venerdì 17 marzo 2017

LIBERTÀ DI RELIGIONE? SÌ, MA CON LIMITI


Come era prevedibile, la recente sentenza della Corte Europea di Giustizia, che ha stabilito che un’azienda privata può vietare a una dipendente di portare il velo islamico durante i contatti con i clienti, ha sollevato un vespaio di polemiche. Sebbene, infatti, gli euro-giudici abbiano chiarito che il divieto non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione, ma mira ad un’esigenza di neutralità dell’impresa, applicabile a chiunque indossi in modo visibile simboli politici, filosofici o religiosi sul luogo di lavoro, dai più la sentenza è stata vista come una legittimazione a fare discriminazioni religiose e non solo. Ed il rischio che può nascondersi dietro ad una tale sentenza diviene ancor più concreto se pensiamo al crescente diffondersi, a livello internazionale, di rigurgiti conservatori, protezionistici, nazionalistici. Anche in Italia, dove la società negli ultimi decenni è diventata sempre più multietnica anche per il drammatico fenomeno dei migranti, l’ordinamento giuridico si è dovuto sempre più adeguare a una realtà multiculturale e multireligiosa, contemperando principi consolidati con l’evoluzione sociale.
 
IN PRINCIPIO ERA LO STATO CONFESSIONALE Nel 1929, infatti, nell’ambito della stipula dei Patti Lateranensi tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica, il Concordato, che ne disciplinava i rapporti, stabiliva che “la religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato”. L’Italia era, pertanto, dichiaratamente cattolica e solo tollerante verso le diverse fedi. È stata poi la Costituzione che, stabilendo al suo art. 19 che “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto”, ha delineato il principio di laicità dello Stato: non più, dunque, una sola religione, di Stato, ma tante religioni, tutte parimenti riconosciute e tutelate. L’art. 19, infatti, si completa con l’art. 8 della Costituzione, che al comma 1 sancisce l’eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose. Senza di essa, infatti, non ci sarebbe un reale regime di pluralismo confessionale e culturale e uno Stato non potrebbe dirsi laico.

NONOSTANTE LA DICHIARATA LAICITÀ DELLO STATO ITALIANO è innegabile però che, per molto tempo, la religione cattolica abbia continuato a godere di una posizione di maggior rilievo e di una specifica tutela rispetto alle altre religioni. Pensiamo, ad esempio, all’art. 724 cod. pen. “Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti” o agli articoli 402 e seguenti cod. pen. “Dei delitti contro il sentimento religioso”, che, prima che intervenisse la Corte Costituzionale ed il legislatore nazionale, ancora richiamavano la religione dello Stato, per la quale solo trovavano applicazione. Ma non dimentichiamo anche abitudini e costumi, che ancora oggi riflettono un’educazione ed una cultura generalmente cattolica (si pensi, per esempio, ai simboli cattolici che ancora trovano posto negli uffici pubblici e nelle scuole ovvero ai palinsesti televisivi soprattutto in occasione delle festività religiose come la Pasqua o il Natale).

UNA LIBERTÀ DI RELIGIONE E DI CULTO NON SENZA LIMITI PERÒ! Un pluralismo religioso con eguali libertà, infatti, non può tollerare posizioni illimitate, in quanto queste andrebbero inevitabilmente a scontrarsi con le altre, limitandole, e ad annullare così il pluralismo stesso. Ma c’è anche un altro limite invalicabile per la libertà di culto o di fede sancito dalla stessa Carta Costituzionale e che trova la sua giustificazione e la sua motivazione nella salvaguardia e tutela di superiori interessi della collettività tutta. Affermando, infatti, ai suoi articoli 8, comma 2, e 19 che gli statuti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica non possono contrastare con l’ordinamento giuridico italiano e che i riti religiosi non devono essere contrari al buon costume, la Costituzione ha inteso affermare che la manifestazione delle pratiche religiose devono necessariamente adeguarsi ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano - nella pacifica convivenza e nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica e dell’incolumità delle persone - con i quali non possono entrare in contrasto, rivestendo essi un rango primario (Corte di Cassazione, sez. I pen., sentenza del 14/06/2016, n. 24739; Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza del 16/06/2016, n. 25163).

ECCO PERCHÉ i rapporti tra Stato e confessioni religiose sono regolati secondo un principio pattizio, con la stipula di intese, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 Costituzione. Infatti, anche se l’assenza di una intesa con lo Stato non impedisce di professare liberamente il credo religioso, è in funzione dell’attuazione della eguale libertà religiosa che la Costituzione prevede che normalmente laicità e pluralismo siano realizzati e contemperati anche tramite il sistema delle intese stipulate con le rappresentanze delle confessioni religiose. Infatti, di regola tramite le intese si devono garantire contemporaneamente: l’indipendenza delle confessioni nel loro ambito, nell’accezione più estesa; il loro diritto di essere ugualmente libere davanti alla legge; il diritto di diversificarsi l’una dall’altra; ma anche la garanzia per lo Stato - ecco il senso della regolamentazione dei rapporti - che l’esercizio dei diritti di libertà religiosa non entri in collisione, per quanto è possibile, con le sfere in cui si manifesta l’esercizio dei diritti civili e del principio solidaristico cui ogni cittadino è tenuto (Corte di Cassazione, sez. unite, sentenza del 28/06/2013, n. 16305).

RIASSUMENDO, indipendentemente dalla liberta di religione o culto, che il nostro ordinamento in ogni caso riconosce e tutela, possono essere legittimamente vietate quelle prassi religiose che contrastano o limitano i diritti fondamentali del nostro vivere civile. Pensiamo a quelle pratiche religiose che comportano mutilazioni fisiche, condizioni di inferiorità fisica o psicologica, il porto o l’utilizzo di armi, il travisamento del volto, regimi alimentari pericolosi e così via.

Avvocato Gabriella Sparano – Redazione Giuridicamente Parlando