lunedì 26 agosto 2013

PAURA DELL'UOMO RAGNO? SE POI AGEVOLATO DAL PONTEGGIO IL FURTO E' ASSICURATO (PT. 1)



La stagione estiva amplifica le paure per i furti negli appartamenti lasciati incustoditi durante le ferie. I reati vengono agevolati sia dalla minore presenza dei proprietari, sia dall’abitudine, di tenere aperte o socchiuse finestre, portefinestre e lucernai. Alcuni di questi furti, tuttavia, sono resi possibili dalla presenza di ponteggi eretti in occasione di lavori alla facciata o ad altre parti comuni dell’edificio. Quella dei furti “agevolati” dai ponteggi è circostanza assai meno rara di quello che si pensi rimanendo, purtroppo spesso, ignoto l’autore (o gli autori) del reato. Quando questa ipotesi si verifica assume un’importanza rilevante, sotto il profilo giuridico, conoscere gli aspetti relativi alla responsabilità civile onde individuare il soggetto a cui richiedere il risarcimento dei danni subiti. E’ opinione comune ritenere che, qualora un furto in appartamento venga perpetrato mediante l’utilizzo del ponteggio, sia tout court responsabile l'impresa che lo ha installato. Ma le cose stanno realmente così?

Secondo una consolidata giurisprudenza la responsabilità per i danni subiti dal derubato è ascrivibile all’impresa che ha eretto l'impalcatura allorché questa abbia trascurato le più elementari norme di diligenza e, quindi, la doverosa adozione di cautele idonee a impedire l'uso anomalo delle impalcature, creando in tal modo le condizioni atte ad agevolare il reato di furto e quindi il verificarsi del danno. Quando il cantiere rimane incustodito, l'impresa deve, infatti, porre in essere tutti quegli accorgimenti utili ad impedire danni a terzi ed eventuali furti, come, ad esempio, l'illuminazione del ponteggio, il ritiro delle scale, la palizzata intorno al ponteggio stesso, un adeguato impianto di allarme etc.

In tema di responsabilità aquiliana (ovvero extracontrattuale) vorrei appunto richiamare una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 10.01.2011 n. 292) che ha avuto modo di osservare che “del furto in appartamento realizzato da chi vi si sia introdotto attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione risponde, ex art. 2043 cod. civ., l'imprenditore che per tali lavori si sia avvalso delle impalcature, tutte le volte in cui, violando il principio del neminem laedere, egli abbia omesso di dotarle di cautele atte a impedirne l'uso anomalo da parte di terzi, così creando colposamente un agevole accesso ai ladri e ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno subito dai derubati” (conforme a tale principio si veda anche: Cass. civ. 17 marzo 2009, n. 6435; Cass. civ. 12 aprile 2006, n. 8630; Cass. civ. 25 novembre 2005, n. 24897). 

Ciò detto, ci sembra doveroso rilevare che, anche alla luce di quanto verrà esposto in seguito, una maggiore tutela del condominio nel suo complesso e dei singoli proprietari la si può ottenere trasformando il dovere dell’impresa appaltatrice di dotare i ponteggi dalla stessa installati di tutte le cautele atte ad impedire “l’uso anomalo da parte di terzi” da semplice obbligazione extracontrattuale a vera e propria obbligazione contrattuale. In sede di conclusione del contratto di appalto di esecuzione dei lavori, infatti, l’amministratore, quale legale rappresentante del condominio, potrà far inserire nello stesso specifiche clausole che prevedano espressamente l’obbligo da parte dell’impresa assegnataria di porre in essere tutte le misure di sicurezza possibili ovvero tutte quelle cautele che, in considerazione anche delle caratteristiche strutturali, edilizie, di esposizione dell’edificio, siano utili e necessarie a prevenire il verificarsi di danni di qualsiasi genere in conseguenza dei lavori in corso nel condominio.

I vantaggi di tale scelta “contrattuale” sono del tutto evidenti in quanto scongiurano (o per lo meno attenuano) la possibilità di “equivoci” con l’impresa appaltatrice la quale, in carenza di specifiche obbligazioni contenute nel contratto, potrebbe avanzare eccezioni o contestazioni in ordine alla propria responsabilità  allorquando si verifichi un furto o altri danni alle parti sia private che comuni agevolati o conseguenti all’installazione di un ponteggio in facciata. Bisogna pur sottolineare che l’impresa può liberarsi dall’imputazione di responsabilità laddove dimostri che il furto (o il danneggiamento) è stato perpetrato tramite un diverso passaggio e non utilizzando i ponteggi.

Pur in presenza di un’obbligazione contrattuale non bisogna dimenticare, d’altro canto, che può coesistere (sino al punto di essere considerata assorbente rispetto a quella dell’impresa appaltatrice) una responsabilità del condominio. Si pensi infatti alla decisione del condominio di mantenere l’installazione del ponteggio anche dopo il termine dei lavori per consentire al direttore nominato dall’assemblea un più facile collaudo dei lavori. In tal caso, essendo già intervenuta la consegna dei lavori, sorge un obbligo di custodia incombente sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura. Il condominio che richieda il mantenimento dei ponteggi anche dopo il completamento delle opere di ristrutturazione, in considerazione dell'assenza di addetti ai lavori, deve quindi adottare idonee forme di custodia o di vigilanza degli stessi e qualora non vi provvedesse sarà tenuto, ai sensi dell’art. 2051 c.c. al risarcimento nei confronti del proprietario nella cui abitazione è avvenuto il furto perpetrato mediante l’utilizzo del ponteggio medesimo.

Non è tuttavia neppure da escludersi una responsabilità dello stesso condomino derubato. Una recentissima pronuncia della Cassazione (Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza 28 gennaio 2013, n.1890), del tutto innovativa quanto interessante sotto il profilo giuridico, offre lo spunto per rivedere i criteri di imputazione della responsabilità orientati sino ad ora a focalizzare più gli oneri e gli obblighi in capo all’impresa e meno i singoli comportamenti delle parti interessate (derubato compreso) i quali, tuttavia, sono passibili di interrompere il nesso eziologico tra causa ed effetto su cui si fonda il concetto di colpa. Il caso riveste un certo interesse e merita qualche nota di approfondimento  che tratterò nel prossimo post (continua...)