A seguito della riforma del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), è stata introdotta una nuova procedura di liquidazione che consente al soggetto danneggiato di richiedere direttamente alla propria compagnia assicuratrice il riconoscimento dei danni subiti. Tale procedura prevede da un lato la semplificazione delle incombenze del soggetto nella fase di richiesta e dall’altro garantisce la corresponsione dell’indennizzo in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalle altre procedure. La procedura di risarcimento diretto così come prevista ai sensi dell’art. 149 del C.d.S., è tuttavia facoltativa e si applica tendenzialmente a tutti i sinistri stradali occorsi tra due veicoli ad eccezione di quelli che coinvolgono:
1. più di due veicoli (si pensi ai c.d. tamponamenti a catena);
2. un veicolo non regolarmente assicurato;
3. un veicolo non immatricolato in Italia
4. un veicolo che non appartiene alla categoria dei veicoli a motore;
5. un pedone, un ciclista o un bene immobile (si pensi all’ipotesi del conducente che sfonda una vetrina);
6. un veicolo speciale;
7. una macchina agricola;
8. incidente all'estero;
9. incidente in cui viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa, (D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006);
10. danni fisici gravi superiori al 9% di invalidità;
11. mancata collisione;
Tali ipotesi non rientrano nell’ambito di applicazione della procedura di indennizzo diretto ex art. 149, ma sono soggette ad altre procedure più lunghe e complesse in cui l’assistenza del legale appare non solo opportuna ma talvolta addirittura indispensabile al fine di ottenere il giusto riconoscimento dei danni subiti. In ogni caso una recente e consolidata giurisprudenza di merito è unanime nell’affermare che il danneggiato da sinistro stradale ha diritto di farsi assistere da un legale e di ottenere il rimborso delle relative spese anche in caso di indennizzo diretto (cfr. Corte Cost. Ord. n. 154 e 192/2010, Sent. n. 180/2009 e Ord. n. 205/2008, Cass. S.U. 26973/2008, Cass. 2/2/2006 n. 2275, Cass. 12/07/2005 n. 14594, Cass. 31/5/2005 n. 11606).
Il danneggiato, ha dunque facoltà in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito di farsi assistere (anche nell’ipotesi di indennizzo diretto) da un legale di fiducia e, in caso di definizione bonaria della controversia di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali (Cass., Sez. III sent. 997/2010).
Quando invece la pretesa risarcitoria sfocia in una causa “le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali” (Cass. 2/2/2006 n. 2275).
Nelle altre procedure come quella di risarcimento prevista ex art. 148 C.d.S., gli onorari dell’avvocato vengono liquidati dalla compagnia assicuratrice di colui che ha causato il sinistro. Più precisamente nella fase stragiudiziale (ovvero nella fase che avviene fuori dal giudizio), gli onorari sono oggetto di contrattazione tra il liquidatore della compagnia assicuratrice del responsabile civile e l’avvocato. Pertanto, in caso di accordo tra procuratore e liquidatore sull’importo da corrispondere a titolo di risarcimento del danno, l’assicurazione del responsabile civile provvederà al pagamento sia del soggetto danneggiato, per l’importo determinato a seguito delle trattative, sia del procuratore nominato da quest’ultimo per la sua tutela.
Sempre rimanendo nella procedura di risarcimento tradizionale, nel caso non sussistano le condizioni per giungere all’accordo con la compagnia assicuratrice del responsabile civile, occorrerà accedere alla fase giudiziale e, pertanto, verrà instaurata una causa nella quale il Giudice competente, sulla base di tutta la documentazione fornita e dalle prove raccolte, stabilirà se è dovuto o meno il risarcimento. In caso affermativo, il Giudice provvederà a stabilirne l’importo che la compagnia assicuratrice del responsabile civile dovrà versare al danneggiato a titolo di risarcimento di tutti i danni, unitamente alle spese di assistenza legale necessaria.