Lo abbiamo già detto: calano le vaccinazioni, persino le
obbligatorie, e ritornano o aumentano malattie come la meningite, la varicella,
il morbillo. Da qui gli accorati appelli di queste settimane del Ministro della
Salute Beatrice Lortenzin a fare profilassi e vaccinazioni e un’isteria
collettiva, spesso eccessiva, dei genitori. Io stessa ne sono stata testimone.
La comparsa di puntini rossi su tutto il corpo di un ragazzino, accompagnata da
febbre alta, ha scatenato il panico nella sua classe a scuola, tra i genitori
preoccupati per un probabile contagio e gli
stessi amici di classe, compagni o vicini di banco dell’ammalato che, poi, dopo
pochi giorni, è rientrato normalmente a scuola. Ma, era guarito del tutto? Di
cosa si era ammalato? Era stato contagioso? La scuola, in questi casi, ha
qualche obbligo o responsabilità?
LA SALUTE È UN DIRITTO INVIOLABILE riconosciuto e sancito dalla nostra Costituzione, che
all’art. 32 lo tutela sotto una duplice dimensione: quale diritto fondamentale dell’individuo (che va tutelato nell’integrità
fisica e psichica) e quale interesse
della collettività (che non deve subire conseguenze negative derivanti da
situazioni igienico – sanitarie non controllate e quindi pericolose). La
scuola, come anche i luoghi di lavoro, è un esempio di collettività, è una
piccola comunità in cui, anche in ragione dell’età dei suoi componenti, la
comparsa di malattie contagiose o
infettive o anche di semplici epidemie influenzali o infestazioni di pidocchi è motivo di grande preoccupazione e di
allarmismi, anche se a volte eccessivi ed ingiustificati.
UNA VOLTA C’ERANO LA MEDICINA SCOLASTICA E IL MEDICO SCOLASTICO. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.
1518/1967, infatti, il servizio di medicina scolastica si occupava della
profilassi, della medicina preventiva,
della vigilanza igienica, del
controllo dello stato di salute di ogni scolaro e si avvaleva della
collaborazione della scuola nell’educazione igienico-sanitaria. Pertanto, i
locali da adibirsi ad ambulatori dovevano ricavarsi di regola nell’edificio
scolastico stesso. Al servizio di medicina scolastica era poi assegnato
personale con attribuzioni specifiche, comprendente appunto anche il medico
scolastico. Questo aveva una serie di compiti specifici, attribuiti e
dettagliati dal Decreto stesso. Era il medico scolastico, infatti, che
effettuava le visite (periodiche, programmate o straordinarie) per accertare
gli eventuali impedimenti ad una normale frequenza scolastica o individuare gli
alunni bisognosi di accertamenti specifici o controllarne lo sviluppo
psico-fisico. Ancora: era il medico
scolastico che custodiva ed aggiornava il registro delle visite effettuate,
delle vaccinazioni, rivaccinazioni ed altre operazioni immunitarie eseguite
nelle scuole, delle disinfezioni e disinfestazioni. Insomma, era il medico
scolastico che aveva la tutela della salute e dell’igiene nelle scuole o negli
istituti di educazione e di istruzione.
OGGI LA NORMATIVA SUPERA LA PRECEDENTE IMPOSTAZIONE, che come si è visto accentrava il controllo medico a
scuola. Attenzione, però: si è detto superato, non abrogato! In realtà,
infatti, il D.P.R. n. 1518/1967 è tuttora vigente, sebbene di fatto svuotato
dalla legislazione intervenuta successivamente nella materia, che è incentrata
sulla figura del pediatra di libera
scelta, soggetto che, gratuitamente, provvede alla prevenzione ed alla cura
dei minori, in ossequio agli accordi collettivi stipulati con il Servizio
Sanitario Nazionale, e che ha
pertanto abolito e sostituito la figura
del medico scolastico. Stessa sorte hanno subito, di conseguenza, anche i
servizi di medicina scolastica, come delineati e disciplinati dal D.P.R. n.
1518/1967, oggi erogati dal pediatra di libera scelta e, comunque, nell’ambito
del Servizio Sanitario Nazionale, le cui prestazioni sanitarie devono
rispondere ai principi di efficacia clinica, economicità relativa e appropriatezza.
CHE FINE HA FATTO IL CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE a scuola dopo una malattia, prescritto dal Decreto?
Deve ritenersi anch’esso di fatto abolito o deve essere ancora richiesto?
L’ultimo comma dell’art. 42, infatti, prevede che “l’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di
cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del
medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla
direzione della scuola o dell’istituto di una dichiarazione del medico curante
circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza”. Si tratta di
un certificato medico obbligatorio,
come d’altronde ribadito e prescritto anche dall’art. 19 del D.P.R. n.
314/1990. Tuttavia, negli ultimi anni, diverse leggi regionali, nelle cui competenze rientra la materia, anche per
esigenze di semplificazione amministrativa, hanno espressamente abolito
l’obbligatorietà di tale certificato, sostenute in tale valutazione non
solo dalla mancata sua previsione (ma non espressa esclusione) nel Decreto
Legislativo n. 297/1994 (Testo Unico in materia di istruzione), ma anche da una
sentenza del Consiglio di Stato che ne ha rilevato una sostanziale inutilità
visto che “le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione,
ma raramente quando il soggetto è convalescente” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 1276/2014).
MEDICINA FAI DA TE E ARGOMENTAZIONI SPICCE E
SEMPLICISTICHE a fronte di un argomento così delicato e fondamentale come
la salute ed il benessere collettivo e dei nostri ragazzi, in particolare. Troppa medicina fai da te, infatti, ha
portato a non fare più le vaccinazioni, ad assumere medicinali con leggerezza,
a fare le diagnosi telefoniche, a fronte del ritorno di malattie che si
ritenevano debellate o isolate, di organismi patogeni che stanno sviluppando
pericolose resistenze ai farmaci o hanno subito mutazioni non ancora
approfondite scientificamente. Ebbene, perché non far accertare al medico la
completa guarigione dei nostri ragazzi prima di farli uscire di casa e
ritornare a scuola? E ciò non solo per l’eventuale infettività residua della
malattia, ma anche e soprattutto per la salute stessa dei nostri figli.
Avvocato Gabriella Sparano – Redazione Giuridicamente
parlando