiutare la figlia in difficoltà senza, peraltro, rinunciare ad una piccola rendita che unita alla pensione le avrebbe consentito comunque di continuare a godere di un’esistenza più che dignitosa, inoltrava immediatamente disdetta all’inquilino poiché, combinazione, la locazione, stipulata secondo le regole della Legge sull’equo canone (Legge 392 del 1978), era giunta ormai, dopo il rituale rinnovo tacito del quarto anno, alla settima annualità e quindi stava ormai per finire (4 + 4). Bice, nonostante il legittimo diritto, ha avuto una fastidiosa sorpresa e un bel po’ di seccature! Cosa è successo?

lunedì 9 settembre 2013

NIENTE VIZI ALL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE: STOP ALL’INCETTA DI DELEGHE



Tra le novità introdotte dalla Riforma del Condominio (Legge 220/2013), vi è quella che prevede il divieto di “accaparrarsi” deleghe oltre un certo limite. La riforma pone fine, infatti, ad un uso (che talvolta diveniva abuso) ormai consolidato secondo cui alcuni condomini, solerti, si facevano conferire da altri proprietari la delega a partecipare all’assemblea condominiale. In alcuni casi (specie se le deleghe risultavano “non dichiarate” ovvero senza indicazione di voto per i punti posti all’ordine del giorno), succedeva quindi che il condomino con molte deleghe esercitasse un potere rilevante, capace di influenzare, da solo, con l’insieme dei millesimi raggranellati, le decisioni più importanti per la vita e la gestione del condominio. Prima della “novella” solo il regolamento poteva contenere una norma che limitasse il numero di deleghe conferibili a ciascun soggetto (fosse esso condomino o estraneo). In assenza di una specifica norma regolamentare non vi era, infatti, limite al conferimento di molte deleghe ad uno stesso soggetto. Cosa cambia?