giovedì 8 agosto 2013

BUONE VACANZE A TUTTI! (MA I DIRITTI NON CHIUDONO PER FERIE)



Carissimi lettori e lettrici, immagino che anche voi siate ormai in procinto di partire per le tanto agognate e meritate vacanze estive. Ebbene, nell’augurare a tutti voi delle buone ferie all’insegna del riposo e della scoperta di luoghi sconosciuti, mi preme, giusto per non perdere il vizio, rammentarvi di non lasciare a casa i vostri sacrosanti diritti di viaggiatori e turisti. Infilateli in un angolino della valigia, possibilmente a portata di mano, da tirar fuori e utilizzare all’occorrenza. Questo non significa che dobbiate sguainare spade e intraprendere battaglie sanguinose in nome del rispetto delle leggi ma, semplicemente, che dar modo ai vostri interlocutori di comprendere che siete viaggiatori informati vi porrà al riparo da conseguenze più spiacevoli. Avrete così maggiori possibilità che nessuno intacchi il vostro diritto a godere ciò che avete scelto sulla base delle informazioni che vi hanno fornito e sarà più semplice tutelarvi al rientro dai vostri viaggi. E allora ricordate queste semplici, esemplificative regole:


- Prima della conclusione del contratto il turista ha diritto a ricevere dall’organizzatore/venditore informazioni per iscritto sia di carattere generale (passaporti, visti, obblighi sanitari e relative formalità) che sulle assicurazioni facoltative e sui recapiti di emergenza dell’organizzatore da contattare in caso di difficoltà. Le informazioni contenute nell’opuscolo informativo vincolano l’organizzatore e il venditore secondo le rispettive responsabilità.

- Se durante il viaggio una parte dei servizi previsti non può essere effettuata, l’organizzatore dovrà predisporre soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato senza oneri aggiuntivi per il consumatore, il quale può non accettarle, richiedendo all’organizzatore il rientro al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, con conseguente diritto al rimborso della differenza tra le prestazioni inizialmente previste e quelle effettivamente erogate.

- In caso di mancato o inesatto adempimento del contratto, il turista ha diritto al risarcimento del danno da parte dell’organizzatore o del venditore, secondo le rispettive responsabilità, salvo che il fatto non dipenda da causa a loro non imputabile. Essi rispondono anche dei danni sofferti dal consumatore a causa di altri prestatori di servizi previsti nel pacchetto turistico (ritardi aerei, smarrimento del bagaglio, etc.), salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

- Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno alla persona, causato dall’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni previste dal pacchetto turistico, nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia. Tale diritto si prescrive in tre anni dalla data di rientro del viaggiatore, con eccezione per quanto riguarda il trasporto, il cui termine è fissato in 18 o 12 mesi a seconda del caso specifico.

- Il turista deve contestare ogni mancanza nell’ambito dell’esecuzione del contratto senza ritardo in modo che l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi possa porre tempestivamente rimedio. Può altresì sporgere reclamo mediante invio di raccomandata AR all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza.

- L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento per danni alla persona o per danni diversi da quelli alla persona causati dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. A tale copertura obbligatoria può aggiungersi la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. Gli estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore sono elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici.

- In caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore di pacchetti turistici interviene il Fondo nazionale di garanzia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, che provvede al rimborso del prezzo versato, al rimpatrio del consumatore in caso di viaggi all’estero nonché a fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri. Il Fondo interviene esclusivamente per i pacchetti turistici venduti con contratti stipulati in Italia da agenzie legalmente operanti secondo quanto previsto dalle normative delle Regioni e delle Province Autonome. Non interviene invece quando il viaggio sia stato organizzato autonomamente dal turista o sia stato venduto da operatori non in possesso di regolare autorizzazione. La domanda, corredata della documentazione, deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 ROMA. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito.

- Qualora foste vittime di violazioni di carattere amministrativo ovvero di violazioni concernenti ad esempio la mancata corrispondenza tra classificazione delle strutture turistico-ricettive ed i servizi offerti, la richiesta di prezzi diversi da quelli esposti, la mancanza delle prescritte autorizzazioni o licenze, il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, o il rifiuto a rilasciare lo scontrino fiscale potrete rivolgervi alla Polizia Municipale del luogo o ad altra Autorità di Pubblica Sicurezza.

- Qualora foste invece vittime di furti o truffe, questi dovranno essere denunciati ai Carabinieri o alla Polizia di Stato, il cui verbale dovrà essere allegato alla richiesta di risarcimento del danno.

- Qualora si verificassero dei disservizi nel corso di un viaggio o un soggiorno è sempre opportuno riferirsi all’erogatore del servizio per avere spiegazioni adeguate al riguardo. Se non si è soddisfatti si può agire per la tutela dei propri diritti tenendo presente che è importante raccogliere e conservare tutta la documentazione e le testimonianze dirette a supportare le inadempienze lamentate (fotografie, dichiarazioni sottoscritte da altri turisti, fatture di spese sostenute, ecc.). Se il disservizio ha riguardato più persone si può agire con un reclamo collettivo.

Con l’auspicio dunque di esservi stata utile, rammento a tutti gli “affezionati” che la redazione, seppur in vacanza, non mancherà di accompagnarvi con qualche curiosa notizia o commento giuridico anche durante la pausa agostana.

Un saluto a tutti con una citazione: “Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite”. (Mark Twain).