martedì 28 marzo 2017

SCUOLA: CHE FINE HA FATTO IL CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE?


Lo abbiamo già detto: calano le vaccinazioni, persino le obbligatorie, e ritornano o aumentano malattie come la meningite, la varicella, il morbillo. Da qui gli accorati appelli di queste settimane del Ministro della Salute Beatrice Lortenzin a fare profilassi e vaccinazioni e un’isteria collettiva, spesso eccessiva, dei genitori. Io stessa ne sono stata testimone. La comparsa di puntini rossi su tutto il corpo di un ragazzino, accompagnata da febbre alta, ha scatenato il panico nella sua classe a scuola, tra i genitori preoccupati per un probabile contagio e gli stessi amici di classe, compagni o vicini di banco dell’ammalato che, poi, dopo pochi giorni, è rientrato normalmente a scuola. Ma, era guarito del tutto? Di cosa si era ammalato? Era stato contagioso? La scuola, in questi casi, ha qualche obbligo o responsabilità?


LA SALUTE È UN DIRITTO INVIOLABILE riconosciuto e sancito dalla nostra Costituzione, che all’art. 32 lo tutela sotto una duplice dimensione: quale diritto fondamentale dell’individuo (che va tutelato nell’integrità fisica e psichica) e quale interesse della collettività (che non deve subire conseguenze negative derivanti da situazioni igienico – sanitarie non controllate e quindi pericolose). La scuola, come anche i luoghi di lavoro, è un esempio di collettività, è una piccola comunità in cui, anche in ragione dell’età dei suoi componenti, la comparsa di malattie contagiose o infettive o anche di semplici epidemie influenzali o infestazioni di pidocchi è motivo di grande preoccupazione e di allarmismi, anche se a volte eccessivi ed ingiustificati.

UNA VOLTA C’ERANO LA MEDICINA SCOLASTICA E IL MEDICO SCOLASTICO. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1518/1967, infatti, il servizio di medicina scolastica si occupava della profilassi, della medicina preventiva, della vigilanza igienica, del controllo dello stato di salute di ogni scolaro e si avvaleva della collaborazione della scuola nell’educazione igienico-sanitaria. Pertanto, i locali da adibirsi ad ambulatori dovevano ricavarsi di regola nell’edificio scolastico stesso. Al servizio di medicina scolastica era poi assegnato personale con attribuzioni specifiche, comprendente appunto anche il medico scolastico. Questo aveva una serie di compiti specifici, attribuiti e dettagliati dal Decreto stesso. Era il medico scolastico, infatti, che effettuava le visite (periodiche, programmate o straordinarie) per accertare gli eventuali impedimenti ad una normale frequenza scolastica o individuare gli alunni bisognosi di accertamenti specifici o controllarne lo sviluppo psico-fisico. Ancora: era il medico scolastico che custodiva ed aggiornava il registro delle visite effettuate, delle vaccinazioni, rivaccinazioni ed altre operazioni immunitarie eseguite nelle scuole, delle disinfezioni e disinfestazioni. Insomma, era il medico scolastico che aveva la tutela della salute e dell’igiene nelle scuole o negli istituti di educazione e di istruzione.

OGGI LA NORMATIVA SUPERA LA PRECEDENTE IMPOSTAZIONE, che come si è visto accentrava il controllo medico a scuola. Attenzione, però: si è detto superato, non abrogato! In realtà, infatti, il D.P.R. n. 1518/1967 è tuttora vigente, sebbene di fatto svuotato dalla legislazione intervenuta successivamente nella materia, che è incentrata sulla figura del pediatra di libera scelta, soggetto che, gratuitamente, provvede alla prevenzione ed alla cura dei minori, in ossequio agli accordi collettivi stipulati con il Servizio Sanitario Nazionale, e che ha pertanto abolito e sostituito la figura del medico scolastico. Stessa sorte hanno subito, di conseguenza, anche i servizi di medicina scolastica, come delineati e disciplinati dal D.P.R. n. 1518/1967, oggi erogati dal pediatra di libera scelta e, comunque, nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, le cui prestazioni sanitarie devono rispondere ai principi di efficacia clinica, economicità relativa e appropriatezza.

CHE FINE HA FATTO IL CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE a scuola dopo una malattia, prescritto dal Decreto? Deve ritenersi anch’esso di fatto abolito o deve essere ancora richiesto? L’ultimo comma dell’art. 42, infatti, prevede che “l’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell’istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza”. Si tratta di un certificato medico obbligatorio, come d’altronde ribadito e prescritto anche dall’art. 19 del D.P.R. n. 314/1990. Tuttavia, negli ultimi anni, diverse leggi regionali, nelle cui competenze rientra la materia, anche per esigenze di semplificazione amministrativa, hanno espressamente abolito l’obbligatorietà di tale certificato, sostenute in tale valutazione non solo dalla mancata sua previsione (ma non espressa esclusione) nel Decreto Legislativo n. 297/1994 (Testo Unico in materia di istruzione), ma anche da una sentenza del Consiglio di Stato che ne ha rilevato una sostanziale inutilità visto che “le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 1276/2014).

MEDICINA FAI DA TE E ARGOMENTAZIONI SPICCE E SEMPLICISTICHE a fronte di un argomento così delicato e fondamentale come la salute ed il benessere collettivo e dei nostri ragazzi, in particolare. Troppa medicina fai da te, infatti, ha portato a non fare più le vaccinazioni, ad assumere medicinali con leggerezza, a fare le diagnosi telefoniche, a fronte del ritorno di malattie che si ritenevano debellate o isolate, di organismi patogeni che stanno sviluppando pericolose resistenze ai farmaci o hanno subito mutazioni non ancora approfondite scientificamente. Ebbene, perché non far accertare al medico la completa guarigione dei nostri ragazzi prima di farli uscire di casa e ritornare a scuola? E ciò non solo per l’eventuale infettività residua della malattia, ma anche e soprattutto per la salute stessa dei nostri figli.


Avvocato Gabriella Sparano – Redazione Giuridicamente parlando