La stagione estiva amplifica le paure per i furti negli appartamenti
lasciati incustoditi durante le ferie. I reati vengono agevolati sia dalla
minore presenza dei proprietari, sia dall’abitudine, di tenere aperte o
socchiuse finestre, portefinestre e lucernai. Alcuni di questi furti, tuttavia,
sono resi possibili dalla presenza di ponteggi eretti in occasione di lavori
alla facciata o ad altre parti comuni dell’edificio. Quella dei furti
“agevolati” dai ponteggi è circostanza assai meno rara di quello che si pensi
rimanendo, purtroppo spesso, ignoto l’autore (o gli autori) del reato. Quando
questa ipotesi si verifica assume un’importanza rilevante, sotto il profilo
giuridico, conoscere gli aspetti relativi alla responsabilità civile onde individuare
il soggetto a cui richiedere il risarcimento dei danni subiti. E’ opinione
comune ritenere che, qualora un furto in appartamento venga perpetrato mediante
l’utilizzo del ponteggio, sia tout court
responsabile l'impresa che lo ha installato. Ma le cose stanno realmente così?
Secondo una consolidata giurisprudenza
la responsabilità per i danni subiti dal derubato è ascrivibile all’impresa che
ha eretto l'impalcatura allorché questa abbia trascurato le più elementari
norme di diligenza e, quindi, la doverosa adozione di cautele idonee a impedire
l'uso anomalo delle impalcature, creando in tal modo le condizioni atte ad
agevolare il reato di furto e quindi il verificarsi del danno. Quando il
cantiere rimane incustodito, l'impresa deve, infatti, porre in essere tutti
quegli accorgimenti utili ad impedire danni a terzi ed eventuali furti, come,
ad esempio, l'illuminazione del ponteggio, il ritiro delle scale, la palizzata
intorno al ponteggio stesso, un adeguato impianto di allarme etc.
In tema di responsabilità
aquiliana (ovvero extracontrattuale) vorrei appunto richiamare una recente sentenza
della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 10.01.2011 n. 292) che
ha avuto modo di osservare che “del furto in appartamento realizzato da chi vi
si sia introdotto attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione
risponde, ex art. 2043 cod. civ., l'imprenditore che per tali lavori si sia avvalso
delle impalcature, tutte le volte in cui, violando il principio del neminem laedere, egli abbia omesso di
dotarle di cautele atte a impedirne l'uso anomalo da parte di terzi, così
creando colposamente un agevole accesso ai ladri e ponendo in essere le
condizioni del verificarsi del danno subito dai derubati” (conforme a tale
principio si veda anche: Cass. civ. 17
marzo 2009, n. 6435; Cass. civ. 12 aprile 2006, n. 8630; Cass. civ. 25 novembre
2005, n. 24897).
Ciò detto, ci sembra doveroso rilevare che, anche alla
luce di quanto verrà esposto in seguito, una maggiore tutela del condominio nel
suo complesso e dei singoli proprietari la si può ottenere trasformando il
dovere dell’impresa appaltatrice di dotare i ponteggi dalla stessa installati
di tutte le cautele atte ad impedire “l’uso anomalo da parte di terzi” da
semplice obbligazione extracontrattuale a vera e propria obbligazione
contrattuale. In sede di conclusione del contratto di appalto di esecuzione dei
lavori, infatti, l’amministratore, quale legale rappresentante del condominio,
potrà far inserire nello stesso specifiche clausole che prevedano espressamente
l’obbligo da parte dell’impresa assegnataria di porre in essere tutte le misure
di sicurezza possibili ovvero tutte quelle cautele che, in considerazione anche
delle caratteristiche strutturali, edilizie, di esposizione dell’edificio,
siano utili e necessarie a prevenire il verificarsi di danni di qualsiasi
genere in conseguenza dei lavori in corso nel condominio.
I vantaggi di tale scelta “contrattuale”
sono del tutto evidenti in quanto scongiurano (o per lo meno attenuano) la
possibilità di “equivoci” con l’impresa appaltatrice la quale, in carenza di
specifiche obbligazioni contenute nel contratto, potrebbe avanzare eccezioni o
contestazioni in ordine alla propria responsabilità allorquando si verifichi un furto o altri danni alle parti
sia private che comuni agevolati o conseguenti all’installazione di un
ponteggio in facciata. Bisogna pur sottolineare che
l’impresa può liberarsi dall’imputazione di responsabilità laddove dimostri che
il furto (o il danneggiamento) è stato perpetrato tramite un diverso passaggio
e non utilizzando i ponteggi.
Pur in presenza di
un’obbligazione contrattuale non bisogna dimenticare, d’altro canto, che può coesistere
(sino al punto di essere considerata assorbente rispetto a quella dell’impresa
appaltatrice) una responsabilità del condominio. Si pensi infatti alla
decisione del condominio di mantenere l’installazione del ponteggio anche dopo
il termine dei lavori per consentire al direttore nominato dall’assemblea un
più facile collaudo dei lavori. In tal caso, essendo già intervenuta la
consegna dei lavori, sorge un obbligo di custodia incombente sul soggetto che
ha disposto il mantenimento della struttura. Il condominio che richieda il
mantenimento dei ponteggi anche dopo il completamento delle opere di
ristrutturazione, in considerazione dell'assenza di addetti ai lavori, deve
quindi adottare idonee forme di custodia o di vigilanza degli stessi e qualora
non vi provvedesse sarà tenuto, ai sensi dell’art. 2051 c.c. al risarcimento
nei confronti del proprietario nella cui abitazione è avvenuto il furto
perpetrato mediante l’utilizzo del ponteggio medesimo.
Non è tuttavia neppure da escludersi una
responsabilità dello stesso condomino derubato. Una recentissima pronuncia
della Cassazione (Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile,
Sentenza 28 gennaio 2013, n.1890), del tutto innovativa quanto
interessante sotto il profilo giuridico, offre lo spunto per rivedere i criteri
di imputazione della responsabilità orientati sino ad ora a focalizzare più gli
oneri e gli obblighi in capo all’impresa e meno i singoli comportamenti delle
parti interessate (derubato compreso) i quali, tuttavia, sono passibili di interrompere
il nesso eziologico tra causa ed effetto su cui si fonda il concetto di colpa.
Il caso riveste un certo interesse e merita qualche nota di approfondimento che tratterò nel prossimo post (continua...)