Visualizzazione post con etichetta MANTO STRADALE. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta MANTO STRADALE. Mostra tutti i post

martedì 7 marzo 2017

CIRCOLAZIONE STRADALE: ACQUA SUL MANTO, IL COMUNE È RESPONSABILE DELL’INCIDENTE?


Alla guida del nostro veicolo può capitare di imbatterci in un’insidia stradale che, se grave e difficile da aggirare, può essere causa di un sinistro. In questi casi il primo responsabile ai nostri occhi è l’organo pubblico che ha il compito di assicurare la sicurezza attraverso il mantenimento in buone condizioni del manto stradale: il Comune o la Provincia. Questi dovrebbero essere i custodi di un siffatto bene pubblico e, come tali, tenuti al risarcimento danni subiti dal cittadino. Ma è davvero così? Di tale argomento si è occupata recentemente la Corte di Cassazione. Vediamo insieme di analizzare meglio la questione…

giovedì 16 luglio 2015

SE CADI A CAUSA DI UNA BUCA VICINO A CASA, SCORDATI IL RISARCIMENTO!


La responsabilità per i danni che subiscono gli utenti di strade e marciapiedi a causa delle buche presenti su di essi è una delle questioni più dibattute nelle aule di Tribunale. Risulta difficile, tra l’altro, comprendere le ragioni di alcune decisioni in base alle quali la Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia ecc.) non è stata ritenuta responsabile dei danni subiti dagli ignari avventori di questi luoghi. Credo, dunque, che sia importante tornare sull’argomento per approfondirne la portata e cercare di fare un po’ di chiarezza. A mio avviso, molte volte non ci si rende conto che le variabili da cui dipende l’accoglimento delle richieste risarcitorie dei danneggiati sono diverse. Sebbene, infatti, la responsabilità della Pubblica Amministrazione che ha in custodia la strada e le sue pertinenze abbia carattere oggettivo occorre tuttavia che la vittima che lamenta danni superi, tramite il proprio legale, il vaglio di alcune indefettibili circostanze affinché la propria richiesta risarcitoria possa essere accolta. Per tutti coloro che si trovino a fare i conti con una tale esperienza sembra scandaloso e inaccettabile che venga rigettata la richiesta di risarcimento dei danni conseguiti ad infortuni causati dall’incuria in cui si trovano i beni demaniali. Ciò nonostante, le ragioni delle decisioni in parola sono giuridicamente apprezzabili. Vediamo perché… 

venerdì 17 gennaio 2014

CADI A CAUSA DI UNA BUCA O DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE? NON È DETTO CHE IL COMUNE PAGHI I DANNI


Roberto Mangosi
Buche sull’asfalto e masselli di pavé dissestati causano continui danneggiamenti a pedoni, motociclisti e talvolta anche alle autovetture. Spesso non si è in grado di gestire tali eventi e raccogliere, nell’imminenza del fatto, tutti gli elementi di prova che si rendono o si renderanno necessari per dimostrare che quel danno è da ricondurre all’omessa custodia dell’ente (nella specie il Comune) che doveva vigilare e occuparsi della cura della pubblica via. E’ il caso, allora, innanzitutto di capire come comportarsi se si rimane vittime di tali eventi e poi di esaminare come i giudici non solo di merito (ergo quelli di tribunale e corte d’appello) ma anche di legittimità, ovvero i giudici della corte di cassazione, interpretano le norme e inquadrano l’istituto giuridico della responsabilità della Pubblica Amministrazione. Ciò sia nel caso risulti fondata sull’omessa custodia ex art. 2051 del codice civile sia nell’ipotesi che trovi fondamento nell’art. 2043 dello stesso codice che stabilisce il principio generale secondo cui chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni a un soggetto un danno ingiusto è obbligato a provvedere al risarcimento.Qualora, dunque, il massello di pavé traballante o la buca attorno al tombino vi faccia inciampare e cadere rovinosamente al suolo …