La notizia è decisamente curiosa e merita indubbiamente una
piccola riflessione. Di questi tempi, infatti, ottenere una sentenza di
accoglimento quando dall’altra parte della barricata vi è la Pubblica
Amministrazione, credetemi non è affatto cosa semplice. Insomma, come già in
qualche occasione ho avuto modo di sottolineare, sembra che a tutela delle
casse sempre esangui (non si sa come non si sa perché, visto il sangue che
buttano i cittadini) degli Enti locali sia stata posta in essere una vera e
propria politica di protezione, condivisa (anche qui, non si sa come e non si
sa perché) da gran parte della magistratura. Mi spiego meglio: sino a qualche
anno fa (le statistiche parlano chiaro) ottenere la condanna di Comuni e
Province per violazione dell’obbligo di custodia delle strade e in genere delle
cose pubbliche era un affare non dico semplice ma per lo meno corrispondente
all’applicazione di consolidati principi giuridici e giurisprudenziali. Oggi
assistiamo invece basiti ad una serie di innovative e curiose sentenze che
incredibilmente allargano (immagino come e perché) inopinatamente le chance di
vittoria per la Pubblica Amministrazione. In ballo certo ci sono decine di
migliaia di euro, quelli che un tempo erano riservati ai risarcimenti per i
poveretti, vittime, talvolta gravi, dell’incuria dei nostri amministratori.
Bene, veniamo al dunque: i giudici di legittimità nella giornata di ieri hanno,
pensate un po’, stabilito la responsabilità penale del dirigente comunale che
non si è diligentemente adoperato per segnalare il dissesto stradale…
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mercoledì 9 settembre 2015
venerdì 17 gennaio 2014
CADI A CAUSA DI UNA BUCA O DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE? NON È DETTO CHE IL COMUNE PAGHI I DANNI
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| Roberto Mangosi |
Buche sull’asfalto e masselli di pavé dissestati causano continui danneggiamenti a pedoni, motociclisti e talvolta anche alle autovetture. Spesso non si è in grado di gestire tali eventi e raccogliere, nell’imminenza del fatto, tutti gli elementi di prova che si rendono o si renderanno necessari per dimostrare che quel danno è da ricondurre all’omessa custodia dell’ente (nella specie il Comune) che doveva vigilare e occuparsi della cura della pubblica via. E’ il caso, allora, innanzitutto di capire come comportarsi se si rimane vittime di tali eventi e poi di esaminare come i giudici non solo di merito (ergo quelli di tribunale e corte d’appello) ma anche di legittimità, ovvero i giudici della corte di cassazione, interpretano le norme e inquadrano l’istituto giuridico della responsabilità della Pubblica Amministrazione. Ciò sia nel caso risulti fondata sull’omessa custodia ex art. 2051 del codice civile sia nell’ipotesi che trovi fondamento nell’art. 2043 dello stesso codice che stabilisce il principio generale secondo cui chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni a un soggetto un danno ingiusto è obbligato a provvedere al risarcimento.Qualora, dunque, il massello di pavé traballante o la buca attorno al tombino vi faccia inciampare e cadere rovinosamente al suolo …
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