Qualche giorno fa uno dei nostri contributor ha messo in
evidenza lo stato dell’arte sulla questione anatocismo bancario (post del 2
ottobre) ponendo in risalto i diversi orientamenti seguiti dai Tribunali
italiani sull’entrata in vigore della norma che, di fatto, ha stabilito
l’illegittimità dell’anatocismo bancario. Qualche Tribunale (isolato, per la
verità) ritiene che in assenza del regolamento attuativo del CICR la norma (il
novellato art. 120 del Testo Unico Bancario) non sia ancora applicabile e altri
invece (la maggior parte), come quello di Milano, che il divieto sia già
cogente e applicabile. Oggi, dopo che una delle mie assistite ha ricevuto,
unitamente all’estratto conto periodico, la comunicazione contenente l’ennesimo
provvedimento del Tribunale di Milano, da parte del proprio istituto di credito,
anch’esso stangato dai giudici, ritengo doveroso spendere due righe per
aggiungere ulteriore risonanza all’Ordinanza in questione. Il provvedimento
risale al luglio scorso ma solo in questi giorni la Banca condannata sta
ottemperando all’obbligo di dar notizia ai propri correntisti del contenuto
dello stesso. E così con una bella (si fa per dire) noticina accompagnatoria, i
clienti dell’Istituto di credito condannato, vale a dire Unicredit, stanno
ricevendo l’informativa sul divieto di applicazione degli interessi
anatocistici. Ma in concreto, che significato assume per il correntista tale comunicazione?
Eh già, perché la mia patrocinata, appena ricevuta la letterina contenente
l’avviso, mi ha chiamata chiedendomi come dovesse interpretare tale avviso.
Credo, allora, che tornare sulla questione per una breve riflessione non guasti
affatto …
UNICREDIT NON L’HA DIGERITA Bene, dicevo nell’incipit che Unicredit con una noticina
accompagnatoria ha provveduto, come ordinato dal Tribunale meneghino, a
trasmettere l’Ordinanza che accoglie l’interpretazione che vede già in vigore la
norma, a far data dal gennaio 2014, ai propri correntisti. Il Tribunale ha disposto che venisse data pubblicità ai clienti
affinché questi possano porre attenzione e verificare se Unicredit applica
ancora interessi anatocistici, vale a dire il criterio di capitalizzazione
degli interessi sugli interessi per richiedere, in tale ipotesi, la
restituzione di somme non dovute alla Banca. Ciò che lascia francamente
perplessi è il contenuto della nota accompagnatoria la quale, dopo aver citato
nell’oggetto gli estremi del procedimento tenutosi presso il Tribunale di
Milano (Ordinanza del Tribunale di
Milano del 9/13 luglio 2015 in tema di anatocismo bancario, Procedimento N.R.G.
28404/2015), sottolinea che l’Istituto,
non condividendo il provvedimento, ha
proposto reclamo presso lo stesso
Tribunale.
…E NON DICE CHE SI ATTERRÀ AL PROVVEDIMENTO Letteralmente la nota accompagnatoria dice così: “Gentile cliente, in ossequio a quanto
disposto dal Tribunale di Milano, si allega copia del dispositivo dell’Ordinanza
in oggetto. Al riguardo, facciamo comunque presente che la Banca, non
condividendo i contenuti della predetta ordinanza, ha proposto reclamo dinanzi
lo stesso Tribunale. Si evidenzia inoltre che, nella materia della produzione
degli interessi, sia attivi che passivi, la Banca si adeguerà scrupolosamente
alle disposizioni che il Comitato Interministeriale del Credito e del risparmio
(CICR) emanerà, in applicazione dell’art. 120 del Testo Unico Bancario (D. Lgs.
385/93), per stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi
nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria …”.
In pratica e molto concretamente, nulla si dice con riguardo al fatto che la
Banca ha ottemperato al provvedimento emesso dal Tribunale che, tra l’altro, seppur
reclamato, risulta immediatamente esecutivo. Ciò significa, sempre in concreto
e, mi sia concesso, molto subdolamente, che la Banca se ne frega aspettando il
regolamento del CICR (lo dice chiaramente!), e che compete al correntista
verificare che dal gennaio 2014 non siano state applicate clausole che
prevedono il calcolo di interessi secondo l’anatocismo. In sintesi, la solita
fregatura!
IL TRIBUNALE RIBADISCE CHE… È inibito alla Banca “dare
corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con
riferimento ai contratti di conto corrente già in essere o che verranno in
futuro stipulati con consumatori, nonché di predisporre, utilizzare e applicare
clausole anatocistiche nei predetti contratti”. Non mi pare che ci sia
spazio per interpretazioni. Eppure, dal tenore della nota accompagnatoria,
sembra che l’Istituto abbia deciso di attendere il regolamento che il CICR
emanerà. L’ordinanza meneghina si affianca, peraltro, a quelle emesse anche da
altri tribunali italiani contro Banca Popolare di Milano e Deutshe Bank, ING
Bank, Banca Regionale Europea, Intesa San Paolo, Banca Sella, IW Bank e Fineco
Bank, BNL (Tribunale di Milano,
Ordinanza del 3 aprile 2015; Tribunale di Milano, Ordinanza del 25 marzo 2015;
Tribunale di Cuneo, Ordinanza del 29 giugno 2015; Tribunale di Milano,
Ordinanza del 30 giugno 2015; Tribunale di Biella, Sentenza del 7 luglio 2015;
Tribunale di Milano, Ordinanza del 29 luglio 2015; Tribunale di Roma, Ordinanza
del 20 ottobre 2015).
NON MI RESTA CHE INVITARE TUTTI A FARE ATTENZIONE... La Banca in questione, dunque, pur avendo ottemperato
all’obbligo di pubblicità dell’Ordinanza non sembra avere, in concreto,
adempiuto all’inibitoria del magistrato milanese. Invito, quindi, tutti i
correntisti che abbiano in corso un mutuo, un finanziamento o scoperti di conto
corrente ad affidarsi a professionisti qualificati affinché controllino che non
siano ancora applicate clausole che di fatto consentono il calcolo interessi anatocistici.
Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite