La notizia è decisamente curiosa e merita indubbiamente una
piccola riflessione. Di questi tempi, infatti, ottenere una sentenza di
accoglimento quando dall’altra parte della barricata vi è la Pubblica
Amministrazione, credetemi non è affatto cosa semplice. Insomma, come già in
qualche occasione ho avuto modo di sottolineare, sembra che a tutela delle
casse sempre esangui (non si sa come non si sa perché, visto il sangue che
buttano i cittadini) degli Enti locali sia stata posta in essere una vera e
propria politica di protezione, condivisa (anche qui, non si sa come e non si
sa perché) da gran parte della magistratura. Mi spiego meglio: sino a qualche
anno fa (le statistiche parlano chiaro) ottenere la condanna di Comuni e
Province per violazione dell’obbligo di custodia delle strade e in genere delle
cose pubbliche era un affare non dico semplice ma per lo meno corrispondente
all’applicazione di consolidati principi giuridici e giurisprudenziali. Oggi
assistiamo invece basiti ad una serie di innovative e curiose sentenze che
incredibilmente allargano (immagino come e perché) inopinatamente le chance di
vittoria per la Pubblica Amministrazione. In ballo certo ci sono decine di
migliaia di euro, quelli che un tempo erano riservati ai risarcimenti per i
poveretti, vittime, talvolta gravi, dell’incuria dei nostri amministratori.
Bene, veniamo al dunque: i giudici di legittimità nella giornata di ieri hanno,
pensate un po’, stabilito la responsabilità penale del dirigente comunale che
non si è diligentemente adoperato per segnalare il dissesto stradale…
IL SALVA CASSE DEL “CASO FORTUITO” La faccio breve perché non vorrei annoiarvi più di quanto è
necessario a comprendere. Nei precedenti post sull’argomento ho evidenziato
come il caso fortuito rappresenti sostanzialmente una causa di esclusione della
responsabilità degli Enti locali per la custodia di strade e relative pertinenze.
Ebbene ciò che è utile focalizzare, con schiettezza ed in estrema sintesi, è
che negli ultimi anni si assiste, direi scandalosamente, ad una tendenza ad includere nel concetto di caso
fortuito una serie incredibile di situazioni e casi che, di fatto, hanno
enormemente limitato la possibilità di tutela delle vittime le quali si trovano
ora nella condizione di dover dimostrare di aver usato la massima diligenza
possibile nell’utilizzo della cosa pubblica. In pratica, così facendo, da una sorta
di responsabilità oggettiva della Pubblica Amministrazione, ad eccezione della
dimostrazione che l’evento si sia verificato per un fatto imprevedibile e
inevitabile (caso fortuito classicamente inteso), si sta passando ad una tipica
responsabilità da fatto illecito. In tal modo il cittadino - vittima deve
provare non solo che il danno patrimoniale e non patrimoniale patito è
conseguenza di quell’evento ma anche che il fatto non dipende da sua negligenza
poiché la sua negligenza rientra, come visto, nel concetto di caso fortuito
ovvero il salva casse dell’Ente.
I GIUDICI CONDANNANO PENALMENTE IL DIRIGENTE Ebbene, qualche giorno fa i giudici della Suprema Corte
hanno stabilito la responsabilità penale del dirigente che ha omesso di
segnalare il dissesto del manto stradale. In pratica la vittima non si è
limitata a richiedere il risarcimento danni da un punto di vista civilistico ma ha
rincarato la dose denunciando penalmente, e personalmente, il dirigente
comunale investito del compito di salvaguardare le strade pubbliche. A nulla è
valsa la difesa del funzionario il quale nel corso del processo a suo carico ha
sottolineato che la situazione disastrosa delle casse comunali (…
appunto!!!!!!) non gli aveva consentito di porre in essere la necessaria
manutenzione. Per i giudici questo non conta nulla! Pur prendendo atto della
circostanza riguardante l’impossibilità materiale di provvedere alla
riparazione di un tombino di raccolta delle acque piovane posizionato su un
marciapiede, evidenziano che quanto meno il dirigente si sarebbe dovuto
adoperare affinché venisse segnalato agli utenti della strada la presenza di un
dissesto. In altre parole, la mancata
apposizione di una segnaletica chiara e visibile che evidenziasse la
situazione di pericolo costituisce un
illecito rilevante penalmente a prescindere dal comportamento dell’utente
della strada, vittima del reato. La condotta di quest’ultimo è dunque
ininfluente con riguardo agli elementi giuridici che costituiscono appunto il
reato (Cassazione penale, Sezione IV, Sentenza
dell’8 settembre 2015, n. 36242).
UNA BELLA DECISIONE CHE AIUTA, MA OCCORRE FARE ATTENZIONE! Inutile sottolineare che tale decisione potrebbe costituire
un utile grimaldello per riuscire ad ottenere, sul piano risarcitorio e
civilistico, qualche buon risultato. Occorre, a mio avviso, tuttavia, fare attenzione ad utilizzare in modo
sconsiderato e leggero lo strumento della denuncia penale. Anche qui,
occorrerà valutare tecnicamente e caso per caso se sussistano tutti gli
elementi giuridici per sostenere l’accusa. Compito, questo, che compete
esclusivamente agli avvocati! In via diversa si rischia di compromettere ancor
di più la posizione della vittima.
L’AUSPICIO È CHE L’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE CAMBI La vera soluzione al problema, a mio modesto avviso, non è
tanto quella di coinvolgere personalmente i dirigenti della Pubblica
Amministrazione, anche se questo è indubbiamente corretto e qualche bastonata,
in senso giuridico, non guasta affatto, ma quella di abbandonare i recenti
criteri emersi nelle aule dei Tribunali civili, in modo da far sì che la tutela
del cittadino contro le manchevolezze dei nostri amministratori sia concreta e
non teorica. Insomma, fino a quando dovremo assistere a questa politica di
protezione erariale e statale non propriamente indirizzata a coloro che
avrebbero il sacrosanto diritto ad un riconoscimento di responsabilità e
conseguente risarcimento? Non so, ma sull’argomento mi farebbe piacere leggere
l’opinione e l’esperienza di altri colleghi. Che dire in ultimo? Che i tempi
migliorino e nelle aule prevalga la tutela dei diritti e non altri, sottesi e
superiori interessi.
Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite